Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18788 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 14/09/2011), n.18788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MASSAROSA 3/5, presso lo studio dell’avvocato AMICI GIANCARLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOBILIO GIULIA;

– ricorrente –

e contro

P.A.;

– intimati –

sul ricorso 4446-2006 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIAN DI SCO 68-A, presso lo studio dell’avvocato PUCCIO

FRANCESCO ANTONIO, che lo rappresenta e difende con procura notarile

rep. 60862 del 30/05/2011;

-controricorrente ricorrente incidentale-

contro

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MASSAROSA 3/5, presso lo studio dell’avvocato AMICI GIANCARLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOBILIO GIULIA;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2681/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato AMICI Giancarlo difensore della ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato LORENZO Vittoria con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PUCCIO F. A., difensore del resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., con atto di citazione del 24 luglio 1992 conveniva in giudizio l’architetto M.P. e la Erebi srl., esponendo di aver commesso alla prima l’incarico di progettare e dirigere e alla seconda di eseguire i lavori di allestimento di un locale sito in (OMISSIS) da destinare a laboratorio e rivendita di oreficeria. Il professionista aveva presentato l’impresa ed aveva assicurato che per la Pasqua del 1992 il negozio sarebbe stato agibile. A marzo inoltrato i lavori erano appena iniziati e non erano state completate le ordinazioni e, pertanto, il committente revocava l’incarico ed agiva per il rimborso delle somme anticipate e il risarcimento dei danni.

Si costituiva l’architetto M. la quale opponeva che il ritardo nell’espletamento dell’incarico era stato determinato dalle interferenze e dai continui ripensamenti del committente. Avanzava domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento di L. 29.133.580, quale ulteriore somma rispetto all’anticipo ricevuto, per l’attività svolta prima della revoca.

Dopo la costituzione in giudizio la società Erebi srl veniva dichiarata fallita. Il fallimento citato in riassunzione restava contumace. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 26788 del 2002, considerava abbandonata la domanda spiegata contro il fallimento, rigettava la domanda dell’attore ed accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dall’architetto M..

Proponeva appello P.A., e la M. si opponeva alla riforma della sentenza.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2681 del 2005 respingeva entrambe le domande quella di P. e quella di M.. A sostegno di questa sentenza la Corte di Appello di Roma osservava che: a) che in ogni caso non era stato provato che il 18 marzo 1992, quando l’incarico fu revocato, il ritardo dei lavori fosse tale da rendere impossibile il rispetto della data prevista per l’apertura dell’esercizio commerciale; b) che la pretesa di saldo spiegata dalla M. era essa stessa indimostrata nel suo fondamento.

La cassazione della sentenza n. 2681 del 2005 della Corte di Appello di Roma è stata chiesta da M.P. con un ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria P.A. ha resistito con controricorso ed ha presentato ricorso incidentale affidato ad un motivo, entrambi illustrati con memoria. M.P. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2.= Con il primo motivo del ricorso principale M.P. lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1. Secondo la ricorrente il Giudice di Appello avrebbe disatteso integralmente la ricostruzione, per altro, analitica e approfondita, dell’istruzione probatoria. Nè d’altra parte nell’esposizione dei motivi della decisione sarebbe rinvenibile alcuna integrazione della scarna e succinta ricostruzione: “non si fa, infatti, alcun riferimento al deposito effettuato in data 30 novembre 1993” dalla difesa dell’arch. M. della revisione della parcella, espressamente autorizzata, dell’Ordine degli architetti di Roma, con allegati tutti gli elaborati progettuali. Il Giudice di appello, insomma, avrebbe motivato la sentenza, nella parte in fatto, in modo “superficiale e sbrigativo”. Da quanto esposto emergerebbe, pertanto, sempre secondo la ricorrente, il contrasto della parte motiva con la norma risultante dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. cc.p.c., comma 1.

