Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1879 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1879 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 13422-2012 proposto da:
VENTURI SANDRO, nella qualità di Curatore del Fallimento
“PERINI MACCHINE SRL IN LIQUIDAZIONE”, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio
dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAZZEO ANTONIO giusta procura in calce
al ricorso;

– ricorrente contro
IMMOBILIARE PISTOIA SRL;

-intimata avverso la sentenza n. 120/2012 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 5/01/2012, depositata il 31/01/2012;

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)

Data pubblicazione: 29/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Angelini Massimo difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che

aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 13422 sez. MI – ud. 22-10-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt.
377, 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 13422 del 2012: “Il Tribunale di Pistoia
accoglieva l’opposizione a precetto proposta dalla Immobilia-

rio posto dalla Perini Macchine srl a base del precetto stesso, e compensava le spese di lite tra le parti. La sentenza
era tempestivamente impugnata dalla Perini Macchine srl. Con
istanza depositata il 4 maggio 2011, la parte appellata eccepiva che la Perini Macchine srl era stata dichiarata fallita
dal Tribunale di Pistoia il 6 ottobre 2010, con conseguente
interruzione automatica del procedimento a quella data ex art.
43 L.F., e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del
processo ex art. 305 cpc, non avendo provveduto la controparte alla riassunzione nel termine semestrale di legge. All’udienza del 5 maggio 2011, precedentemente fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituiva in giudizio il Curatore del fallimento della Perini Macchini srl, dichiarando
di volerlo proseguire ex art. 302 cpc. Sosteneva il fallimento che il termine per la riassunzione decorreva non già dal
giorno in cui l’evento interruttivo si era verificato, e dunque dalla dichiarazione di fallimento, ma dal momento in cui
esso era venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione (nella fattispecie il curatore del fallimento della società in liquidazione aveva appreso dell’interruzione

re Pistoia Sri, dichiarando inesistente il credito fidejusso-

del suddetto giudizio a seguito della relazione del legale
nominato dal giudice delegato il 5 gennaio 2011, come risultava dalla richiesta in atti del curatore al giudice delegato
del 16 febbraio 2011 di autorizzazione a riassumere il giudi-

2011). La Corte d’Appello di Firenze dichiarava l’estinzione
del giudizio d’appello, sul rilievo che alla data della costituzione del curatore per la prosecuzione del giudizio, avvenuta all’udienza del 5 maggio 2011, il termine semestrale
per la prosecuzione stabilito dall’art. 305 cpc, nel testo
ratione temporis applicabile, fosse già decorso, in quanto il
curatore aveva avuto immediata conoscenza della dichiarazione
di fallimento e non vi era alcun dubbio che il termine ex art.
305 cpc decorreva dalla sentenza di fallimento, depositata
l’otto ottobre 2010. Osservava il giudice di secondo grado
che, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 luglio 2010, n. 261, (in cui era stato
affermato che, benché l’art. 43 L.F. avesse introdotto un
nuovo caso di interruzione automatica del processo senza nulla prevedere per la riassunzione, continuava a trovare applicazione l’art. 305 cpc), era chiaro che tutte le questioni
concernenti il tema della decorrenza del termine di cui
all’art. 305 cpc riguardavano esclusivamente la parte cui il
fatto interruttivo non si riferiva e non certo la parte direttamente interessata al fatto interruttivo stesso.

zio de quo, che era stata concessa il successivo 21 febbraio

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Venturi Sandro, affidandosi ad un unico motivo, con il quale è
stata censurata la falsa applicazione degli artt. 43, ultimo

cpc, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost. per avere il giudice
di secondo grado dichiarato l’estinzione del processo, ritenendo che il dies a quo per proseguire il processo decorresse
per il curatore dalla dichiarazione di fallimento e non dal
momento della conoscenza, che quest’ultimo aveva avuto, della
pendenza della causa.
Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato, in quanto,
secondo il costante orientamento di questa Corte, in caso di
interruzione di diritto del processo, determinata dall’apertura del fallimento, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall’art. 41 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la
riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte
del curatore fallimentare dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche
la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in
via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione,

comma, della L. fall. E 305 cpc in relazione agli artt. 113

notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento
che determina l’interruzione del processo, assistita da fede
privilegiata (Cass. n. 5650 del 07/03/2013; n. 6331 del 2013).
Nel caso di specie, avendo avuto il curatore del fallimento

2011, come è emerso dalla richiesta in atti del curatore al
giudice delegato del 16 febbraio 2011 di autorizzazione a riassumere il giudizio de quo, che era stata concessa il successivo 21 febbraio 2011, la corte territoriale non avrebbe
potuto dichiarare l’estinzione del processo, ma avrebbe dovuto consentirne al curatore la prosecuzione, essendo stato rispettato, con la dichiarazione effettuata dallo stesso all’udienza del 5 maggio 2011, il termine semestrale richiesto
dall’art. 305 cpc, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 46, comma 16, della l. 69 del 2009;
che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata;
P.Q.M.

A

conoscenza legale dell’interruzione del giudizio il 5 gennaio

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche
per le spese del presente procedimento.

DEPOSITATO IN CANCEILERIA

Così deciso nella camera di consiglio del 32 ottobre 2013

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