Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1879 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2018, (ud. 14/11/2017, dep.25/01/2018),  n. 1879

Fatto

RILEVATO CHE:

1. Con sentenza depositata il 3/1/2012 il tribunale di Milano ha dichiarato legittimo il recesso delle attrici L.L. e Ch.Vi. dal contratto preliminare stipulato in data 15/12/2008 con la convenuta C.V., concernente un immobile nel quale ha accertato vizi nell’impossibilità di cucinare per mancanza di un impianto di adduzione del gas e la difficoltà di installare piastre elettriche, essendo necessario un rilevante foro di aerazione; ha altresì condannato la predetta convenuta, in accoglimento della domanda principale, alla restituzione del doppio della caparra, nonchè ha condannato l’agente immobiliare L.M., pure convenuto, alla restituzione della provvigione alle attrici, salvo a rigettare istanza nei confronti della Gaiafin s.a.s.; nel contempo, in accoglimento di domanda riconvenzionale di C.V., ha condannato L.M. – quale soggetto ritenuto responsabile della mancata informativa circa le caratteristiche dell’immobile – a restituire anche in questo caso la provvigione e a risarcire il danno dalla convenuta subito.

2. Avverso la sentenza ha spiegato appello principale L.M. chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dalle originarie attrici signore D. e Ch. e dalla originaria convenuta signora C.. Valeria C. ha interposto appello incidentale, chiedendo in via principale il rigetto delle domande svolte dalle originarie attrici e, in subordine, la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato L.M. al risarcimento dei danni a suo favore.

3. Con sentenza depositata il 10/7/2014 la corte d’appello di Milano ha accolto l’appello principale di L.M., ritenendo che le originarie attrici fossero edotte delle caratteristiche dell’immobile, per cui ha riformato la sentenza di prime cure rigettando le domande sia principale delle signore D. e Ch. (essendo costituita in giudizio in seconde cure D.L. in proprio e quale erede di Ch.Vi., unitamente a D.G., anch’egli erede) sia riconvenzionale di C.V. nei confronti del signor L.; ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di C.V., in quanto proposto con comparsa di risposta depositata in data 7/6/2012, oltre il termine breve di impugnazione rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta il 14/2/2012.

4. Avverso tale sentenza C.V. ha proposto ricorso per cassazione articolato su un unico motivo. D.L. e D.G., da un lato, e L.M., dall’altro, hanno resistito con controricorsi, il primo illustrato da memoria. Non ha svolto difese la Gaiafin s.a.s. di L.M.. Il p.g. ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, pur facendo riferimento testuale all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente ha inteso dedurre violazione di norma processuale indicata nell’art. 334 c.p.c., secondo il quale le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

1.1. Il motivo è fondato. Sul tema va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale applicativo dell’art. 334 c.p.c. (per il quale v. Cass. Sez. U, n. 24627 del 27/11/2007 e, di recente, ad es. Cass. n. 25848 del 09/12/2014 e n. 23396 del 16/11/2015) secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto.

1.2. Trattandosi di valutare la reale utilità della parte, come detto anche qualora le cause siano scindibili, non vale osservare – come fanno i controricorrenti signori D. – che l’assetto di interessi relativo al preliminare di compravendita non sarebbe stato investito dall’appello principale, concernente il solo rapporto di mediazione: come non vale considerare, ai fini che interessano, il rapporto di scindibilità o inscindibilità delle cause, così non vale – per apprezzare la modificazione dell’assetto di interessi – considerare solo formalmente la diversità di rapporti investiti dall’impugnazione principale e da quella incidentale, dovendo valutarsi anche le eventuali interrelazioni.

1.3. Invero, nel caso di specie nel giudizio di primo grado C.V. ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di L.M. al fine di vederlo condannare a mallevarla di quanto fosse tenuta a risarcire quale danno consequenziale a eventuali inadempimenti proprio nella descrizione del bene alle promittenti acquirenti, le quali poi – secondo il giudizio in fatto della corte d’appello – sono risultate edotte delle caratteristiche dell’immobile; tratto, questo, evidentemente idoneo a mettere in relazione tra loro le domande tra le parti e i rapporti processuali derivantine, stante anche la condanna alla restituzione del doppio della caparra subita da C.V., non più compensata – a seguito della riforma operata dalla corte d’appello – dal risarcimento del danno in via di malleva a carico di L.M..

1.4. Ne deriva che la corte d’appello ha fatto erronea applicazione dell’art. 334 c.p.c., non valutando l’interesse ad impugnare in via incidentale sorgente dall’interrelazione tra le pronunce suscettibile di essere modificata in caso di esame della sola impugnazione principale.

2. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Milano, in altra sezione, la quale si atterrà al principio di diritto enunciato e procederà altresì al governo delle spese del presente giudizio.

PQM

La corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Milano, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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