Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18790 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 14/09/2011), n.18790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell’avvocato RICCIO

GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GALLAI GIANFRANCO;

– ricorrente –

contro

F.M., F.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentati e difesi

dall’avvocato PASQUINI STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato TROPIANO Maria, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GALLAI Gianfranco, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MACRI’ Teresina, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PASQUINI Stefano, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16.12.98 la società EDIL G.M. di Franci Gianfranco e Mauro s.n.c. citò al giudizio del Pretore di Arezzo il geometra A.A., al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 17.213.000, oltre agli interessi di cui L. 15.000.000 a titolo di ripetizione d’indebito e, per il resto, di rimborso dell’I.V.A su due fatture. Esponeva l’attrice a sostegno della domanda: che le parti, entrambe promissarie acquirenti di suoli edificatori siti in (OMISSIS), con scrittura privata del 31.5.01 avevano determinato il futuro assetto delle rispettive superfici mediante permute dei terreni, stabilendo che la EDIL avrebbe dovuto disporre di mq. 1.500 edificabili “di comune accordo e senza aggravio alcuno”; che tuttavia, a seguito di una variante al piano di lottizzazione, comportante lo spostamento di una strada all’interno del comparto, era sorta la necessità di una ulteriore permuta, per addivenire alla quale l’ A. aveva preteso, nonostante il pari valore dei suoli, la somma di L. 15.000.000, che gli era stata versata benchè non dovuta; che, infine, il convenuto non aveva mai versato l’IVA, sulle due fatturerai l’istante emesse, per i corrispettivi delle cessioni. Costituitosi il convenuto, chiedeva il rigetto delle domande, segnatamente eccependo, quanto alla permuta del 10.4.98, che la stessa era stata effettuata, successivamente all’adempimento di tutti gli impegni di cui alla originaria scrittura del 31.5.91, per venire incontro ad esigenze di maggiore appetibilità edilizia dei suoli della società, al cui corrispettivo, oltre che a compenso per effettuate prestazioni professionali, il ricevuto assegno di L. 15.000.000 era riferibile.

Con sentenza dell’8.2.02 il Tribunale di Arezzo (subentrato alla Pretura) accoglieva soltanto la domanda di duplice rimborso dell’I.V.A., rigettando quella di ripetizione d’indebito. Proposti appelli, principale dall’ A. incidentale da G. e F.M., i due soci della s.n.c. attrice che nelle more era stata liquidata ed in luogo della quale si erano costituiti, con sentenza del 2.2.05 la Corte di Firenze, in riforma della decisione di primo grado,accoglieva la domanda di rimborso della somma di Euro 7.746,85 (corrispondenti alle originarie L. 15.000.000 richieste) e riduceva il rimborso dell’I.V.A. ad Euro 853,70, corrispondenti all’imposta sulla fattura relativa alla permuta del 1991, escludendolo invece su quella emessa nel 1998, ponendo infine le spese del doppio grado a carico dell’ A.. L’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito risulta essenzialmente motivata dalle considerazioni, secondo cui la pennuta del 1998 era stata convenuta attribuendo espressamente ai due suoli valori alla pari, di L. 2.800.000 ciascuno, prevedendo a carico della EDIL G.M. soltanto le spese dell’atto e quelle consequenziali (donde l’infondatezza della pretesa di rimborso dell’I.V.A.),assenza di corrispettivo che rendeva irrilevanti gli assunti vantaggi conseguiti dalla società, mentre nessuna prova era stata fornita dall’ A. in ordine alle assunte prestazioni professionali.

Avverso tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito i F. con controricorso.

Sono state infine depositate memorie da ambo le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prioritario ed assorbente rilievo rispetto ad ogni altra censura, assume quella contenuta nell’ultima parte del terzo motivo di ricorso, laddove si evidenzia che “mentre in primo grado l’azione è stata promossa dalla EDIL GM di Gianfranco e Muro S.n.c., in appello si siano costituiti i due soci personalmente”, senza nulla precisare in ordine alla eventuale cessazione della società.