2.1.= La censura è priva di ogni fondamento e non può essere accolta essenzialmente perchè la sentenza impugnata contiene: a) i tratti essenziali della lite, laddove richiama gli estremi essenziali dell’atto di citazione e della costituzione in giudizio della M., b) identifica l’iter procedurale, le attività probatorie svolte, laddove indica che erano state espletate prove, per interpello della convenuta e per testimoni e prodotti documenti, c) esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione, laddove afferma che gli elementi acquisiti al processo erano, in realtà, insufficienti ad una attendibile ricostruzione della vicenda contrattuale, e che , pertanto, la decisione andava fondata sul principio dell’onere della prova, nel senso che non potevano essere riconosciuti i diritti chiesti (rispettivamente da entrambe le parti) se non risultassero provati i fatti posti a fondamento dei diritti fatti valere.

2.2.= Se, pertanto, si tiene conto -come bene ha evidenziato la ricorrente richiamando un orientamento di questa Corte espresso in altra occasione (sent. del 1996 n. 10045):, che “l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente, non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, d’individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonchè di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione”, la sentenza impugnata non solo non manca di quegli elementi chiesti nella loro espressione minima, ma al contrario è chiara, in se stessa, immediatamente comprensibile e, soprattutto, adeguatamente espressiva dei fatti e del diritto che hanno interessato la vicenda giudiziale di cui si dice. Essa rispetta, in definitiva, a pieno titolo, la normativa di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, integrato dall’art. 118 disp. att. c.p.c..

3.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua domanda riconvenzionale per il saldo delle proprie spettanze professionali, fornendo una motivazione insufficiente ed omettendo di esternare le ragioni obiettive alla base del proprio convincimento. La Corte territoriale, specifica la ricorrente: a) avrebbe arbitrariamente qualificato gli elaborati come “alcuni disegni progettuali che sembrano integrare un progetto di massima, quando, invece, è emerso in giudizio che quegli elaborati erano progetti esecutivi, b) avrebbe omesso di valutare tutte le testimonianze, ed invece, un esame accurato delle deposizioni dei quattro testi avrebbe provato alla Corte territoriale l’estrema giustizia della sentenza del Tribunale, che non andava assolutamente riformata, considerato che tutti e quattro gli artigiani prima della revoca dell’incarico alla M. erano stati messi in grado, tramite la progettazione esecutiva, di effettuare i rispettivi lavori: tracce murarie, pilastri in ferro, vetrine, controsoffitti in legno; c) avrebbe omesso di rimettere la causa sul ruolo per la mancanza in atti della parcella della M. depositata nel giudizio di primo grado.

3.1.= La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta, non solo o non tanto perchè propone una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, inibito al Giudice di legittimità, ma e, soprattutto, perchè, – come si legge nella sentenza – la Corte territoriale ha adeguatamente e attentamente vagliato la prova testimoniale e tutta la documentazione cui fa riferimento la ricorrente ed ha sufficientemente spiegato che l’attuale ricorrente non ha provato di avere approntato e consegnato i disegni entro la data prevista, anzi specifica ancora la sentenza – la M. non ha provato che gli elaborati in riferimento siano stati eseguiti dalla stessa prima del 18 marzo 1992, quando l’incarico fu revocato considerato, anche, che i documenti cui fa, riferimento la ricorrente, sono stai prodotti a giudizio inoltrato ed il visto del Consiglio dell’Ordine degli archetti di Roma risultava apposto nel novembre 1992.

3.2.= La Corte romana, pertanto, non ha tralasciato di esaminare le prove acquisite in giudizio (in particolare la prova testimoniale) e la documentazione prodotta dall’attuale ricorrente, nè ha disconosciuto l’esistenza di quella documentazione, ma ha semplicemente, escluso che la documentazione prodotta dimostrasse di per sè l’esatto adempimento della prestazione dovuta dalla M. al P..

3.2.a.= E di più, la Corte territoriale ha respinto la domanda della M. di pagamento del saldo della parcella: a) anche, in ragione della dichiarazione del teste Ma. il quale ha affermato di non aver mai visto gli elaborati progettuali, sebbene avesse visto “la pianta predisposta dall’arch. M.” e b) anche, in ragione della stessa dichiarazione della M. che in fase di interpello, ha ammesso “le caratteristiche del progetto fissate dal committente e l’impegno assunto di presentare i disegni esecutivi delle opere entro la fine di febbraio 1992 in modo che, con un lavoro programmato, per Pasqua era tutto pronto”.

