Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18793 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 02/07/2021), n.18793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32609/2019 proposto da:

Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l., in liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma,

piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Guerrino Zarrelli,

in forza di procura speciale a margine del ricorso;

contro

IRCCS – Istituto Nazionale per Studio e Cura Tumori – Fondazione G.

Pascale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Albalonga 7, presso lo studio

dell’avvocato Clementino Palmiero, e rappresentata e difesa

dall’avvocato Paola Cosmai, in forza di procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona

del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Guerrino Zarrelli in forza

della predetta procura speciale a margine del ricorso;

– contro ricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1965/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 21/11/2011 la Minerva Impianti & Costruzioni s.r.l. (di seguito, semplicemente, Minerva) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’I.R.R.C.S. di diritto pubblico Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale (di seguito, semplicemente, Pascale) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per effetto della mancata consegna di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto del 21/5/2009 (in particolare di quelli relativi al secondo piano del

day hospital, lato destro) quantificati nella somma di Euro 1.632.266,70, nonchè al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 20.632,25, oltre accessori, quale corrispettivo di lavori eseguiti in economia nel periodo 1/2-8/4/2011 in occasione della visita dell’Arcivescovo di Napoli, Cardinale S..

Si è costituito in giudizio l’Istituto Pascale, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per sentir risolvere il contratto di appalto per inadempimento della Minerva e sentirla condannare al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

Il giudizio è stato riunito ad altro promosso inter partes, con le forme del rito sommario di cognizione, dalla Minerva nei confronti dell’Istituto per ottenerne la condanna al pagamento di ulteriori Euro 70.977,00 relativamente ad opere ordinate dalla direzione lavori.

Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda della Minerva relativamente alla somma di Euro 70.977,00, ha rigettato le altre domande, ha accolto la domanda riconvenzionale dell’Istituto di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della Minerva, ha condannato la Minerva al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, a spese interamente compensate.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Minerva, a cui ha resistito l’Istituto appellato.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 9/4/2019 ha accolto parzialmente il gravame, rigettando la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto e le reciproche domande delle parti, a spese compensate.

La Corte partenopea ha dapprima escluso la fondatezza della doglianza relativa all’omissione di pronuncia e di motivazione circa la domanda relativa al pagamento delle opere in economia relative ai lavori fatti in occasione della vita dell’Arcivescovo Cardinale S., domanda da ritenersi comunque infondata in difetto della necessaria prova scritta dell’accordo, con la conseguente nullità rilevabile d’ufficio.

La Corte di appello ha quindi accolto gli altri motivi di gravame, affermando che la Minerva aveva solo la facoltà – ma non l’obbligo – di chiedere una proroga dei termini di esecuzione a fronte del ritardo nella consegna da parte della stazione appaltante; ha quindi ritenuto legittimo il suo recesso ed ha escluso la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa appaltatrice; ha ritenuto peraltro giustificato dalle peculiarità della gestione delle attività ospedaliere il ritardo nella consegna dei lavori da parte dell’Istituto Pascale, escludendo di conseguenza la responsabilità risarcitoria della stazione appaltante.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 29/10/2019 ha proposto ricorso per cassazione la Minerva, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 4/12/2019 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Pascale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado.

Con controricorso notificato il 21/1/2010 la Minerva ha resistito al ricorso incidentale avversario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente Minerva denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione, all’art. 101 c.p.c., comma 2, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 20.632,25 per i lavori da essa eseguiti in economia per la visita arcivescovile.

1.1. Secondo la ricorrente, a fronte del silenzio serbato sul punto dal Tribunale, l’Istituto si era difeso nel giudizio di appello in modo contraddittorio, dapprima sostenendo che i predetti lavori in economia erano coperti dalla somma di Euro 70.977,00 riconosciuta in primo grado per i lavori extra contratto, e poi negandone addirittura l’esecuzione, in contrasto con la deposizione resa dal teste ing. C., Direttore dei lavori.

Con la soluzione accolta il Tribunale aveva adottato una decisione “a sorpresa”, scegliendo cioè una “terza via” in violazione del principio del contraddittorio e impedendo così alla Minerva di richiedere la remissione in termini per integrare le proprie domande e ad esempio richiedere l’indennità per arricchimento senza causa.

