Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18790 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 636 8/2 007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 24.9.07, depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

COSTANTINO.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di F.G. all’assegno ordinario di invalidita’ in relazione ad uno stato di invalidita’ accertato con decorrenza dal 13.2.2002, sulla base dei risultati del c.t.u. medico legale esperita in appello.

L’inps propone ricorso per cassazione.

L’Inps con i due motivi di ricorso denuncia la violazione della normativa in materia relativa al requisito contributivo e dell’art. 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione. Lamenta che il giudice di appello abbia omesso del tutto di accertare se detto requisito si era perfezionato.

Il ricorso e’ manifestamente fondato, stante il mancato accertamento del requisito contributivo da parte del giudice di appello. Tale accertamento sarebbe stato necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, essendo relativo ad uno degli elementi costitutivi dei diritti oggetto del giudizio. Ne’ tale accertamento puo’ ritenersi superfluo nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per la mancanza di altri requisiti, qualora egli non abbia positivamente accertato l’esistenza del requisito contributivo (cfr.

Cass. n. 2/2002, 443/2006).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterra’ al gia’ riportato principio di diritto e provvedera’ anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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