Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18788 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 31/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10079/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

RAGGIO DI SOLE s.r.l, in liquidazione, in persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, T.P., rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.

prof. C.M., con domicilio eletto presso lo studio del

medesimo, in Roma, via A. Mordini, n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 15/05/10, depositata in data 23 febbraio 2010;

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

Udito l’avv. Giammario Rocchitta, per la ricorrente Avvocatura

Generale dello Stato;

udito l’avv. Massimiliano Naccarato, per delega dell’avv. Marcello

Cecchetti, per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 15 del 23 febbraio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, a seguito della richiesta di rimborso del credito IVA pari ad Euro 516.000,00 maturato nell’anno di imposta 2002, in cui aveva aderito al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, non avendo la società esibito la documentazione contabile relativa al predetto anno di imposta, rettificava la dichiarazione IVA relativa all’anno 2004, riportando a zero il credito di imposta ivi indicato, irrogando anche le sanzioni per infedele dichiarazione.

1.1. Sostenevano i giudici di appello che la contribuente aveva consegnato la documentazione relativa all’anno 2004 senza che l’ufficio finanziario avesse eccepito alcunchè, dimostrando inoltre che il credito scaturiva dalla vendita di immobili a destinazione abitativa effettuata da soggetti diversi dalle imprese costruttrici e che ciò risultava da atti pubblici registrati che non potevano essere assimilate alle fatture per operazioni false o inesistenti, per cui non era pertinente il richiamato fatto dall’Agenzia appellante alla sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2005.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La società intimata replica con controricorso e deposita memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61. L’Agenzia ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è nulla perchè motivata per relationem, mediante mero rinvio al contenuto della sentenza di primo grado.

1.1. Il motivo è infondato. Invero, che il giudice di appello non si sia limitato ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado, omettendo l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, è dimostrato dal fatto che nella parte espositiva dello svolgimento del processo ha dato atto che la CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto della decadenza dell’ufficio finanziario dal potere accertativo dell’imposta relativa all’anno 2002 per avere la società aderito al condono tombale, per poi sviluppare un’autonoma e diversa ragione decisoria, rigettando l’appello dell’ufficio sul rilievo che la società contribuente aveva prodotto la documentazione contabile relativa all’anno 2004, dimostrando in tal modo di aver maturato, a seguito della vendita di immobili a destinazione abitativa, il credito erariale vantato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto la CTR, affermando che il contribuente aveva prodotto in giudizio la documentazione contabile relativa all’anno di imposta 2004, che l’amministrazione finanziaria non aveva contestato, si è pronunciata su un thema decidendum estraneo al giudizio, invece vertente sul disconoscimento di un credito erariale maturato in relazione ad un diverso anno di imposta (2002) per omessa presentazione della relativa documentazione contabile.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in relazione al fatto decisivo e controverso costituito dalla mancata esibizione della documentazione attestante la sussistenza del credito IVA sorto nell’anno di imposta 2002 e riportato nella dichiarazione relativa all’anno 2004, avendo la CTR ritenuto provato il credito sulla base della documentazione afferente tale ultimo anno di imposta.

4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR fatto riferimento alla circostanza che il credito chiesto a rimborso scaturiva dalla vendita di immobili a destinazione abitativa, effettuata da società non costruttrice, risultanti da atti pubblici registrati, ancorchè detta circostanza non potesse essere desunta solo dai dati emergenti da un “estratto del cassetto fiscale” della società contribuente, da questa prodotto in giudizio, non essendo necessariamente coincidenti i dati in esso riportati con quelli presenti nella dichiarazione IVA, mentre la sussistenza del credito chiesto a rimborso presupponeva la necessaria produzione della documentazione contabile inerente le operazioni attive e passive compiute dalla società contribuente nell’anno in verifica.

5. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

6. Nella fattispecie l’amministrazione finanziaria ha rettificato la dichiarazione IVA relativa all’anno 2004 riportando a zero il credito di imposta ivi indicato, a seguito della richiesta avanzata dalla società contribuente di rimborso del credito IVA che la stessa sosteneva di aver maturato nell’anno di imposta 2002, in cui aveva aderito al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, ma che non aveva dimostrato di avere effettivamente maturato, in quanto aveva omesso di esibire all’ufficio finanziario la documentazione contabile relativa al predetto anno di imposta.

6.1. Tale essendo la questione posta nel giudizio, le affermazioni dei giudici di appello, secondo cui la contribuente aveva dimostrato la sussistenza del credito vantato consegnando la documentazione relativa all’anno 2004, senza che l’ufficio finanziario avesse eccepito alcunchè, e che lo stesso scaturiva dalla vendita di immobili a destinazione abitativa effettuata da soggetti diversi dalle imprese costruttrici, per come risultava da atti pubblici registrati, sono all’evidenza incongruenti rispetto alla vicenda processuale attinente, come detto, alla mancata dimostrazione da parte della società contribuente di aver maturato nell’anno di imposta 2002 il credito erariale chiesto a rimborso, e sono anche prive di adeguata giustificazione logica sulle ragioni per le quali potesse essere sufficiente a fornire quella prova l’esibizione della documentazione relativa non all’anno di imposta in cui era maturato il credito (anno 2002) – come avrebbe dovuto pretendersi – ma in quello in cui era stata avanzata la richiesta di rimborso (anno 2004). Peraltro, non può certamente dubitarsi della necessità dell’esibizione della documentazione richiesta dall’ufficio finanziario con riferimento all’anno di imposta di insorgenza del credito erariale, in quanto l’eccedenza dell’IVA nella dichiarazione di ciascun anno di imposta altro non è che la risultanza dell’applicazione di quello che viene denominato “metodo di sottrazione di imposta da imposta” e che consiste nella sottrazione dalle imposte riscosse sui beni prodotti e venduti di quelle incassate per gli acquisti con riferimento a quel determinato periodo di imposta e che si riflette nella dichiarazione annuale, facendo sorgere in capo al contribuente un credito o un debito da e verso l’erario. Pertanto, la circostanza che la società abbia prodotto la documentazione relativa all’anno di imposta 2004 non è affatto idonea a dimostrare il diritto al rimborso di un credito maturato in un diverso anno (nella specie, il 2002) e “trascinato” fino al 2004, dovendo essere preliminarmente verificata la correttezza del risultato ottenuto dall’applicazione di quel metodo con riferimento all’anno di insorgenza del credito esposto nella relativa dichiarazione. Conseguentemente era del tutto indifferente la mancata contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria della documentazione prodotta dalla società contribuente, mentre ciò che da essa emergeva, ovvero che la società aveva effettuato delle vendite immobiliari imponibili risultanti da atti pubblici, avrebbe acquisito rilievo solo all’esito della verifica della correttezza dei dati esposti nella dichiarazione di origine del credito.

7. Con il quinto motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54 e L. n. 289 del 2002, art. 9 sostenendosi che la CTR, laddove ha ritenuto inconferente al caso di specie l’ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 2005, ha contravvenuto a dette disposizioni che non pongono alcun limite ai poteri accertativi dell’Ufficio dei crediti di imposta anche in caso di adesione del contribuente al condono tombale.

7.1. Il motivo è infondato in quanto è la stessa controricorrente ad affermare di non aver mai dedotto e neanche sostenuto che l’adesione al condono tombale producesse l’effetto indicato nel motivo (controricorso pag. 19) ed in quanto la CTR ha ritenuto idonea la documentazione prodotta dalla società a provare il credito.

8. In estrema sintesi, vanno rigettati, perchè infondati, il primo e quinto motivo di ricorso, vanno accolti gli altri e la causa rinviata, per nuovo esame anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

PQM

rigetta il primo e quinto motivo di ricorso, accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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