3.3.= Considerati gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, l’eventuale parcella, sparita, secondo la ricorrente, inspiegabilmente dal fascicolo in grado di appello, non avrebbe offerto, in verità, altra prova decisiva tale da giustificare altra decisone o da rendere erronea quella assunta dalla Corte romana.

Piuttosto, a fondamento della decisione, come si è detto, sono stati posti proprio gli allegati alla fattura che sono stati, sempre, presenti nel fascicolo di secondo grado.

3.4.= Va qui, altresì osservato, che il giudice di merito, nel suo sovrano apprezzamento delle prove, è libero di attingere il proprio convincimento a quegli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia, potendo ancorare il suo libero giudizio di fatto anche su di un’unica testimonianza, semprechè risulti, dalla motivazione, che il suo convincimento è desunto dalla valutazione di elementi di prova ritenuti più attendibili degli altri. Non sussiste, pertanto, vizio di omesso esame o di insufficiente motivazione su di un punto decisivo, qualora sia stata attribuita efficacia probatoria maggiore ad alcune deposizioni testimoniali rispetto ad altre.

3.3.= A ben vedere, pertanto, la sentenza impugnata, non solo non presenta vizi logici, ma contiene una motivazione adeguata e sufficiente ad indicare l’iter logico seguito dalla Corte territoriale, e gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

4.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale, P.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato: a) nel non aver considerato che alla luce di quanto dichiarato dalla M. in sede di interpello, dai testi e da quanto emerso dalla documentazione la prova dell’impossibilità di aprire il negozio per le festività di Pasqua non fosse stata raggiunta perchè era in re ipsa, considerato che il tempo rimasto tra la data della revoca e il termine previsto per l’apertura, vale a dire un mese, fosse insufficiente per eseguire i lavori per l’allestimento di una oreficeria e di un laboratorio: b) nell’aver ritenuto che era il P. a dover provare che il ritardo nell’esecuzione dei lavori fosse imputabile all’architetto M.. La Corte non avrebbe considerato invece che la M. era tenuta ad adempiere e che non avendo provato che il suo inadempimento o ritardo fosse dovuto ad impossibilità della prestazione per causa a lei non imputabile era tenuta al risarcimento dei danni nonchè alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di accanto, c) per aver omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie avanzate dal P.; d) per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda del P. di tutte le somme indebitamente trattenute dalla M. compresa la somma di Euro 25.000,00 versata dal P. in esecuzione della sentenza di primo grado.

4.1.= La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta per le ragioni di cui si dirà.

4.1.a) La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda del P. relativa al risarcimento dei danni e alla restituzione di quanto versato, specificando che l’interessato non aveva provato, e(secondo il principio dell’onere della prova, avrebbe dovuto prevedere – che al momento della revoca dell’incarico, il ritardo dei lavori fosse tale da rendere impossibile il rispetto della data prevista per l’apertura dell’esercizio commerciale.

Ammesso pure – come afferma il ricorrente – che la M. avrebbe dovuto consegnare i progetti esecutivi la fine di febbraio, per programmare l’esecuzione dell’opera, ed ultimarla il 10 aprile 1992, il 18 marzo 1992, data in cui è avvenuta la revoca dell’incarico, non era ancora una data che di per sè indicava siccome impossibile eseguire l’opera di cui si dice, considerato, anche, che al 18 marzo 1992, i lavori, comunque, risultavano in esecuzione, ed erano in esecuzione sotto la direzione del progettista e con la costante presenza sul posto dello stesso P..

