Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18794 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3948/2013 R.G. proposto da:

PULIERTA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Arenula

n. 34, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Nerio Carugno, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 305/51/11, depositata il 16 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella udienza camerale del 19 aprile 2017

dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza n. 305/51/11 depositata il 16 dicembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione n. 682/14/09 delta Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, respingeva il ricorso promosso da Pulierta S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRPEG IRAP 2003 con il quale venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati in relazione a due fatture che erano risultate regolarmente registrate e pagate da altra impresa e siccome indicato in un PVC che nell’avviso era stato trascritto nella sua parte essenziale.

2. La contribuente ricorreva sulla base di tre motivi, ai quali resisteva l’ufficio.

3. Tutti i motivi sono inammissibili e comunque infondati per quanto segue:

– con il primo motivo la contribuente addebitava alla CTR violazione di legge, principalmente violazione dell’art. 2697 c.c., perchè nell’avviso non era stata allegata la “segnalazione” della GdF richiamata nel PVC; sennonchè, è nota la consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui gli atti richiamati in un atto allegato all’avviso oppure richiamati in un atto conosciuto dal contribuente oppure richiamati in un atto trascritto nell’avviso nella sua parte essenziale, come nella concreta fattispecie avvenuto, non debbono a loro volta essere necessariamente allegati (Cass. sez. trib. n. 26472 del 2014; Cass. sez. trib. n. 26683 del 2009); peraltro, la sollevata questione non comporta alcuna alterazione circa le regole probatorie, venendo caso mai in discussione il diverso profilo della motivazione per relationem dell’atto fiscale;

– con gli altri due motivi la CTR veniva censurata per non aver materialmente motivato, con la conseguente violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36,nonchè per aver omesso di motivare ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, l’inesistenza dell’obbligo di allegare atti o documenti richiamati in un PVC già allegato all’avviso ovvero richiamati in un PVC conosciuto dal contribuente ovvero richiamati in un PVC trascritto nell’avviso nella sua parte essenziale; sennonchè, anche in disparte l’inammissibilità discendente dall’aver accomunato nel secondo mezzo, senza minimamente distinguerle, censure tra di loro incompatibili, come quella di violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. sez. un. n. 17931 del 2013; Cass. sez. 1, n. 21611 del 2013); oltrechè, in disparte l’inammissibilità di entrambi i motivi, atteso che con gli stessi viene in realtà censurata la violazione della L. n. 212 cit., art. 7, violazione che andava pertanto proposta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1^ n. 4178 del 2007); va comunque osservato che la CTR ha correttamente spiegato di aver ritenuto motivato l’avviso, conformemente alla giurisprudenza della Corte, perchè nello stesso era stata riportata la parte essenziale del PVC sul quale si fondava la ripresa (Cass. sez. trib. n. 13110 del 2012; Cass. sez. trib. n. 6914 del 2011).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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