Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18790 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18790 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 10744-2017
R.G. proposto da:
DOMUS SUD COOPERATIVA a r.I., in persona del legale”
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, n.
69, presso lo studio Marzano Avvocati Associati, rappresentata e
difesa dall’avvocato Elvira Marzano;
– ricorrente contro

DI FILIPPO PIERINA;
– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 9432/2015
R.G. del Tribunale di Salerno, emessa il 16/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino che chiede

Data pubblicazione: 16/07/2018

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per
regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.
RITENUTO

La Domus Sud soc. coop. a r.l. ha proposto regolamento di
competenza avverso l’ordinanza con la quale, in data 16 marzo 2017,

promossa dalla stessa cooperativa, avente ad oggetto la domanda di
rilascio di un immobile assegnato alla ex socia Pierina Di Filippo,
ravvisando la pregiudizialità della causa, pendente innanzi alla
sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli, relativa
all’impugnazione della delibera di esclusione della predetta Di Filippo
dalla compagine sociale della cooperativa.
A fondamento del ricorso, la Domus Sud ha dedotto che la delibera di
esclusione della Di Filippo costituirebbe un mero antecedente di fatto
della domanda di rilascio e che, comunque, il giudice
dell’impugnazione non ne ha sospeso l’efficacia.
La Di Filippo non ha svolto attività difensiva. La Domus Sud ha invece
depositato memorie.
CONSIDERATO

Va premesso che il giudizio è stato intrapreso nelle forme di cui
all’art. 702-bis cod. proc. civ., ma con l’ordinanza impugnata è stato
disposto altresì il mutamento di rito, come ritenuto necessario dalla
giurisprudenza di questa Corte.
Secondo quanto si evince anche dalla lettura del ricorso, è stato
anche garantito il contraddittorio fra le parti sull’eccezione di
pregiudizialità.
Pertanto, lo scrutinio della regolarità procedurale del giudizio si
conclude con esito positivo.
Nel merito, l’istanza di regolamento di competenza è infondata e deve
essere rigettata.

Ric. 2017 n. 10744 sez. M3 – ud. 29-11-2017

-2-

il Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione della causa civile,

Infatti, l’eventuale della deliberazione di esclusione della Di Filippo
socio in esito all’opposizione proposta a norma dell’art. 2287, secondo
comma, cod. civ., opererebbe

ex tunc

e comporterebbe la

reintegrazione della socia stessa nella sua posizione anteriore e nella
pienezza dei diritti da essa derivati (Sez. 1, Sentenza n. 6829 del

22/12/2000, Rv. 542874).
È pertanto evidente il rapporto di pregiudizialità esistente fra
l’opposizione avverso la delibera di esclusione dalla cooperativa
edilizia Domus Sud e il giudizio di rilascio dell’immobile detenuto dalla
Di Filippo nella qualità di socia assegnataria.
Non assume alcun rilievo neppure la circostanza che la domanda di
sospensione dell’efficacia della deliberazione di esclusione della Di
Filippo dalla compagine sociale della Domus Sud non sia stata
accolta. La deliberazione societaria, infatti, non costituisce il titolo
esecutivo in forza del quale viene chiesto il rilascio dell’immobile, ma
attiene all’elemento costitutivo della domanda. Non importa quindi
che sia stata sospesa o sia tuttora efficace, giacché la sola possibilità
astratta di revoca della deliberazione determina l’insorgenza del
rapporto di pregiudizialità.
Per tali ragioni il regolamento va respinto.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del grado, in quanto la
parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,

comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

Ric. 2017 n. 10744 sez. M3 – ud. 29-11-2017

-3-

24/03/2014, Rv. 630578; conf. Sez. 1, Sentenza n. 16150 del

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

art. 13.

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