Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18788 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25452/2019 proposto da:

J.E., rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO

PETROCCO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA GENOVA e QUESTURA GENOVA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GENOVA depositata il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), veniva attinto da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Genova in data 10.10.2018 e notificato in pari data, a seguito della revoca del suo permesso di soggiorno di lungo periodo, inizialmente rilasciatogli per motivi familiari, disposta dal Questore di Genova con precedente decreto del 17.4.2018.

Avverso il provvedimento espulsivo l’odierno ricorrente proponeva ricorso al Giudice di Pace di Genova, che con l’ordinanza oggi impugnata rigettava l’opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento J.E. affidandosi a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Giudice di Pace di Genova avrebbe dovuto sospendere il procedimento di opposizione all’espulsione, in attesa della decisione del diverso giudizio avente ad oggetto il ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno, che il J. aveva ritualmente incardinato dinanzi il Tribunale. Il ricorrente deduce infatti di aver subito la revoca del permesso di soggiorno perchè attinto da procedimento penale per violenza sessuale e furto aggravato, ma allega di esser stato assolto dal primo capo di imputazione e di aver ottenuto la derubricazione della seconda contestazione nel meno grave illecito di violenza privata, con concessione di tutti i benefici di legge a fronte della rilevata tenuità del fatto.

La censura è inammissibile. Secondo il più che consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, “In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22217 deI 16/10/2006, Rv. 591934). Il principio, confermato da numerose pronunce successive (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22221 del 16/10/2006, Rv.591937; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18432 del 06/08/2010, Rv. 614101; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19447 del 20/09/2007, Rv. 598932; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016 Rv. 640104; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018 Rv. 649334) si fonda sulla circostanza che l’atto di revoca o di rigetto non costituisce il necessario antecedente logico-giuridico della condizione di soggiornante illegale dello straniero stesso, ma piuttosto rappresenta la condizione fattuale e giuridica richiesta dalla legge per il valido esercizio della potestà espulsiva. Di conseguenza, va ribadito che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione, che ha carattere obbligatorio e vincolato poichè nel suo ambito il giudice è tenuto unicamente a verificare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, ed il giudizio di impugnazione della revoca, annullamento o diniego del detto permesso, ovvero di opposizione al mancato riconoscimento della protezione internazionale, nel cui ambito invece va compiuta la valutazione, anche ai fini dell’eventuale loro disapplicazione, sulla legittimità dei provvedimenti oggetto di impugnazione o opposizione, ovvero sulla spettanza del diritto alla protezione internazionale.

L’impossibilità di configurare un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione all’espulsione e quello di impugnazione della revoca del permesso di soggiorno esclude necessariamente che si possa ravvisare detto rapporto rispetto al procedimento penale la cui pendenza costituisca, come nel caso di specie, il presupposto logico-giuridico del provvedimento di revoca del predetto permesso. Dal che deriva l’inammissibilità del primo motivo, avendo il giudice di merito deciso in perfetta aderenza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e dovendosi escludere la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità, sia con riguardo al giudizio di impugnazione della revoca del permesso di soggiorno, i cui estremi, peraltro, il ricorrente neppure ha fornito, sia con riguardo al procedimento penale presupposto dalla revoca, del quale è richiamata solo la sentenza conclusiva del 13.6.2019 (cfr. pag. 4 del ricorso).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul terzo motivo contenuto nel ricorso presentato al Giudice di Pace in data 16.10.2018 e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 e art. 13 Cost., senza tuttavia aver cura di specificare quale fosse il contenuto del motivo asseritamente non esaminato dal giudice di merito.

La doglianza è inammissibile. Va infatti ribadito il principio per cui “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005, Rv. 583090; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2138 del 31/01/2006, Rv. 587859; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016, Rv. 641581). Il ricorrente non si cura di descrivere, neanche sommariamente, il contenuto in relazione alla doglianza della quale lamenta il vizio di omessa pronuncia, precludendo in tal modo al collegio di apprezzare non soltanto il contenuto, ma anche la stessa decisività della prospettata violazione; manca, quindi, un elemento essenziale del vizio denunciato, posto che la cassazione della decisione gravata si giustifica solo nella prospettiva della natura decisiva, ovvero astrattamente rilevante, del vizio denunciato.

In ogni caso, il ricorso dà atto (cfr. pag. 3) che l’udienza si è svolta in data 23.6.2019, e nessuna censura processuale specifica è stata proposta in relazione al suo svolgimento.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

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