Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18792 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18792 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 29127-2016 proposto da:
N1IN1STVRO

1)11 J1S1’RL/i( )N I

Dl ,_1,1, 1 1,’N:IV

\ 80185250588, in persona del Ministro pro lem ore,

DELLA

elettivamente domiciliato in ROM.\, V1:\ DI 1 P( )RTOG IVSI 12,
presso l’AVVOC \TURA Gr,NI’IR.11.,K DITh1,0 81X1D, che lo
rappresenta e difende ope kgis;

– ricorrente contro
\Nzi

CI usrigpv , c \sii i ) 13r,

l’ABIAN.\, DI 1 9 .\1.0 HORKNZA,

.\11C111Thr.,
\I.T1n11,1,1

CioRD \N()

\1,K1Z1

– intimati –

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza n. 593/2016 della CORTI’, D’ \ P1 3 1 ,.1 i 0 di
RENZJ’,, depositata il 16/,Q6/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORON/O.

la Corte di Appello di Firenze ha p’,irzialmente accolto – limitatamente
al profilo del cumulo tra interess(nivalutazione monetaria riconosciuto
dal tribunale sia sulle differenze stipendiali sia sull’indennizzo ex art. 32
1. n. 18372010 – l’appello proposto dal Ministero della Istruzione, della
Università e della Ricerca contro la sentenza di primo grado che, nel
contraddittorio con Giuseppe ITAnzi, Beatrice Casillo, Michele
Giordano, l’abiana Grande, Fiorenza Di Paolo e Valeria L’Altrelli,
assunti alle dipendenze del Ministero con reiterati contratti di lavoro a
tempo determinato, ha ritenuto sussistente l’abuso nel ricorso a
contratti a tempo determinato per supplenze su organico di diritto; ha
riconosciuto il diritto dei lavoratori-ricorrenti (ad eccezione del
Giordano) al risarcimento dei danni e.\.- art. 36 digs. n. 165/2001,
liquidati in civattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in
applicazione dell’art. 32, comma 5, l,. n. 183/201ft ha condannato il
M I UR a corrispondere a tutti i lavoratori le differenze stipendiali
conseguenti all’accertamento del loro diritto alla progressione
economica in ragione dell’anzianità di servizio maturata – in
applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui
alla clausola \ccordo Quadro attuato con Direttiva
1999/70/(1′. (oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001), escludendo
per quesCultima voce il cumulo degli accessori;
per la cassazic me della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi;
Ric. 2016 n. 29127 sez. ML – ud. 20-06-2018
-2-

Rilevato che:

i lavoratori sono rimasti intimati;
la propos41 del relatore, ai se.osi

380-bis.4od. proc. civ., C st4ta

C( municata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
Consideralo che:

Casino del ‘\1. 1 UR è inammissibile per difetto di notifica;
risulta agli atti che il ricorso è stato notificato dall’ufficiale giudiziario a
mezzo del servizio postale al Giordano e alla Casillo, unitamente agli
altri intimati, presso il procuratore domiciliatario avvocato Gianluca
Oddo, nel suo studio in Firenze;
dagli atti non emergono tuttavia elementi per ritenere che l’avvocato
Oddo fosse il loro procuratore clomiciliatario, giacché secondo quanto
risulta dalla sentenza impugnata essi sono rimasti contumaci in quel
grado, mentre nel giudizio di primo grado erano difesi da altro
difensore con diverso domicilio;
neppure è valida la notificazione eseguita, sempre a mezzo del servizio
postale, presso il luogo di residenza dei suddetti, al quale l’atto non è
stato consegnato

per

irreperibilità all’indirizzo indicato (v. la

certificazione apposta sull’avviso di ricevimento) che reca la
dichiarazione “mancata consegna del plico a domicilio per irreperibilità
del destinatario”);
si

dunque in presenza di un’ipotesi in cui il procedimento

notificami() non si è concluso mediante consegna di copia conforme
all’originale dell’atto da notificare il che rende la notifica non
compiuta, ma solo tentata – e dunque ad un atto del tutto inesistente,
perché mai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento (( ass. sez.
20/07/2016, n. 14916; Cass. 26/()3/2010, n. 7358);

