Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18789 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3444/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

18.9.08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOPFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Bari con sentenza depositata il 22.9.2008 confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullita’ del ricorso proposto da R.M. contro l’Inps per il riconoscimento del suo diritto all’indennita’ di disoccupazione agricola per l’anno 1999, stante la mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava la domanda.

Il lavoratore ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 163, 164, 414 e 416 c.p.c., unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

L’Inps resisteva con controricorso.

E’ necessario richiamare l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Per la necessita’ di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come e’ stato piu’ volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Nella specie, in relazione ad un motivo di ricorso logicamente fondato innanzitutto su una censura di violazione e falsa applicazione di principi di diritto, e’ stata totalmente omessa la formulazione del conclusivo principio di diritto, sicche’ si prospetta l’inammissibilita’ del ricorso ai sensi del richiamato art. 366 bis c.p.c. Peraltro non e’ riscontrabile neanche la “chiara indicazione” prescritta in relazione ai dedotti vizi di motivazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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