Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18791 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

211, presso lo studio dell’avvocato SVEVO ANDRIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MATTIANGELI ANTONIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LIDL ITALIA SRL, in persona del suo amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DELL’OMARINO ANDREA,

CANTONE LORENZO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.P., CURATELA FALLIMENTARE DELLA SDA DI LEONCINI IVO

SNC, CAMPI SA SRL, AUTOCARROZZERIA FABRI ITALO & C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

9/04/08, depositata il 19/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La domanda avanzata da M.D. contro la datrice di lavoro societa’ in nome collettivo S.D.A. di Leoncini Ivo, per il risarcimento dei danni derivati dall’infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS), domanda poi estesa nei confronti del socio G.P., della s.r.l. LIDL Italia, della Autocarrozzeria Fabri s.n.c. e della Campisa s.r.l., tutti chiamati in causa dalla convenuta, era accolta dall’adito il Tribunale di Terni, con sentenza depositata il 17 maggio 2004, nei riguardi del fallimento, nel frattempo dichiarato, della prima societa’ e del G., mentre era rigettata per quanto concerneva la LIDL Italia; per gli altri chiamati in causa il Tribunale dava atto della rinuncia dell’attore.

Avverso questa decisione il M. proponeva impugnazione nei confronti della LIDL Italia, la quale era dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Perugia, con pronuncia depositata il 19 agosto 2008.

Il giudice del gravame riteneva che la domanda del danneggiato nei confronti della LIDL Italia era nuova, formulata dopo che la causa era stata istruita, differente da quella proposta con l’atto introduttivo del giudizio, sia perche’ rivolta contro un altro soggetto sia perche’ fondata sul diverso titolo di responsabilita’ extracontrattuale ex artt. 2049 e 2051 cod. civ., rispetto a quello per responsabilita’ contrattuale ex art. 2087 cod. civ., dedotto nei confronti della datrice di lavoro. Aggiungeva che proprio per la differente natura della responsabilita’ neppure era applicabile il principio della estensione della domanda dell’attore al terzo chiamato in causa dal convenuto.

La cassazione della sentenza e’ ora richiesta dal M. con ricorso fondato su quattro motivi.

La societa’ LIDL Italia ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione il ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia, oltre a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 132 e 276 cod. proc. civ. (primo motivo), degli artt. 269 e 420 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043, 2049, 2087 cod. civ. e all’art. 40 cod. pen. (secondo e terzo motivo presentano la stessa rubrica), degli artt. 333 e 112 cod. proc. civ. (quarto motivo). In sintesi, addebita alla Corte territoriale di non avere accertato la responsabilita’ della societa’ LIDL Italia per il fatto del suo dipendente, preposto alla filiale, incaricato di dirigere le operazioni di scarico delle merci, e quella della datrice di lavoro dell’infortunato per avere agito per conto e nell’interesse della prima, avendo erroneamente ritenuto la pretesa risarcitoria formulata in giudizio fondata soltanto sulla responsabilita’ contrattuale derivante dal rapporto di lavoro con l’impresa poi fallita, mentre invece era stata dedotta anche quella extracontrattuale sia della LIDL che della datrice di lavoro. Inoltre, la domanda rivolta contro la LIDL non era ne’ nuova ne’ diversa da quella iniziale, ma estensione della richiesta inizialmente avanzata contro la societa’ datrice di lavoro, a seguito della chiamata in causa da parte di quest’ultima del soggetto da essa ritenuto responsabile dell’infortunio.

Fondata e’ l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla resistente sotto il profilo dell’inosservanza, per tutti e quattro i mezzi di annullamento, delle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ. Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si e’ infatti rilevato che, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione introdotta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. Alla stregua di questa norma l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, pero’, come e’ stato sottolineato nella richiamata relazione del consigliere designato, nessuno dei quattro motivi nei quali e’ articolato il ricorso presenta, con riferimento alle denunciate violazioni di legge, il quesito di diritto ne’, per il vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti della censura, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ della censura allorche’ si lamentino vizi di motivazione, indicazione questa nella fattispecie in esame tanto piu’ necessaria e per i diversi fatti dedotti, asseritamente decisivi per il giudizio, e perche’ il ricorrente nei motivi proposti ha denunciato contestualmente violazioni di legge e vizi di motivazione.

Le suesposte osservazioni sono condivise dal Collegio e non possono ritenersi adeguatamente confutate dal ricorrente. Questi dopo avere svolto talune argomentazioni di carattere generale, in ordine all’adempimento delle prescrizioni imposte dall’art. 366 bis cod. proc. civ. nel caso di ricorso per cassazione con il quale siano denunciati vizi di motivazione, si e’ in sostanza limitato a contrapporre la propria valutazione in ordine all’idoneita’ dell’esposizione dei motivi proposti, al fine di individuare sia il fatto controverso, sia le ragioni dell’insufficienza della motivazione con la quale la sentenza impugnata ha giustificato la decisione adottata, sia “il nucleo fattuale, extraprocessuale o processuale, a seconda del caso, la cui ricostruzione (in positivo o in negativo) comporta omessa o contraddittoria motivazione” ed ha concluso che “la formulazione dei quattro motivi e’ tale da non generare alcuna incertezza o dubbio sugli stessi”.

In tal modo pero’ il ricorrente non prende affatto in considerazione il rilievo della totale mancanza nei motivi nei quali aveva denunciato le violazioni di legge, dei quesiti di diritto che avrebbe dovuto formulare a conclusione dei motivi stessi, ne’ ha tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui e il quesito di diritto e l’individuazione del fatto controverso non possono essere desunti dall’esposizione del motivo di ricorso (v. fra le tante, le sentenze 24 luglio 2008 n. 20409, 20 giugno 2008 n. 16941, S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

In conclusione, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.

In applicazione del criterio della soccombenza, il M. va condannato al pagamento, in favore della LIDL Italia s.r.l., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati, i quali non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva nella presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della LIDL Italia s.r.l., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.; nulla per le medesime spese nei confronti degli altri intimati.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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