4.1.a.1) Non è stato dimostrato, neppure, che la M. fosse inadempiente in ordine alla consegna dei progetti esecutivi entro la fine di febbraio: a) perchè, ammesso pure che sia possibile identificare – ma non sono stati offerti elementi per verificarlo – la data di ultimazione dei lavori quale termine essenziale, non è anche vero che la fine di febbraio sia altro termine “essenziale” relativo alla consegna dei progetti esecutivi; b) e, ancor di più, perchè essendo la stessa M. direttrice dei lavori, l’esigenza di una formale consegna dei progetti esecutivi al committente poteva ritenersi non essenziale.

Il fatto, poi, che la M. non avesse dimostrato di aver consegnato i progetti esecutivi entro la fine di febbraio non poteva sollevare il P. dalla dimostrazione che quei progetti non gli erano stati consegnati. Intanto, la mancata dimostrazione della M. di aver consegnato i progetti esecutivi, non significa anche che non siano stati consegnati, considerato che una cosa è non aver dimostrato di averli consegnati, altro è il non averli consegnati.

Tuttavia, la dimostrazione che avrebbe dovuto dare il P., nel caso concreto, era necessaria, soprattutto, perchè alla data della revocai dell’incarico (il 18 marzo 1992) i lavori erano in esecuzione, sicchè, il P. avrebbe, comunque, dovuto dimostrare che quei lavori non rappresentavano l’esecuzione di un progetto.

4.1.b) Non ha pregio, neppure, l’osservazione del P. secondo la quale la M. (avrebbe dovuto adempiere esattamente alla sua prestazione e, non avendo provato che il suo inadempimento o ritardo fosse determinato da impossibilità della prestazione per causa a lei non imputabile sarebbe tenuta al risarcimento dei danni e alla restituzione di quanto percepito, perchè l’inadempimento della M. è affermato ma non anche dimostrato, così come si è già evidenziato.

4.1.c) Priva di autosufficienza è poi la censura in ordine ad una pretesa omissione di pronuncia del Giudice di secondo grado in ordine alle richieste istruttorie avanzate dal P., considerato che il ricorrente non indica le richieste istruttorie cui si riferisce e, dunque, non da modo di verificare l’incidenza che quelle richieste avrebbero potuto avere sulla decisione assunta. Nè quanto ha evidenziato la Corte territoriale, riportato anche dal ricorrente- che “gli elementi acquisiti al processo sono in realtà insufficienti ad una attendibile ricostruzione della vicenda contrattuale”, avrebbe dovuto i sollecitare il Giudice, come avrebbe voluto il ricorrente, a rimettere la causa sul ruolo e disporre ulteriori indagini perchè l’intera struttura della decisione e quella stessa affermazione, lasciano intendere che il Giudice non ha disposto un’integrazione delle prove perchè ha ritenuto che le richieste istruttorie avanzate non avrebbero aggiunto altra chiarezza all’intera vicenda giudiziale.

4.1.d) Priva di giustificazione è, altresì, l’affermazione in ordine ad una pretesa omissione di pronuncia sulla domanda di restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla M. perchè la Corte territoriale ha disposto espressamente di riconfermare la “decisione del Tribunale che ha respinto la domanda di rimborso dell’acconto pagato al professionista (…)” considerato che – come ha ritenuto la stessa Corte romana, che non è stato provato il grave inadempimento della M..

4.1.e) Infondata è, infine, la censura di omessa pronuncia in ordine alla restituzione della somma di Euro 25.000,00 corrisposta dal P. alla M. in esecuzione della sentenza di primo grado perchè la restituzione di quella somma discende direttamente dalla sentenza impugnata nella misura in cui la sentenza impugnata ho riformato e, dunque, annullato la decisione del giudice di primo grado in merito alla domanda riconvenzionale proposta dalla M..

P., in definitiva, in ragione della sentenza impugnata può richiedere direttamente alla M. la restituzione di ciò che abbia corrisposto in ragione della sentenza di primo grado in quanto non dovuto, ai sensi e per l’effetto dell’istituto del pagamento dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. In definitiva, i ricorsi (principale e incidentali) vanno riuniti ed entrambi rigettati. In ragione della reciproca soccombenza conforme a giustizia compensate le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta entrambi. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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