Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18793 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18793 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 7280-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALI”, DI l A PRI “,\T1 D I “,NZA
SOCI Al 11 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
(21 S\ RI 1 Bl’f.,C,ARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SI ‘1W10
PRI ‘DI ‘,N, LUIGI CAI i ULO, ANTONI”,1,LA pATIERi, Lum

c.-\RcAvAii,o;
– ricorrente –

con tro
\ ZZOCCI 11 IVANOK.,
– intimato avverso la sentenza n. 1186/2015 della (:OR’1’1’1 D’ APPI li ) di
B( )1 X ;N A, depositata il 07/01/2016;

Data pubblicazione: 16/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
pa4tecipata del 03/07,42018 dal Presidente Relatore Dott. ,U)RIAIN A
DOR( )N1,0.
Rilevato che:
la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 7 gennaio

primo grado che aveva accolto la domanda proposta da Ivanoe
Mazzocca e da altri lavoratori, volta ad ottenere il riconoscimento del
beneficio contributivo previsto

e:v art. 13 1. n. 257/1992 per

esposizione all’amianto;
la Corte territoriale, per quanto qui ancora d’interesse, ha esaminato
l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps ritenendola infondata sul
presupposto che l’Inps non avesse allegato e dimostrato la data di
presentazione della istanza amministrativa;
contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione formulando
un unico motivo, mentre il lavoratore non svolge attività difensiva,
nonostante la ritualità della notificazione del ricorso;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. e stata comunicata
alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale
non partecipata;
Rileva/o che:
con il motivo di ricorso l’Inps lamenta il mancato rilievo da parte della
Corte territoriale della decadenza del ricorrente dall’azione iudiziaria
ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 ,. al riguardo fa rilevare di
aver allegato fin dal giudizio di primo grado (e specificamente nella
memoria di costituzione, depositata in data 10/2/2012, presso la
cancelleria del Tribunale) clic la domanda amministrativa di
riconoscimento dei benefici contributivi legati all’esposizione
all’amiamo era stata presentata dal ..1azzocchi all’Inps in data
Ric. 2016 n. 07280 sez. ML – ud. 03-07-2018
-2-

2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza di

9/6/2002; che, a sostegno di tale allegazione, aveva prodotto in
giudizio la detta don.J.anda amministrativa, affoliata al n, 2 delle
produzioni accluse al fascicolo di primo grado, depositato in
cancelleria il 10/2/2012 come da timbro apposto sull’indice stilato
nella seconda pagina di copertina del fascicolo; che la domanda

periodi di lavoro per esposizione all’amianto;
la domanda è stata integralmente trascritta nel ricorso;
la Corte territoriale, nella parte in cui ha affermato che le domande
avanzate dai ricorrenti erano solo quelle rivolte sicché non
poteva porsi un problema di decadenza, ha omesso di esaminare un
fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla domanda presentata l’Inps
in data 9 giugno 200 2 ;
la domanda giudiziale del Mazzocchi e, dunque, senz’altro
inammissibile, essendo stata proposta decorso il termine di tre anni e
trecento giorni di cui all’art. 47 D.P.R. cit.: risulta dagli atti infatti che, a
fronte dell’istanza amministrativa all’INPS del 9 giugno 2002, il
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 6
luglio 2011 (sul principio in forza del quale la decadenza dall’azione
giudiziaria, prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo
sostituito dal dl. n. 384 del 1992, art. 4 ,convertito nella 1,. n. 438 del
1992, trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per
esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da
soggetti non titolari di alcuna pensione, v. Cass., ord., 27 aprile 2016, n.
8307; Cass., ord., 30 giugno 2015, n. 13398; Cass., ord. 4 aprile 2014, n.
7934, con ampi richiami; sulla natura della decadenza quale istituto di
ordine pubblico rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, con il solo limite del giudicato: v. Cass. 27/06/2017, n.
tic. 2016 n. 07280 sez. ML – ud. 03-07-2018
-3-

amministrativa aveva ad oggetto la richiesta della rivalutazione dei

N

15969; Cass. 4/4/2017, n. 8657; Cass. ord. 29/02/2016, n. 3990; Cass.
29/03/2010, t 7527);
dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza;
poiché non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori la causa va
decisa nel merito con il rigetto della domanda del lavoratore;

considerato il consolidamento dell’orientamento
giurisprudenziale condiviso in epoca successiva alla presentazione del
ricorso di primo grado c del rilievo della decadenza solo in sede di
legittimità.

P.Q.M.
I ,a Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza carnevale del 3 luglio 2017
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo
(2-Lec,*_

sussistono le condizioni per compensare per intero le spese del

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