Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18794 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1509/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

7/11/08, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella controversia promossa da C.R. nei confronti del Ministero della salute per il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, per l’epatite cronica HCV contratta a seguito delle trasfusioni cui egli era stato sottoposto durante il ricovero ospedaliero dal (OMISSIS), la Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 14 novembre 2008, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del predetto Ministero.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il C. con un solo motivo.

L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 123, della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 5 e 8. Deduce l’errore in cui e’ incorso il giudice del gravame nell’escludere la legittimazione passiva del Ministero della salute in ordine agli indennizzi previsti dalla denunciata L. n. 210 del 1992, che la medesima normativa pone a carico del Ministero, e senza che su tale punto abbia inciso il successivo D.Lgs. n. 112 del 1998; questo ha trasferito alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, come appunto ha specificato l’art. 123 del decreto per “le funzioni ed i compiti in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emodializzati”. Il DPCM 26 maggio 2000, che ha investito le Regioni dei poteri inerenti le funzioni ed i compiti relativi alle competenze in materia sanitaria, con il passaggio delle risorse (art. 3, comma 1) a decorrere dal 1 gennaio 2001, all’art. 2, comma 4, ha ribadito quanto previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e cioe’ che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti al trasferimento.

Al termine dell’illustrazione del motivo e’ enunciato il quesito di diritto che in modo esplicito pone l’interrogativo giuridico della legittimazione passiva del Ministero della salute nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, relativamente a fatti avvenuti prima del trasferimento delle competenze alle Regioni previsto dal DPCM 26 maggio 2000, e come tale e’ pienamente aderente alla vicenda oggetto del presente procedimento, e’ specifico e conclusivo, consentendo nella risposta ad esso di risolvere la questione controversa.

Va percio’ disattesa l’eccezione di inadeguatezza del quesito sollevata dall’Amministrazione.

Passando all’esame del ricorso, esso e’ fondato.

Come rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte con la sentenza 13 ottobre 2009 n. 21704 ha affermato che la titolarita’ passiva del rapporto per la generalita’ delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, cosi’ da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. F, prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114.

A tale principio, seguito da altre pronunce di questa Corte, il Collegio intende dare continuita’, condividendo le persuasive ragioni che lo sorreggono e non avendo l’Amministrazione resistente proposto argomenti che non siano stati esaminati e confutati nelle precedenti occasioni.

Il ricorso va quindi accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, la quale nel riesaminare la controversia si atterra’ al principio affermato da Cass. 13 ottobre 2009 n. 21704.

Il giudice di rinvio provvedera’ inoltre al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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