Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18790 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10726-2019 proposto da:

D.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO

LINZOLA e dall’Avvocato PAOLA RAMADORI, presso il cui studio a Roma,

via Marcello Prestinari 13, elettivamente domicilia, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLA

SCAROLA, presso il cui studio a Como, via Mentana 4, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

M.A.;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 420/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 30/1/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE

DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Como, con sentenza del 24/5/2016, ha accertato l’inadempimento dei convenuti M.A. e D.P., condannandoli al pagamento, in solido, in favore del Condominio (OMISSIS), della somma di Euro 356.480,00 a titolo di risarcimento dei danni per equivalente, della somma di Euro 163,00 a titolo di rimborso per la Segnalazione del certificato di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, e della somma di Euro 4.558,73 per gli interventi di spurgo, oltre alle spese di lite.

M.A. e D.P. hanno proposto appello avverso l’indicata sentenza.

Il Condominio si è costituito resistendo al gravame.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza impugnata, determinando in Euro 265.529,00 l’importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni per equivalente e condannando M.A. e D.P. al pagamento, in solido, della somma di Euro 262.625,00 ed il solo M.A. al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 2.904,00.

D.P., con ricorso notificato l’1/4/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata i130/1/2019.

Il Condominio (OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 10/5/2019.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che l’appellante, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, aveva espressamente chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio deducendo che le voci contestate (imprevisti e rampa carraia) erano all’evidenza, senza cioè neppure aver partecipato alle operazioni di verifica e di calcolo, del tutto abnormi ed immotivate e che tali gravi errori del consulente tecnico d’ufficio dettavano un’ombra sulla fondatezza dell’intera attività svolta dal tecnico.

1.3. L’elaborato peritale, quindi, ha aggiunto il ricorrente, risultava all’evidenza tanto carente, impreciso ed inattendibile da ingenerare ragionevoli quanto fondati e seri dubbi sulla fondatezza delle relative conclusioni.

1.4. La corte d’appello, però, ha proseguito il ricorrente, nonostante le evidentissime e particolarissime circostanze dedotte – e cioè l’assenza di contraddittorio per tutto il processo, compresa la consulenza tecnica d’ufficio, e, ciò nonostante, l’accoglimento delle doglianze relative ai due punti segnalati – ha omesso qualsiasi considerazione e pronuncia, anche implicita, sulla richiesta di integrale rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

1.5. La corte d’appello, quindi, ha concluso il ricorrente, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda proposta dall’appellante di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio anzichè omettere qualsiasi pronuncia sulla stessa.

2. Il motivo è del tutto inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta in alcun modo con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ben lungi dall’aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio formulata dagli appellanti, ha, sul punto, espressamente affermato che la critica alla relazione del consulente si era risolta in una mera asserzione difensiva priva di elementi oggettivi di supporto e che, pertanto, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio non era giustificata. Del resto, non può di certo considerarsi giustificata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per il sol fatto che l’istante non abbia partecipato, per sua scelta, al giudizio di primo grado ed alle relative operazioni peritali, nè, a maggior ragione, il giudice d’appello è obbligato all’accoglimento di una richiesta così motivata, con la conseguenza che, ove respinta, la pronuncia con la quale lo stesso abbia accolto, in tutto o in parte, le conclusioni esposte nella relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado, non può affatto ritenersi per questo solo motivo viziata, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo. Nello stesso modo, non può certo ritenersi che il giudice d’appello sia obbligato a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio quando lo stesso giudice abbia ritenuto che le relative conclusioni non fossero, in alcune parti, corrette: tanto più in un caso, come quello di specie, in cui le censure relative alle residue conclusioni esposte dal tecnico nominato nel giudizio di primo grado siano state dallo stesso giudice espressamente esaminate e motivatamente respinte (v. la sentenza impugnata, p. 15 e 16). In ogni caso, come questa Corte ha più volte ribadito, il giudice di merito non è tenuto, pur a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 17693 del 2013; conf. Cass. n. 22799 del 2017).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al condominio le spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA