Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18792 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 399-2018 proposto da:

U.E., A.F., C.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio

dell’avvocato ITALO ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A. quale mandataria della

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO

ALFREDO ROTILI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO

RICCARDO BOIARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4166/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso affidato a due motivi, A.F., C.P., U.E., hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, in data 3 ottobre 2017, che ne rigettava il gravame contro la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), emesso in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., quale mandataria con rappresentanza della Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., per l’importo di Euro 4.002.282,74, a titolo di escussione delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti in favore di due società di capitali poi dichiarate fallite;

che la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava che: 1) l’esecuzione dell’accordo finanziario e industriale, di cui alla delibera del c.d.a. del banco di Napoli (originario creditore) e alla relazione ad essa allegata per la ristrutturazione del gruppo SOGESCO S.p.A. (del quale erano state parte le società garantite poi fallite) non era condizione necessaria per l’operatività delle garanzie rilasciate dai fideiussori, peraltro in un momento di “forte esposizione per rilevanti debiti cambiari delle società garantite”; 2) il credito della banca non poteva reputarsi prescritto, giacchè aveva efficacia anche nei confronti dei fideiussori l’interruzione del termine prescrizionale derivante dall’istanza di ammissione al passivo delle società garantite fallite, non avendo rilievo, ai fini dell’applicazione del combinato disposto dell’art. 1944 c.c., comma 1, e dell’art. 1310 c.c., la distinzione, postulata dagli appellanti, tra debito solidale per comunanza di interessi e debito solidale per rapporto di garanzia.

che resiste con controricorso la Società per la Gestione di Attività, S.G.A. S.p.a.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1938,1362,1363,1369,1370 c.c., per aver la Corte territoriale errato nell’interpretazione del contratto di garanzia, limitandosi al mero senso letterale delle parole anzichè considerare anche la volontà delle parti, espressa all’interno dell’accordo trasfuso e reso operativo nella delibera 27.04.1995, violando in tal modo le regole ermeneutiche sull’interpretazione dei contratti;

a.1) il motivo è inammissibile.

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta (nel regime previgente all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la quale consente solo di denunciare l’omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti: Cass., S.U., n. 8053/2014),

con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le molte, Cass. n. 2465/2015).

Nella specie, la prospettazione di parte ricorrente, lungi dall’evidenziare effettivi errores in iudicando sull’applicazione dei canoni di interpretazione negoziale (essendosi la Corte territoriale soffermata non solo sui contratti di fideiussione, ma anche sul dedotto collegamento di questi con la delibera del c.d.a. e l’allegata relazione della banca creditrice) investe piuttosto il risultato interpretativo, intendendo giungere a conclusioni diverse da quelle assunte dal giudice di merito circa la portata del regolamento contrattuale. E ciò senza che in ricorso siano riportati, anche ai fini del rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i contenuti specifici, segnatamente, delle fideiussioni (del tutto assenti), ciò che la memoria successivamente depositata (che, di per sè, non può comunque essere integrativa delle carenze presenti in ricorso) non coglie appieno, soffermandosi sulla evidenziata localizzazione di detti atti, ma non già sul fatto che dei relativi contenuti non è data, in modo intelligibile e specifico, contezza, seppur in sintesi.

Peraltro, l’assunto che la corte di merito avrebbe violato la norma quanto al criterio dell’esegesi secondo l’intenzione delle parti risulta carente di attività assertiva volta a dimostrare quali sarebbero stati, iuxta alligata e probata, i fatti e le circostanze rivelatrici della intenzione non considerata. Ne consegue che la censura risulta priva di decisività, nel senso che non si dimostra come e perchè l’omessa considerazione del criterio ermeneutico sarebbe stata prima errata, in quanto doveva procedervisi, e, quindi, idonea a portare ad un diverso risultato. Trattasi, dunque, di motivo, sotto tale profilo, anche affatto generico (cfr. tra le altre, Cass. 4741/2005) il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito in motivazione da Cass. Sentenza n. 70 del 2017.

b) con il secondo mezzo è rilevata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma1 , n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1310,1944 e 2946 c.c., per aver la Corte erroneamente qualificato il contratto di garanzia de quo come un contratto di fideiussione tipico anzichè un contratto di garanzia autonomo e dunque respinto l’eccezione di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 1310 c.c. per aver la Banca interrotto la suddetta prescrizione nei confronti delle due società fallite con la domanda di ammissione dei crediti al passivo fallimentare;

b.1) il motivo è inammissibile.

E’ precluso alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio; qualora infatti siano prospettate questioni di cui non è fatta menzione all’interno della sentenza impugnata, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, sia allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, sia indicare in quale specifico atto del precedente giudizio ciò sia avvenuto, in virtù del principio di specificità dei motivi di censura e di localizzazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (tra le altre, Cass. n. 20694/2018).

L’assolvimento di detto onere si imponeva ai ricorrenti (che non l’hanno affatto assolto, là dove, poi, con la successiva memoria si ribadisce la medesima impostazione del ricorso) in quanto dalla sentenza impugnata – anche nella parte in cui ci si sofferma sul motivo di gravame concernente l’asserita prescrizione del credito recato dal decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti – non emerge alcuna deduzione sulla qualificazione del contratto di garanzia come un contratto di garanzia autonomo (anzi, si insiste sulla qualificazione della garanzia come discendente da fideiussione tipica).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e i ricorrenti, in solido tra loro, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA