Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18795 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5258-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIERO EUGENIO VIGHETTI;

– ricorrente –

contro

IFIR PIEMONTE – ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE SRL” in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO PORCARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1537/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un “unico… articolato” motivo, M.M. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino, in data 12 luglio 2017, che ne rigettava il gravame avverso la sentenza del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., della sentenza n. 5252 del 22 luglio 2015 resa dal medesimo Tribunale di Torino;

che resiste con controricorso l’IFIR Piemonte-Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato che, con l’unico… articolato” motivo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, “falsa applicazione di norme di legge ex art. 617 c.p.c., con art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 608 c.p.c.”;

che il ricorso è inammissibile per mancato rispetto dei requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, in assenza di una esposizione comprensibile ed esauriente del complessivo svolgersi dei fatti (sostanziali e processuali) di causa, anche in relazione al nucleo essenziale del ragionamento decisorio su cui si fonda la sentenza impugnata (tra le tante, Cass. n. 1926/2015; Cass. n. 19060/2016, Cass. n. 13312/2018, Cass. n. 24340/2018), palesando, altresì (e al pari dell’esposizione che li precede), uno sviluppo argomentativo dei motivi oltremodo confuso e di difficile comprensione nell’orientamento e portata delle censure, senza dar conto, in modo intelligibile, dei contenuti rilevanti degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (confusamente riportati per stralci decontestualizzati) e, peraltro, senza neppure pienamente attingere (per quel che è dato comprendere in base al tenore delle censure) la ratio decidendi effettiva ed essenziale della sentenza impugnata, inerente soltanto ad un profilo eminentemente processuale legato alla declaratoria di inammissibilità della revocazione pronunciata dal primo giudice per essere ancora pendente il termine dell’appello;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

che in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità (come nella specie) o improcedibilità dell’impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all’amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria (Cass. n. 26907/2018).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA