Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18791 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18791 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 5487-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato
PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
LEPORE VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. G. CAMOZZI 1, presso lo

studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente —

Roma Capitale;
intimata –

avverso la sentenza n. 17690/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
101/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’arrigo.
RITENUTO

Equitalia Sud s.p.a.,

ha proposto ricorso, articolato in due

motivi,

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo l’appello
proposto da Lepore Valentina anche nei confronti di Roma Capitale, in
riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la prescrizione
del credito risultante dalla cartella di pagamento n.
09720100019491658000, con condanna in solido alle spese del

La Lepore ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la
motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la tardività dell’opposizione proposta
dalla Lepore.
Il motivo è fondato.
Infatti, l’opponente ha dedotto, mediante l’opposizione

ex art. 615

cod. proc. civ., una prescrizione maturata prima della formazione e
della notificazione della cartella di pagamento. Si tratta, quindi, di
una opposizione c.d. “recuperatoria”, ossia volta a recuperare in fase
oppositiva fatti estintivi della pretesa creditoria determinatisi in data
anteriore alla formazione del provvedimento impugnato.
Tale opposizione doveva essere proposta nei termini di cui all’art. 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ossia entro trenta giorni dalla
notificazione dell’atto (sessanta giorni per i residenti all’estero).
Peraltro, questo termine è rimasto invariato pur dopo la modifica (non
applicabile alla specie ratione temporis) del citato art. 22 I. n. 689 del
1981 ad opera del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che all’art. 6 ha

Ric. 2015 n. 05487 sez. M3 – ud. 29-11-2017

-2-

giudizio dell’ente impositore e dell’agente di riscossione.

dettato

un’apposita

disciplina

dell’opposizione

all’ordinanza-

ingiunzione (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.
645323).
Nel caso in esame il termine risulta violato, in quanto la Lepore ha
ricevuto la notificazione della cartella di pagamento in data 23 aprile

giugno 2010.
L’inammissibilità originaria dell’opposizione è rilevabile, pure d’ufficio,
per la prima volta anche nel giudizio di cassazione.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata. L’accoglimento
del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384
cod. proc. civ. è possibile pronunciare nel merito, dichiarando
l’inammissibilità dell’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla
Lepore, la quale va condannate alle spese processuali di tutti i gradi,
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara
l’inammissibilità dell’opposizione proposta da Valentina Lepore
avverso la cartella di pagamento n. 09720100019491658000.
Condanna l’opponente al pagamento, in favore delle controparti
costituite, delle spese giudiziali del primo grado, liquidate in euro
330,00, e del secondo grado, liquidate in euro 630,00, nonché del
giudizio di legittimità che liquida in euro 510,00, oltre euro 200,00
per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

2010 e ha notificato l’atto di citazione in opposizione il giorno 7

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