Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1879 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 24/01/2019, dep. 28/01/2020), n.1879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Goiseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29325-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 568/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/05/2016 R.G.N. 491/2014.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 26.5.2016, la Corte territoriale di Catania, in riforma della pronunzia del Tribunale di Modica n. 137/2013, dichiarava che tra C.M. e Poste Italiane S.p.A. si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dall’1.7.2005, condannando la società alla riammissione in servizio del lavoratore con le mansioni di cui al contratto stipulato relativamente al periodo 1.7.2005-30.9.2005 ed al risarcimento del danno nella misura di nove mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre accessori come per legge;

che, per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. sulla base di sei motivi, cui il C. resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo contenente due censure;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che, con il ricorso principale, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e art. 21, oltre che dell’art. 25 CCNL 1.7.2003 e si lamenta che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto che la società datrice avesse violato il canone di specificità e che la causale fosse generica; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli Accordi del 29.7.2004 e del 22.3.2005, perchè i giudici di seconda istanza non avrebbero tenuto conto del contenuto dei predetti Accordi sindacali; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 per violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, perchè i giudici di Appello avrebbero emesso una sentenza in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito valutato adeguatamente le prove addotte dalla società in merito al rispetto degli Accordi sopra menzionati e per non avere offerto, al riguardo, una adeguata motivazione; 5) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 per avere la Corte distrettuale erroneamente stabilito che, nella fattispecie, si fosse in presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A.; 6) la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 per avere i giudici di seconda istanza, dopo avere correttamente evidenziato l’applicabilità alla fattispecie di tale disposizione, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza valutare il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’impresa e l’esiguo periodo di svolgimento del rapporto;

che il primo motivo non è fondato: invero, alla stregua degli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., ord. n. 23513/2017; sentt. nn. 17540/2014; 20598/2013), “In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e ss. la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore”. Nella fattispecie, con apprezzamento in fatto del tutto condivisibile ed in linea con il quadro normativo di riferimento e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, i giudici di seconda istanza hanno ritenuto che non sussistesse, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto di lavoro stipulato con il C., in quanto non conforme alla contrattazione collettiva prodotta in atti da Poste Italiane S.p.A., nella quale ultima la causale viene individuata nelle “ragioni di carattere organizzativo e produttivo….e per fare fronte alle assenze non programmabili e di carattere strutturale…”; ed al riguardo, è stato motivatamente ritenuto dalla Corte di merito che il contratto di somministrazione di cui si discute manca la delibazione della effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione, non potendosi, pertanto, verificare la corrispondenza tra la situazione di fatto e la ragione indicata nel contratto di assunzione, in ordine alla quale la società ha prodotto allegazioni incoerenti e carenti soprattutto sotto l’aspetto della dimostrazione della insufficienza dell’organico rispetto all’incremento dell’attività aziendale, che non può certo derivare da una presunzione, ma deve risultare da dati obiettivi che, nel caso di specie, sono di segno contrario;

che il secondo motivo è inammissibile, poichè al giudice di legittimità non è consentita la diretta interpretazione dei denunziati Accordi sindacali, non rientrando i medesimi tra quelli richiamati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (cfr. Cass. n. 5461/2016);

che il terzo motivo non è meritevole di accoglimento: ed invero, Invero, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c. – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, la mancata pronunzia su una domanda ovvero la pronunzia su una domanda non proposta; la qual cosa non si profila nel caso di specie, in cui, nella sostanza, ci si duole che, non avendo il lavoratore confutato la documentazione prodotta dalla società, la Corte territoriale sarebbe andata ultra petita “nel dichiarare l’illegittimità del contratto per cui è causa”, senza che la doglianza venga corroborata da una critica puntuale; mentre, i giudici di seconda istanza hanno correttamente ed adeguatamente esposto l’iter logico-motivazionale che ha condotto alla decisione impugnata, anche in merito alla mancanza di prove adeguate offerte dalla datrice di lavoro (v., in particolare, pag. 5 della sentenza);

che il quarto ed il quinto motivo, ad onta del richiamo normativo, attengono a censure di merito, non ammissibili in questa sede, perchè volte ad ottenere un nuovo esame dei fatti, estraneo al giudizio di legittimità; inoltre, gli stessi sono formulati in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3 codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); peraltro, il richiamo al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. fa riferimento ad un fatto decisivo per giudizio oggetto di discussione tra le parti, che non viene neppure esplicitato;

che, relativamente a tale ultima censura, si rileva che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 26.5.2016, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, come innanzi osservato, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che neppure il sesto motivo può essere accolto, in quanto, come pure riconosciuto dalla società ricorrente, i giudici di seconda istanza hanno correttamente applicato (v., tra le molte, Cass. n. 1148/2013) alla fattispecie lo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, ai sensi del quale “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno stabilendo un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8” e, considerati i criteri enunciati da quest’ultima legge, hanno reputato equo condannare la società a corrispondere al C. nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge sulla predetta indennità (v., tra le altre, Cass. n. 3062/2016), con adeguata e condivisibile motivazione sul punto (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata;

che, con il ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, nonchè del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1, 4, 5 e 11 e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,2 e 4 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte di merito ha errato a liquidare le spese in modo unitario, senza distinguere le varie fasi ed ha omesso anche di indicare lo scaglione di riferimento, impedendo, in tal modo, di valutare la congruità della liquidazione effettuata;

che il motivo non è fondato, poichè la necessità di tali specificazioni le quali consentono alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste nella nota spese (cfr. Cass. n. 13840/2018) – alla stregua di quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, non erano previste come obbligatorie al momento della proposizione del giudizio, antecedente all’entrata in vigore della normativa che si reputa violata;

che, per le considerazioni in precedenza svolte il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno respinti;

che le spese, in considerazione dell’esito del giudizio, vanno compensate nella misura di un terzo; per i restanti due terzi, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società datrice e distratte, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore del C., avv. Giovanna Cogo, dichiaratasi antistataria;

che, avuto riguardo alla conclusione del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nei termini precisati nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità nella misura di un terzo e condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento dei residui due terzi, liquidati in Euro 2.800,00, comprensivi degli esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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