Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18795 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12769-2019 proposto da:

C.M.C., C.C., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ANTONINO LO GIUDICE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.C. e C.M.C. propongono ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dal magistrato designato dal Presidente della Corte d’Appello di Messina l’11 febbraio 2019. Questo decreto ha condannato il Ministero della Giustizia all’equa riparazione in favore dei ricorrenti, pari ad Euro 3.600,00 ciascuno, per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Messina. La Corte d’Appello di Messina ha liquidato Euro 515,59, a titolo di compenso professionale.

Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014. I ricorrenti espongono che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’Appello di Messina sia inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Circa il rilievo svolto dal Ministero della Giustizia, quanto alla mancata partecipazione al giudizio di cassazione di G.A., la quale aveva proposto domanda di equa riparazione insieme agli altri ricorrenti, poichè il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2015, n. 5916), sicchè, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332, c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione.

Si impone piuttosto un rilievo pregiudiziale.

Essendo stato depositato il ricorso diretto alla Corte d’appello di Messina oggetto del presente giudizio il 31 gennaio 2019, trova applicazione la disciplina del procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. c., convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, disciplina operante (come stabilito dallo stesso art. 55, al comma 2) per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge di conversione. Tale procedimento comporta che il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, contro il quale può essere proposta opposizione, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, davanti allo stesso ufficio giudiziario. E’ perciò inammissibile il ricorso per cassazione avanzato, come nella specie, avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d’appello, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, poichè contro tale provvedimento va piuttosto proposta opposizione al collegio ex art. 5 ter della L. n. 89 del 2001 (Cass. Sez. 6 2, 11/09/2014, n. 19238; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8819). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 10 settembre 2020

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