Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18793 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato TRANCASSINI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NANNIPIERI SILVANO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FAVATA EMILIA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 747/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

22/05/09, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in data 26 maggio 2009 della Corte di appello di Firenze, confermativa di quella di primo grado, che aveva rigettato la domanda da essa avanzata nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento del diritto alla rendita, quale coniuge superstite del coniuge P. F..

Questi – aveva dedotto la D. a fondamento della sua pretesa – era deceduto per malattie riconducibili sotto il profilo concausale agli esiti di due precedenti infortuni sul lavoro, gia’ indennizzati con una rendita unica, nella misura corrispondente ad una inabilita’ permanente del sessantacinque per cento.

Il giudice del gravame aveva pero’ escluso, prestando adesione alla consulenza tecnica rinnovata nel grado e coincidente con il parere espresso dall’ausiliare nominato in Tribunale, che le malattie causa della morte del coniuge dell’appellante potevano essere collegate, sotto il profilo causale, agli infortuni dallo stesso subiti.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione la ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi nei quali e’ articolato il ricorso denunciano, rispettivamente, violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale concesso un termine all’appellante per note autorizzate, dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica (primo motivo), e violazione o falsa applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. per non avere ammesso, in quanto tardiva, la prova testimoniale richiesta, pur avendo essa ad oggetto circostanze emerse in giudizio soltanto in un secondo momento, cioe’ dopo l’indagine dell’ausiliare in primo grado, e malgrado l’esigenza di accertare la verita’ dei fatti, che avrebbe dovuto indurre il giudice del merito ad esercitare i suoi poteri istruttori di ufficio.

Il ricorso e’ infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si e’ osservato, quanto al primo motivo, che l’ausiliare nominato in appello aveva depositato la relazione di consulenza tecnica di ufficio alla scadenza del termine concessogli, come prorogato al 12 maggio 2009, termine che andava a scadere dieci giorni prima dell’udienza di discussione, conformemente a quanto stabilisce l’art. 441 cod. proc. civ.. Si e’ percio’ ritenuto che la parte aveva il tempo per depositare le note cui era stata autorizzata, e che quindi non puo’ utilmente dolersi del diniego del rinvio della discussione ad una udienza successiva, per consentire di depositare le note, concretando il rinvio, con la concessione di un ulteriore termine alla parte che ne aveva fatto richiesta, l’esercizio di un potere discrezionale del giudice stesso in relazione alle esigenze di servizio, insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. 17 gennaio 1986 n. 285 e altre piu’ risalenti).

Quanto al secondo motivo, si e’ rilevato che non sono riportati i capitoli dalla prova testimoniale, di cui si lamenta la mancata ammissione, cosi’ come richiede questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, proprio al fine di verificare la concludenza e la decisivita’ della prova (Cass. 19 marzo 2007 n. 6440).

Il Collegio condivide queste osservazioni, che non possono ritenersi adeguatamente confutate dalla memoria della ricorrente, la quale ha sostenuto che il 12 maggio 2009, data in cui era stata depositata la relazione, coincideva con quello assegnato alla parte per il deposito di note critiche, per cui queste, se presentate, sarebbero state ritenute tardive dal giudice.

Si deve infatti aggiungere alle osservazioni contenute nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. che nel rito del lavoro, l’inosservanza da parte dell’ausiliare del termine assegnatogli per il deposito della relazione di consulenza, non comporta alcuna nullita’, se il deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto dell’art. 441 cod. proc. civ., comma 3 non essendovi in tal caso violazione del diritto di difesa; ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste un vizio di nullita’ relativa, che e’ sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi (Cass. 29 marzo 1995 n. 3747, 26 maggio 2004 n. 10157, 25 ottobre 2006 n. 22843).

Nella specie, la sentenza impugnata (v. primo capoverso di pag. 4) ha sottolineato, con statuizione non censurata, che il difensore dell’appellante all’udienza di discussione del 22 maggio 2009, quella cioe’ immediatamente successiva al deposito della relazione di consulenza, si era limitato a richiedere “senza alcuna motivazione” il rinnovo delle operazioni peritali, richiesta ritenuta incongrua dal giudice del gravame, atteso lo spessore dell’elaborato, la piena condivisibilita’ delle valutazioni e delle conclusioni del consulente di ufficio, le quali, ha precisato la sentenza poco piu’ avanti non erano state in alcun modo contestate dall’appellante.

Relativamente alla mancata ammissione della prova testimoniale, si deve confermare la violazione del principio dell’autosufficienza per le ragioni esposte nella relazione, violazione che non puo’ essere esclusa in base ai precedenti giurisprudenziali indicati in memoria, ove si fa riferimento ad una riproduzione, qui comunque mancante, dell’oggetto dei capitoli di prova nei suoi elementi essenziali e sempre che si tratti di contenuto di estrema semplicita’, connotazione questa che non e’ dato desumere da alcuna argomentazione al riguardo.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione non possono essere poste a carico della ricorrente, sebbene rimasta soccombente, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, avendo la D. provveduto – v. pure in proposito la sentenza impugnata – a fare la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dalla citata norma, per fruire dell’esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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