1.2. La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Sez. 2, 02/08/2019, n. 20874; Sez. 1, 6/3/2019 n. 6518; Sez. 3, 13/2/2019 n. 4159; Sez. 2, 9/8/2017 n. 19759; Sez. 3, 27/1/2014 n. 1612; Sez. 3, 13/05/2014, n. 10327).

1.3. Nella specie, la ricorrente non ha assolto effettivamente a tale onere assertivo, visto che non ha affatto indicato un concreto e reale pregiudizio che le sarebbe derivato nell’apprestare le proprie difese dall’adozione officiosa della “terza via”.

La ricorrente, infatti, non sostiene affatto l’erroneità del rilievo officioso della Corte territoriale, nè indica le eccezioni o le richieste istruttorie (per esempio, volte a dimostrare che il contratto era stato stipulato nella forma adeguata) che l’adozione della “terza via ” le avrebbe precluso.

Minerva si limita a sostenere che l’omessa preventiva sottoposizione al contraddittorio della questione rilevata ex officio le avrebbe impedito di chiedere la rimessione in termini per modificare o integrare le proprie domande per chiedere l’indennità di arricchimento ingiustificato sine causa del Pascale, evidentemente ex art. 2041 c.c..

Il pregiudizio così indicato non attiene affatto al rigetto della domanda proposta, visto che l’ipotesi ventilata non avrebbe affatto inciso sulla sorte della domanda originaria, comunque destinata al naufragio, ma riguarda la mancata proposizione di una domanda alternativa (fra l’altro: residuale e sussidiaria, qual è l’actio de in rem verso), per nulla compromessa e che la Minerva resta libera di proporre in separata sede.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e lamenta la motivazione apparente della sentenza con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalla Minerva.

2.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello era incorsa in motivazione meramente apparente perchè non aveva affatto indicato le ragioni per cui le esigenze sanitarie e le attività non sospendibili di un Presidio ospedaliero e i tempi tecnici per trasferimento di attrezzature e pazienti potessero giustificare un ritardo di otto mesi nella consegna delle aree al secondo piano, lato destro, del day hospital, che pur avevano reso legittimo il recesso della Minerva secondo lo stesso Collegio, cosa questa mai emersa nel giudizio di primo grado e non provata dall’Istituto.

2.2. La Corte di appello, accertata la ritardata consegna delle aree oggetto dell’intervento, ha escluso che sulla Minerva gravasse l’obbligo di chiedere la proroga del termine di ultimazione, che invece costituiva una mera facoltà; pur tenendo conto della previsione contrattuale di consegne differite e della necessità di eseguire i lavori progressivamente e con il minor aggravio per gli utenti, ha ritenuto eccessiva la protrazione del ritardo nella consegna delle aree del day hospital (piano 2, lato destro) per otto mesi dopo la diffida del 14/10/2010; ha ritenuto conseguentemente legittimo il recesso di Minerva ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 129, sottolineando che sino a quel momento l’esecuzione dell’appalto da parte di Minerva era stata regolare.

Quindi la Corte partenopea ha affermato di non poter ravvisare una responsabilità esclusiva della stazione appaltante in relazione al suddetto ritardo, perchè (a) per esigenze sanitarie e attività non sospendibili del presidio ospedaliero le aree dovevano essere messe a disposizione secondo tempistiche particolari, (b) la consegna di alcune aree presupponeva a sua volta la consegna delle opere ultimate, nemmeno risultata tempestiva, (c) sussistevano tempi tecnici per il trasferimento di pazienti e attrezzature e (d) la consegna di due sole stanze era stata comunque offerta.

La “peculiarità della situazione” e la necessità di una “valutazione comparativa dei comportamenti dei contraenti” escludeva l’inadempimento della stazione appaltante.

2.3. Effettivamente la motivazione addotta dalla Corte di appello è affetta da contraddizioni strutturali insanabili e non permette di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione.

