Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18787 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 10/09/2020), n.18787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19437/2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Marotta (PU),

rappresentato e diffuso dall’avv.to GIUSEPPE BRIGANTI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 12 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da D.I., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, confermava la valutazione della Commissione competente circa l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il racconto del richiedente appariva privo di credibilità e in ogni caso le sue dichiarazioni restavano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata di giustizia comune, atteso che gli aspetti evidenziati integravano solo personali timori privi di elementi concreti di riscontro senza che si potesse ritenere sussistente una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione generale della sua zona geografica di provenienza. Dalle stesse dichiarazioni infatti emergeva l’infondatezza del timore collegato al rimpatrio poichè il tentativo di costringere l’uomo a sposare la ragazza da parte della famiglia di lei non era più attuale nè concreto. Il matrimonio forzato era legato alla circostanza che la donna fosse incinta e pare che il genitore di lei avesse denunciato il richiedente alle autorità. Sul punto il migrante non era riuscito ad essere specifico ed il racconto appariva gravemente lacunoso sull’accusa eventuale. Peraltro tale aspetto era da ritenere superato perchè la bambina purtroppo era deceduta mentre il ricorrente si trovava in Libia e perchè il padre di lei aveva ritirato la denuncia presumibilmente perchè considerava oramai rientrata la lesione all’onore della famiglia.

Dalle fonti internazionali consultate emergeva che il Senegal non era tra i paesi segnalati tra quelli che si trovavano in una situazione tale da giustificare la protezione internazionale.

Dunque, mancavano elementi che potessero far ritenere particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale condizione del paese di provenienza e doveva quindi affermarsi l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Lo stesso doveva affermarsi con riferimento alla protezione sussidiaria. Con riferimento alla storia personale del ricorrente non veniva in rilievo nessuno dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e, con riferimento alla situazione del Senegal, la stessa non presentava condizioni tali da poter assimilarsi a quelle di un conflitto armato generalizzato come inteso dalle norme in materia di protezione sussidiaria.

Per quanto riguardava la protezione umanitaria il Tribunale rilevava l’assenza di una condizione di vulnerabilità all’esito del rimpatrio, tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall’art. 19, comma 2, lettere a-d, del D.Lgs. citato. Non potevano ravvisarsi condizioni individuali di elevata vulnerabilità anche esaminato il certificato medico prodotto dal ricorrente. Il suddetto certificato non proveniva da una struttura ospedaliera e le indicazioni ivi contenute erano gravemente lacunose e dubbie. Non poteva dunque riconoscersi il cosiddetto permesso di soggiorno per cure mediche subordinato alla prova di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Infine, in base ad una valutazione tra vita privata e familiare del richiedente in Italia comparata a quella vissuta prima della partenza qui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio il tribunale esprimeva un giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio.

3. D.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di cinque motivi di ricorso.

4. Il ministero dell’interno si è costituito senza svolgere attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, art. 1, art. 11, lett. a) e art. 13 e artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6.

La censura verte sulle lacune motivazionali in relazione alla ritenuta non rilevanza delle dichiarazioni del richiedente in particolare con riferimento alla affermazione circa il carattere di vicenda privata, potendo invece le persecuzioni provenire anche da soggetti non statuali imponendosi una valutazione autonoma critica, anche tenuto conto della capacità delle istituzioni di fornire protezione. Non era stato preso in considerazione neanche il lungo percorso migratorio e la lunga permanenza protratta in Libia divenuta peraltro paese di effettivo radicamento.

Il Tribunale avrebbe utilizzato fonti non aggiornate per affermare il frequente utilizzo di documentazione falsa senza nessun tipo di approfondimento istruttorio.

Inoltre, il colloquio con il richiedente doveva essere ripetuto in modo ampio ed approfondito e doveva essere svolto dall’intero collegio.

2. Il secondo motivo di ricorso è cosi rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura è ripetitiva di quella esposta con il primo motivo sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato sia dai fatti rappresentati dai richiedente sia dalla situazione socio-economica e politica del paese di provenienza.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – in riferimento all’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., L. n. 881 del 1977, art. 11,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e all’art. 16 direttiva Europea n. 2013/32 nonchè agli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 2007, artt. 5,6,7 e 14 e al T.U. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

La censura si incentra sul fatto che nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria dovevano essere prese in esame tutte le dichiarazioni del ricorrente. Il tribunale di Ancona, invece, si sarebbe limitato a ritenere in sè irrilevante la vicenda del richiedente senza ottemperare al dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti. Il ricorrente richiama la documentazione allegata al ricorso con riferimento al giudizio sulla credibilità del richiedente.

Peraltro, in caso di mancanza di disponibilità della videoregistrazione si doveva effettuare un nuovo completo colloquio con il ricorrente. L’interrogatorio doveva essere svolto dall’intero collegio senza possibilità di delega al relatore.

