Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18794 del 14/09/2011
Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 14/09/2011), n.18794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.I. (OMISSIS), D.A.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA
227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentati e
difesi dall’avvocato PROCACCINI ERNESTO;
– ricorrenti –
contro
FALL NAPPA CIRO & C SNC & PERSONALMENTE N.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2097/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 01/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia;
– che, non avendo il fallimento della s.n.c. Nappa Ciro & C. e di N.C. in proprio svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011