Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18787 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18787 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9370-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ISTITUTO MEDICO PSICO PEDAGOGICO LUCIA
MANGANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO MARINO;
– contrwicorrente contro

Data pubblicazione: 13/07/2018

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore,

elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE

ANGELICO

38, presso lo studio

dell’avvocato CHIARA

CORRENTI,

rappresentata e difesa

dall’avvocato GIADA

FERRARA;
controricorrente

avverso la sentenza n. 3428/342016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI
PRISCOLL

1:2ic. 2017 n. 09370 sez. MT – ud. 07-06 —2G18 —
-2-

FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Corte, costituito il contraddittorio camerale
sulla relazione prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., delibera
di procedere con motivazione semplificata;
che con cartella esattoriale dell’importo complessivo di C

all’Istituto medico Psico-Pedagogico Lucia Mangano il
pagamento, per l’anno 2008, in forza della liquidazione ex art.
36 bis DPR 600/73, di imposte varie oltre interessi e sanzioni;
che con ricorso depositato il 15 giugno 2012 presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Catania il contribuente
contestava la predetta cartella esattoriale ed il titolo
presupposto eccependo la nullità della cartella esattoriale per
vizio di comunicazione e indeterminatezza della pretesa
impositiva, nonché violazione della tutela dell’affidamento,
illegittima applicazione delle sanzioni e la non debenza degli
interessi;
che con la sentenza n. 449/2013 la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando
illegittima la cartella impugnata;
che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle
Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la
quale, con la sentenza n. 964/2014, dichiarava inammissibile
l’appello per non aver l’Ufficio prodotto, contestualmente al
deposito dell’appello, l’originale dell’attestazione di consegna
del plico all’ufficio postale munito di bollo tondo a datario;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla
Corte di Cassazione affidato a quattro motivi; proponeva
controricorso l’Agente della riscossione (Riscossione Sicilia
s.p.a.) perorando l’accoglimento del ricorso; inoltre si
costituiva in giudizio il contribuente chiedendone il rigetto;
Ric. 2017 n. 09370 sez. MT – ud. 07-06-2018
-3-

1.115.660,83 l’Agenzia delle Entrate di Catania chiedeva

che ai fini della decisione, con ordinanza interlocutoria n.
8847 del 2018, è stato acquisito nel presente procedimento il
fascicolo d’ufficio dei gradi di merito;
che il contribuente depositava due memorie con le quali
ribadiva le argomentazioni del controricorso, incentrate sulla

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l’Agenzia
delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art.
118 disp. att. cod. proc. civ. nonché dell’art. 36, comma 2, n.
4, del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la sentenza d’appello
sarebbe affetta da nullità assoluta per l’inesistenza della
motivazione;
considerato che con il secondo motivo, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia dell’Entrate
deduce la violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc. civ.,
contestando la mancata considerazione del materiale
probatorio fornito ‘dalla parte rappresentato dalla esistenza
delle cartoline di spedizione dell’appello;
considerato che con il terzo motivo, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l’Agenzia delle Entrate deduce
l’omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione ovvero la circostanza
dell’esistenza delle copie delle raccomandate in cui si legge
chiaramente la data della spedizione del plico;
che con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 4, cod. proc. civ. l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione
dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. lamentando la

Ric. 2017 n. 09370 sez. MT – ud. 07-06-2018
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tardività e quindi sull’inammissibilità dell’appello;

violazione del principio del contraddittorio in quanto sarebbe
stata emanata una sentenza cd. “a sorpresa”;
ritenuto di dover disporre il rinvio a nuovo ruolo per una
nuova proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
P.Q.M.

art. 380 bis cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di ,consiglio del 7

Dispone il rinvio a nuovo ruolo per una nuova proposta ex

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