Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18790 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25857-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE

FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VITOBELLO giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2011 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha accolto parzialmente l’appello di R.F. nel giudizio promosso con l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale, in conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, e della presentazione della sola dichiarazione IVA per quell’anno, veniva determinato “il reddito d’impresa non dichiarato in euro 25.207, con conseguente rettifica delle relative imposte IRPEF, addizionale regionale, IRAP e IVA, pari al 30% delle operazioni attive esposte in Euro 84.026, equivalenti ai ricavi conseguiti”.

Il giudice d’appello, premesso che l’accertamento induttivo del reddito d’impresa scaturiva dall’omessa dichiarazione, la quale, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), consente di determinarlo prescindendo dalle scritture contabili, rilevava che sulla base dell’importo totale delle operazioni attive indicato dal contribuente, tenuto conto dell’incidenza dei costi, il detto reddito era stato determinato, secondo la percentuale di redditività, in Euro 25.207, somma corrispondente al reddito imponibile ai fini IRPEr e al valore netto della produzione ai fini IRAP.

Ciò posto, riteneva che la doglianza, avanzata in subordine, “volta ad ottenere che il reddito determinato nell’accertamento nella misura del 30% del volume d’affari corrisponda alla base imponibile da assoggettare ad IVA andava accolta sul logico rilievo che il reddito da assoggettarsi ad IVA non poteva essere logicamente diverso da quello stabilito cane reddito d’impresa”.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13,54 e 55, l’amministrazione ricorrente si limita a criticare l’ultima statuizione della sentenza impugnata, appena sopra riprodotta, assumendo essere erroneo considerare elemento fondamentale per la determinazione dell’IVA il reddito d’impresa prodotto, facendo poi dipendere da questo l’imposta e dichiarando che è logico ritenere che il reddito da assoggettare ad IVA sia lo stesso stabilito quale reddito d’impresa. La determinazione dell’IVA non è invero legata al reddito prodotto, ma al numero delle cessioni e degli acquisti effettuati; proprio per questo il provvedimento per la ricostruzione dei ricavi ai fini IVA si è basato sul totale delle operazioni attive così come il contribuente ha determinato nelle dichiarazioni periodiche IVA.

La censura è fondata, in quanto a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta sul valore aggiunto si applica non sul reddito d’impresa – non essendo configurabile un “reddito da assoggettarsi ad IVA” -, ma “sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate” (art. 1), essendo costituita la base imponibile delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi “dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali” (art. 13, comma 1).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in differente composizione, che procederà ad un nuovo esame di tale aspetto della controversia alla luce del principio enunciato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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