Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18794 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12150-2019 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, Via del

Tempio di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato NICOLA SABATO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 19920/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.D. propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione della sentenza n. 19920/2018 resa dal Tribunale di Roma il 17 ottobre 2018. Resiste con controricorso Roma Capitale, mentre non ha svolto attività difensive l’altra intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado pronunciata in data 17 aprile 2018 dal Giudice di pace di Roma (che aveva liquidato in Euro 200,00 le spese processuali in relazione ad un giudizio di opposizione a cartelle di pagamento di sanzioni amministrative), ha rideterminato le spese del primo grado di giudizio, partendo dal minimo tabellare di Euro 671,00, ridotto detraendone Euro 235,00 per la fase istruttoria/trattazione mancante, ed infine liquidando Euro 320,00 “per la semplicità della vicenda e la mancanza di questioni di fatto o in diritto di particolare complessità”.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, art. 4. Il ricorrente espone che la liquidazione delle spese processuali per il giudizio di primo grado sia stata inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabelle 1 -2 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari). Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il motivo di ricorso è fondato.

E’ stato chiarito da questa Corte come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, sebbene tale decreto, art. 4, nella formulazione vigente fino al 27 aprile 2018, non contemplasse più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari (avendo poi solo il D.M. n. 37 del 2018 previsto che la diminuzione “in ogni caso” non superi il 50 per cento), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono non di meno criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – 2, 14/05/2018, n. 11601). La liquidazione disposta dal Tribunale di Roma per il giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace in complessivi Euro 320,00, invece che Euro 436,00 (Euro 671,00 -Euro 235,00), importo quest’ultimo già risultante da una diminuzione del 50 per cento praticata in applicazione dei parametri generali ex art. 4 c.c., comma 1, i quali tengono conto proprio, fra l’altro, dell’importanza, della difficoltà e del valore dell’affare, come del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ha comportato una diminuzione all’incirca di un ulteriore 30 per cento, sempre giustificata “per la semplicità della vicenda e la mancanza di questioni di fatto o in diritto di particolare complessità”. Si tratta, dunque, di una liquidazione dei compensi operata in misura notevolmente inferiore (trenta per cento) a quelli minimi di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), mancante di apposita e specifica motivazione, giacchè fondata sul generico riferimento alla semplicità della vicenda ed alla non complessità delle questioni, costituenti criteri già considerati fra i parametri ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, che giustificano la diminuzione, parimenti apportata, del 50 per cento in ragione della speciale semplicità dell’affare. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

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