Tale censura, ancorchè non oggetto di autonoma articolazione quale motivo di ricorso (in quanto contenuta “in coda” ad un mezzo d’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, relativo alla mancata ammissione di mezzi istruttori), pone tuttavia in evidenza il difetto di un presupposto processuale, indispensabile per la debita instaurazione del contraddittorio relativo al gravame incidentale, in ordine al quale questa Corte è tenuta comunque a pronunziarsi di ufficio. Essendosi, invero, il giudizio di primo grado svolto tra l’ A. e la società di persone sopra indicata, nei confronti della quale era stata pronunziata la sentenza e notificata l’impugnazione principale, soltanto la stessa, e non anche i relativi soci, erano legittimati a resistere a detto gravame ed a proporre quello incidentale, in base al consolidato principio secondo cui il giudizio d’impugnazione, a parte i casi d’intervento ammesso dalla legge, può svolgersi soltanto tra quegli stessi soggetti che abbiano partecipato a quello svoltosi nel grado precedente, oppure tra i successori dei medesimi.

Dalla comparsa di costituzione e risposta degli appellati F., datata 17.4.03 e depositata il 22.4.03 (atto esaminabile in sede di legittimità, attesa la natura processuale della questione) si rileva, invece, che i comparenti si limitarono a spendere la loro qualità di soci della società anzidetta “in liquidazione”, senza neppure menzionarne l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

Ma, quand’anche tale cancellazione fosse già intervenuta (come oggi si deduce nella memoria illustrativa di parte resistente, senza peraltro precisare la data), non pertanto avrebbe potuto ritenersi verificata l’estinzione della società, considerato che, pur tenendosi conto dell’estensibilità anche alle società commerciali di persone della nuova regola contenuta nell’art. 2495 c.c., come mod. dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 (in virtù dell’interpretazione “costituzionalmente orientata” sancita dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 4060 del 22.2.10), detto evento avrebbe comunque potuto determinarsi, non diversamente dai casi analoghi relativi a società di capitali, soltanto alla data del 1.1.2004, di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di diritto societario contenute nel citato decreto legislativo. Prima di tale data – e dunque quando fu promosso il giudizio di appello ed, in luogo dell’appellata società si costituirono i soci della stessa con la menzionata comparsa dell’aprile 2003 – trovava applicazione il previgente regime societario e, segnatamente, in materia di società in nome collettivo, l’art. 2312 c.c., non prevedente l’effetto estintivo in questione quale conseguenza immediata della cancellazione della società dal registro delle imprese, come costantemente in tal senso interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (v.,tra le altre sent. nn. 7972 e 8842 del 2000), secondo cui, assolvendo la cancellazione a sole finalità pubblicitarie, l’estinzione si verificava soltanto all’esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa, con conseguente permanenza della relativa legittimazione processuale.

L’appello incidentale, con il quale era stato gravato il rigetto del capo di domanda ex art. 2033 c.c., avrebbe dovuto pertanto essere dichiarato inammissibile dalla corte di merito, in quanto proposto da soggetti non legittimati all’impugnazione, in assenza di gravame da parte di quel solo che avrebbe potuto proporlo, la società non ancora estinta, con conseguente passaggio in giudicato della pronunzia di primo grado, reiettiva della suddetta richiesta.

In tal senso, conclusivamente, rimanendo assorbite le restanti censure contenute nel ricorso, tutte relative a detto capo della decisione, non essendo necessari altri accertamenti di merito, si provvede direttamente in questa sede ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in parte de qua.

Giusti motivi, tenuto conto dell’esito finale e complessivo della controversia, conclusasi con il parziale accoglimento dell’altro capo della domanda e per il resto definita sulla base di un rilievo officioso, propiziato da una doglianza formulata in extremis ed in termini del tutto appropriati, comportano infine la totale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello d’appello.

P.Q.M.

La Corte accoglierei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbite tutte le rimanenti censure contenute nel suddetto motivo e negli altri due, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta e,pronunziando ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p. sull’appello incidentale,lo dichiara inammissibile.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di appello.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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