E’ infatti del tutto incomprensibile come si possa ritenere che il ritardo di otto mesi nella consegna delle aree interessate ai lavori possa essere ad un tempo ingiustificato, tanto da legittimare il recesso dell’appaltatore del D.P.R. n. 554 del 1999, ex art. 129 e pure almeno parzialmente giustificato, tanto da escludere qualsiasi conseguenza economica a carico della stazione appaltante e in favore dell’appaltatore giustamente receduto.

Del pari è del tutto incomprensibile come si possano conciliare l’affermazione di pagina 16 (ultimo periodo del primo paragrafo) della sentenza impugnata, secondo cui l’andamento dell’esecuzione dell’appalto fino al recesso era stato regolare e non sussistevano inadempimenti o ritardi di Minerva, e quella della stessa pagina (capoverso seguente), secondo la quale la consegna delle opere ultimate non era stata tempestiva.

Di più: non è davvero dato comprendere cosa abbia indotto la Corte ad ascrivere alla peculiarità della situazione il grave ritardo nella consegna delle aree, in un contesto in cui inevitabilmente l’organizzazione delle attività sanitarie e la gestione delle tempistiche non poteva che gravare sull’Istituto responsabile del presidio ospedaliero, e tantomeno a riferirsi in modo del tutto generico alla valutazione comparativa dei comportamenti dei contraenti, ridotta a una labiale invocazione di principio sfornita della benchè minima concretezza, che avrebbe preteso, dapprima, l’indicazione delle rispettive condotte e inadempimenti, e poi, la loro bilanciata comparazione.

2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente e eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e non renda percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020,Rv. 658088 – 01; Sez. L, n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 – 02; Sez. 6 – 5, n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145 – 01; Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01; Sez. L, n. 12096 del 17/05/2018, Rv. 648978 01).

Ciò si verifica quando la pronuncia rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito; ed ancora ricorre in presenza di una anomalia motivazionale che si concretizza nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Infine, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

3. Con il motivo di ricorso incidentale l’Istituto Pascale denuncia error in procedendo e in iudicando commessi dalla Corte di appello allorquando aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento del danno per grave inadempimento della Minerva.

3.1. Osserva il ricorrente incidentale che l’appaltatore era l’unico responsabile delle lentezza con cui procedevano le lavorazioni e non aveva mai contestato alcunchè alla stazione appaltante, apponendo le debite riserve nei libretti delle misure, firmate senza contestazioni e neppure aveva formulato contestazioni sottoscrivendo l’atto di sottomissione del 30/6/2010.

3.2. La gran parte delle considerazioni esposte con il motivo appare inammissibile perchè inconferente con il contenuto della decisione impugnata e con la ratio decidendi che la sorregge, con entrambi i quali non si confronta in modo critico e puntuale.

La Corte di appello ha affermato che il ritardo nella consegna delle aree oggetto di intervento fosse intollerabile e che pertanto legittimamente la Minerva avesse esercitato il diritto di recesso: a fronte di questa valutazione il ricorrente incidentale si limita a considerazioni eccentriche e fuori fuoco o addirittura invoca in modo generico e ampiamente riversato nel merito una rivisitazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte di legittimità.

3.3. Tuttavia il motivo contiene anche una denuncia di contraddittorietà intrinseca insanabile della motivazione, laddove a pagina 25, secondo capoverso, stigmatizza il fatto che la sentenza impugnata “per un verso assume la necessità di eseguire i lavori progressivamente trattandosi di un ospedale con ciò escludendo correttamente – la responsabilità dell’Istituto nella consegna frazionata e, per altro verso, accoglie il gravame dell’impresa escludendo la risoluzione per inadempimento colpevole malgrado la prova dei ritardi dell’appaltatore”.

In tal modo il ricorrente incidentale censura, simmetricamente rispetto alle doglianze del secondo motivo proposto dalla ricorrente principale, la contraddittorietà e la grave illogicità della motivazione della sentenza impugnata – evidentemente sussistente ut supra rilevato – e aggredisce la statuizione sulla legittimità del recesso, non attaccata dal ricorso principale, eppur sorretta dalla stessa motivazione.

4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione, respinto il primo motivo di ricorso principale, deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo, e il motivo di ricorso incidentale, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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