Ric. 2016 n. 29127 sez. ML – ud. 20-06-2018
-3-

il ricorso proposto nei confronti di Michele Giordano e Beatrice

ne risulta che il ricorrente abbia compiuto altra attività, riattivando il
p.kocedimento notiEkcatorio con imtuediatezza e svolgndo con
tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza
superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art.
325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

Cass. 08/03/2017, n. 5974; (ass. 6/6/2012, n. 9114);
non sussistono ~44-) i presupposti per disporre ai sensi dell’art. 291
cod.proc.civ. la rinnovazione della notificazione;
il ricorso proposto nei confronti degli altri intimati è invece
ammissibile;
con il primo motivo il N’IlUR – dopo aver premesso .v. i lavoratori
D’Anzi, Giordano e I \livelli erano stati immessi nei ruoli con
decorrenza 1/9/2014 – denuncia la violazione dell’Accordo quadro
(21 IS, c CEE del 18/3/1999, recepito con Direttiva 1999-70CII clausola n. 5; della I 3/5/1999 n 124, art. 4; dell’art. 2697 cod.civ.
,

e assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto
illegittima la reiterazione dei contratti a termine, essendo nel frattempo
intervenuta la l,. n. 107/2015 che ha previsto un rimedio conforme ai
principi dettati dalla normativa comunitaria, ossia l’assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori senza necessità del superamento di un
concorso; ha altresì contestato l’equiparazione compiuta dalla corte
territoriale delle assunzioni effettuate. per la copertura di posti sia su
organico di diritto sia su organico di fatto;
C( n il secondo motivo il 11 jR denuncia la violazi(me degli arti. 1223,
1 9 96, 9 043, 2056 e 2697 coci.civ., assumendo che la condanna del
.\ l UR al risarcimento del danno era illegittima in mancanza di prove,
neppure indiziarie, di eventuali danni sofferti dai lavoratori;

Ric. 2016 n. 29127 sez. ML – ud. 20-06-2018
-4-

(Cass. Sez. Un., 15/7/2016, n. 14594; Cass. 31/07/2017, n. 19059;

con riguardo al primo motivo, e in specifico al profilo concernente la
ewiparazione dei cuptratti a termine .per la copertura di, posti su
organico di fatto O di diritto, questa Corte ha ormai consolidato il
principio secondo cui, in tema di reclutamento del personale a termine
nel settore scolastico, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi

reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per
le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, né il
carattere abusivo della reiterazione pito) essere affermato quale
conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell’art. 4, commi “1

e

11, 1. n. 124 del 1999, da parte di Corte cost. n. 187 del 2016, giacché
l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato
l’organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi, fermo
restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricortiO
improprio o distorto a siffan a tipologia di supplenze, prospettando
non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete
della medesima (così Cass. nn. 22552 del 2016, 8935 del 2017; da
ultimo, Cass. 23 aprile 2018, n. 9971);
questi principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella
motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi (lui
trascritte ex art. 118 disp. alt. cod. proc. civ.;
la decisione impugnata è non conforme alle conclusioni alle quali
•uesta Corte è pervenuta, in cittanto l’abuso sussiste solo a condiya( me
che le supplenze abbiano) riguardato l’organico di diritto e si siano
protratte per oltre trentasei mesi, laddove come si è detto nella
sentenza impugnata non è precisato il numero dei contratti intercorsi
tra il .\1111Z e ciascuno degli odierni intimati e le ragioni delle
assunzioni, muovendo la sentenza dal presupposto erroneo della
assoluta equiparabilit à delle tipologie di supplenza attribuite (pag.
tic. 2016 n. 29127 sez. ML – ud. 20-06-2018
-5-

4).

dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/C1 nelle ipotesi di

va dunque riconosciuta la fondatezza del primo motivo di ricorso, con
co,sJseguente assorbitAento sia del profgo concernente il „diritto al
risarcimento del danno in seguito alla stabilizzazione sia del secondo
motivo, che invece riguarda la misura e i criteri della sua liquidazione;
la sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo

Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di
Michele Giordano e Beatrice Casino; accoglie il primo motivo del
ricorso proposto nei confronti degli altri intimati, nei limiti di cui in
motivazione, e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai lavoratori ed al motivo accolto e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 giugno 201 8
11

estensore
Dott. Adriana Dormizo

i21

t t-

accolto, e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA