Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18794 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1085-2018 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA EMILIANA BONANNO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1383/2017 del GIUDICE DI PACE di MESSINA,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, B.D., ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Messina, in data 16 giugno 2017, che ne accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti del Condominio (OMISSIS) e, per l’effetto, dichiarava la nullità dell’atto di precetto opposto “nella parte in cui sono stati richiesti interessi legali dal 08/04/2011 al 06/11/2011 e nella parte in cui il pagamento non viene intimato all’opponente solo nei limiti della sua quota ereditaria”;

che non ha svolto alcuna attività difensiva l’intimato Condominio (OMISSIS);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente ha depositato, in data 1 marzo 2019, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalla stessa parte e dal rispettivo difensore;

che, pertanto, trattasi di rinuncia rituale ai sensi dell’art. 390 c.p.c., cui consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che si debba provvedere alla regolamentazione delle relativa spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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