Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18787 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 31/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23673/2012 R.G. proposto da:

T.E., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni

Giavedoni, con domicilio eletto in Udine, via F. Crispi 47, presso

lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

e

Equitalia Nord S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Orzan,

con domicilio eletto in Roma, via Francesco de Sanctis 4, presso lo

studio dell’avv. Glauco Manzia;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia, depositata il 30 gennaio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Consigliere Tedesco Giuseppe;

udito l’avv. dello Stato Giammarco Rocchitta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda sulla quale è intervenuta la sentenza della Commissione tributaria regionale (Ctr) riguarda tre cartelle di pagamento riguardanti la T.M.T. s.a.s. di T.R. e di cui la contribuente fu socio accomandatario fino al novembre 2003.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, ricorso originariamente accolto dalla commissione tributaria provinciale, rilevando che l’impugnativa fu proposta contro cartelle notificate a un diverso soggetto, mentre alla contribuente erano state notificate cartelle diverse, seppure di identico contenuto.

La sentenza in via preliminare ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla contribuente, che aveva eccepito la non conformità fra la copia a lei notificata e quella depositata dalla segreteria del giudice adito, tenuto conto che nella copia che le fu notificata mancava infatti una pagina. In particolare la Ctr ha ritenuto la carenza irrilevante, non avendo impedito alla destinataria dell’atto di prendere puntuale posizione sulle deduzioni di controparte.

Contro la sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Agenzia delle entrate e Equitalia Nord reagiscono con controricorso.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo che la Ctr, una volta rilevata la difformità fra l’atto di appello notificato e quello depositato nella segreteria della Commissione adita, avrebbe dovuto dichiarare, per ciò solo, l’inammissibilità dell’impugnazione, senza ulteriori considerazione sulla effettiva sussistenza di una lesione del diritto di difesa.

Il motivo è infondato. La sentenza, infatti, è sul punto perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema corte: “In tema di contenzioso tributario, qualora l’atto di appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, in virtù della disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, (esplicitamente richiamata, quanto all’appello, dall’art. 53, comma 2, del medesimo D.Lgs.), in quanto tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale e non quella sostanziale difformità di contenuto sanzionata con l’inammissibilità, pur dovendo il giudice accertare, in concreto, se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l’inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione, ovvero quando l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame (Cass. 8138 del 11/04/2011).

Nell’ambito di questo motivo la sentenza è poi censurata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere tenuto conto che la pagina mancante conteneva un punto essenziale della impugnazione, su cui la ricorrente non ha potuto prendere posizione.

Per questa parte la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè non è trascritta la pagina mancante.

La Corte non è pertanto in grado di compiere alcuna verifica al riguardo.

Con il secondo motivo la sentenza è innanzitutto censurata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere ritenuto che le cartelle impugnate non fossero state notificate, mentre ciò non era vero.

Il motivo è fondato. La sentenza ha perentoriamente ritenuto che le tre cartelle di pagamento impugnate dalla contribuente (le cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS)) non fossero state a questa notificate, ma sul punto la motivazione della sentenza è realmente insufficiente, avuto riguardo ai documenti prodotti dalla ricorrente e trascritti nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza. Sono stati infatti riprodotti tre frontespizi di cartelle di pagamento, identificate con i numeri sopra indicati (e cioè con i numeri delle cartelle che la Ctr assume non notificate), sulle quali sono riportati fra i destinatari delle medesime, oltre alla società, i nominativi di T.R. e della ricorrente T.E.. Sul complesso di tali elementi, in linea di principio compatibili con la tesi della ricorrente di essere stata personalmente destinataria della notificazione di quelle stesse cartelle, la sentenza non spende alcuna parola, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato con il motivo, il quale va pertanto accolto, rimanendone assorbito il terzo motivo, con il quale la pronuncia è denunciata per avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello per una ragione normativamente non prevista, posto che la supposta errata indicazione delle cartelle non pregiudicava la identificazione dell’oggetto della impugnazione.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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