Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18791 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 14/09/2011), n.18791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., CA.NI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato

BENINCASA MAURIZIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SER ENERGIE RINNOVABILI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. A.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato NUCCI MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION SPA in persona dei legali

rappresentanti pro tempore Dott. Ing. B.R., Dott. Ing.

T.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE dì ROMA, depositata il 28/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato BENINCASA Maurizio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di contratto di appalto tra SER srl e Voith Siemens spa (già Voith Riva Hidro spa e in precedenza Riva Hidroart, quest’ultima instaurava con domanda 22 aprile 2002, procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 8 del contratto.

Costituito il collegio, gli arbitri accettavano l’incarico e rendevano il lodo il 10 luglio 2003.

Ponevano a carico delle parti l’onere delle spese, che determinavano in Euro 227.136,00 quanto ad onorari degli arbitri. A seguito dell’opposizione di SER, con ricorso del 16 maggio 2005 due professionisti, l’avv. C.M. e l’avv. N. C., chiedevano al tribunale la determinazione di spese e onorario.

Il 28 luglio 2005 il presidente del tribunale di Roma liquidava il compenso dei tre arbitri in Euro 65.000.

l’avv. C.M. e l’avv. Ca.Ni. insorgono con ricorso per cassazione, notificato alle PARTI del giudizio arbitrale il 12 dicembre 2005, articolato su unico complesso motivo.

SER srl ha resistito con controricorso. L’altra società è rimasta intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva, sulla scorta della giurisprudenza delle sezioni Unite di questa Corte, sopravvenuta dopo il deposito del ricorso, che il ricorso è inammissibile.

Con sentenza n. 15586 del 2009 le Sezioni Unite hanno ritenuto che in tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.;

tale natura del procedimento, inoltre, esclude l’ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all’applicazione del relativo principio ed all’adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese (conf. Cass. 9750/10; 5264/11).

L’odierna fattispecie, risalente a epoca anteriore al 2006, rientra pienamente in questa ipotesi. Il ricorso è quindi da dichiarare inammissibile.

Il mutamento giurisprudenziale sopraggiunto con il capovolgimento della giurisprudenza dominante giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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