Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18794 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18794 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 1 5341-201 6 proposto da:
BARONE SI BASTI ANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA GAVOUR., presso la CORTI’., CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CISI

.1,. \ VIZZO;
– ricorrente –

contro
INPS – ISTITUTO NAZIONAIT, DITLA PRF.VIDI”NZA
SOCI
Al I 80078750587, elettivamente domiciliato in R( )\

VIA

(-ARIA 29 , presso l a se d e dewAvy( )( ATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NIAURO
(1,1,m,i-NTINA PUlii, vm \-Numy,

\NN01,0 ;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2015 della CORTI’, D’ \PP11,1,0

VSSIN A, depositata il 02/07/2015;

di

Data pubblicazione: 16/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del„03/07/2018 dal PRI,sidente Relatore D4dtt. .\ DR1ANA
DOROINZO.
Rilenno che:

11 Tribunale di Patti ha accolto la domanda proposta da Sebastiano

ricorrente l’assegno ordinario (li invalidità con decorrenza dal
1/1/2006;
la sentenza è stata impugnata dall’Inps e la Corte d’appello di Messina,
con sentenza pubblicata il 2/7/2015, dopo aver disposto

la

rinnovazione delle indagini peritali, ha accolto l’appello, ritenendo
insussistente la riduzione della capacità di lavoro e di guadagno del
Barone a meno di 1/3;
il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due
motivi, ai civali ha resistito l’Inps con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
camerale non partecipata;
considerino che:
il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’art. 345
cod.proc.civ. è infondato: come si rileva dalla sentenza impugnata, con
l’Inps ha contestato il giudizio espresso dal tribunale sulla
base della consulenza tecnica d’ufficio disposta. in quale grado,
ritenendo insussistente lo stato di invalidità, e la corte ha ritenuto di
rinnovare la consulenza, così esercitando il suo potere discrezionale,
incensurabile in cassazione;
a Fronte di tale decisione è del tutto irrilevante il parere medico-legale
depositato in appello dall’Inps a sosteno del gravame – e, secondo il
ricorrente, inammissibile in quanto produzione nuova – giacche., per un
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Barone e, per l’effetto, ha condannato l’Inps a corrispondere al

verso, il giudice d’appello non ha posto a fondamento della sua
decisione tale devumento, di cui pewltro non vi tracci4 nella sentenza
impugnata; e, per altro verso, è principio di questa Corte che il divieto)
di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio
di appello, previsto dall’art. 345, comma 3, c.p.c., che deriva dal

quando il giudice esercita il potere di disporre o rinnovare le indagini
tecniche attraverso l’affidamento di una consulenza tecnica d’ ufficio
(Cass. 27/06/2017, n. 15945);
invece, è inammissibile il secondo motivo con il quale la parte
denuncia l’omesso o insufficiente esame di un fatto controverso
decisivo per il giudizio, assumendo che il giudice d’appello non
avrebbe tenuto conto della copiosa documentazione medico-legale
prodotta in primo grado (e posta a base della consulenza di ufficio ivi
svoltavi), né della visita peritale eseguita;
esso infatti presenta un evidente deficit

di autosufficienza, dal

momento che la parte non trascrive la documentazione sanitaria posta
a base del motivo, né trascrive, neppure nei suoi passi salienti, la
consulenza d’ufficio svolta nel giudizio di appello, così venendo meno
all’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di
inammissibilità) e volto a porre il Giudice di legittimità in condizione
di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali
verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso chiaro e
sinmico (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n.
97)726) ;
quanto al vizio di motivazione, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., riformulato dall’art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
in legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione lempori,s” al giudizio
in esame, limita il mezzo all’omesso esame di un fatto storico,
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carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera

principale O secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o
dagli atti processuali, che abbia costituito oggc4to di discussione tka le
P’ rti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato tin esito diverso della controversia);
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di

causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (cfr. (;ass. S.U. 7/4/2014, n. 8053 e 8054 e altre successive);
ancora, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che
abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti
della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli
accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non
puo prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre
al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso
diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del
convincimento del giudice, pretendendo da ciuesta Corte un sindacato
di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 201 7 , n. 1657);
nel caso in esame la Corte territoriale, sollecitata dall’appello proposto
dall’Inps, ha proceduto nell’esercizio del suo potere discrezionale a
rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio già disposta in primo grado,
all’evidente fine di ottenere, attraverso un nuovo esame, della
complessa documentazione sanitaria, elementi tecnici più precisi sulla
reale entità delle limitazic mi funzi(mali residuate all’oriOlario ricorrente
a causa delle malattie da cui è affetto;
la Corte ha poi assolto compiutamente all’obbligo motivazionale,
dando atto delle malattie da cui è affetto il Barone – e, in particolare,
delle patologie articolari e di quella cardiologica, la quale ultima, pur
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omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in

essendo stata iscr tta alla seconda classe

vha, determinava solo

sfurnate,alterazioni e obbil4ttività clinica negativa (pag. 3 e 4 et,ella

sentenza) -, e valutandone l’incidenza funzionale sulla capacità di
lavoro e di guadagno del ricorrente, per ccmcludere che esse non sono
tali da ridurla al di sotto della soglia di legge;

priva di incongruità logiche, laddove con il ricorso in esame si tenta di
infirmare la complessiva ricostruzione operata dalla Corte d’appello,
per prospettarne una diversa e più favorevole al ricorrente;
il ricorso pertanto non può essere accolto;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in presenza di
autocertificazione idonea ex arti 52 disp.att. cod.proc.civ.;
poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio
2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 q/tater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dall’art. I , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

,a Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del dIgs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello. dovuto per il ricorso a norma del comma i bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 3 luglio 2018
Il Presidente eslensore
Dott. Adriana 1)oronzo

si è dunque in presenza di una motivazione certamente esistente e

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