Inoltre, il Tribunale avrebbe escluso la ricorrenza della minaccia grave individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale sulla base di fonti informative non attuali. Qualora l’autorità statale del paese di provenienza non sia in grado di fornire adeguata effettiva tutela non assume rilevanza la natura privata o pubblica della vicenda narrata dal richiedente.

Infine, quanto alla protezione umanitaria mancherebbe un esame comparativo della storia del richiedente, del suo percorso di integrazione della specifica vicenda narrata e dell’attuale situazione socio-economica del paese di origine.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU all’art. 47carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32.

La censura è ripetitiva di quelle già formulate con i precedenti motivi in relazione alle norme sopra indicate.

5. violazione e falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6.

In subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; in ulteriore subordine violazione e(o falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 2007, artt. 2, 14 e al T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2.

La censura attiene nuovamente alla omessa valutazione del percorso migratorio e al radicamento del richiedente in Libia dove sarebbe costretto in caso di rimpatrio a tornare, non avendo più legame o punto di appoggio in Senegal.

5.1 Preliminarmente deve esaminarsi la censura relativa alle modalità di svolgimento del colloquio del richiedente che a parere del ricorrente doveva svolgersi dinanzi all’intero collegio.

La suddetta censura, in disparte i motivi di inammissibilità per la sua genericità, è infondata.

Dall’esame degli atti, infatti, risulta che il colloquio si è svolto regolarmente ed è stato tenuto dal relatore del provvedimento. Per quanto si dirà nessuna irregolarità è dato riscontrare da tale modus procedendi.

5.2 Infatti, com’è noto, con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, il legislatore ha modificato le norme di rito dei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introducendo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

Il comma 1 della suddetta norma testualmente recita: “Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35, anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’art. 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

5.3 Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione” (Sez. 6-1, Ord. n. 3356 del 2019). Con altre ordinanze della prima e della seconda sezione, tuttavia, si è ritenuto che la decisione su identica questione di diritto dovesse essere rinviata all’esito della discussione in pubblica udienza ex art. 380-bis.1 c.p.c, vista la particolare rilevanza della stessa e il suo rilievo nomofilattico che ne impediva la trattazione in sede di udienza camerale.

5.4 Il collegio rileva che, nel caso in esame, non si pone il suddetto problema della legittimità della delega dell’audizione al giudice onorario ma quello diverso, e non controverso, della possibilità di delega dell’attività “istruttoria” nei procedimenti camerali di competenza collegiale al giudice relatore che poi riferisce al collegio in sede di decisione.

Nel caso di specie, infatti, il giudice delegato all’audizione del richiedente è stato anche il giudice relatore della causa dinanzi al collegio ed è stato anche il giudice estensore del successivo provvedimento di definizione del giudizio.

5.5 In primo luogo, deve affermarsi che l’atto “istruttorio” può essere assunto anche da un giudice singolo, componente del Collegio, senza che ciò violi il principio di immutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione.

In proposito deve, in ogni caso, ribadirsi: “Il principio secondo cui l’immutabilità del collegio, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in più udienze, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, riguarda anche i procedimenti in Camera di consiglio (tra i quali va annoverato quello di cui alla L. Fall., art. 131, in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore, con la conseguenza che non è vietata la sostituzione di uno o più componenti del collegio prima che abbia inizio la discussione, anche quando quest’ultima si svolga in un’udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione” (Sez. 1, Sent. n. 16738 del 2011, Sez. L, Sent. n. 25229 del 2009).

Nel caso di specie, per quanto si è detto, non si pone neanche un problema di immutabilità del giudice relatore ex art. 174 c.p.c., essendo questi rimasto il medesimo. Anche in questo caso, a prescindere dalla fattispecie concreta, il collegio intende comunque ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui: “L’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, nè è causa di nullità del giudizio o della sentenza.” (ex plurimis Sez. L., Sent. n. 1912 del 2017; Sez. 3, Sent. n. 7622 del 2010).

5.6 Ciò che rileva nel caso di specie, dunque, è stabilire se l’atto istruttorio svolto dal singolo giudice relatore e non dall’intero collegio sia valido. A parere del Collegio deve farsi applicazione del principio generale secondo il quale nei procedimenti di competenza collegiale, anche camerali, è legittima la delega allo svolgimento di atti “istruttori” ad uno dei componenti del collegio.

Sul problema della delegabilità dell’istruzione della causa di competenza collegiale al giudice relatore, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in difetto di esplicite norme contrarie, il principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell’organo collegiale, trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini proprie di tale particolare tipo di procedimento (Sez. U, Sentenza n. 5629 del 19/06/1996).

Nella pronuncia citata le Sezioni Unite hanno evidenziato che il processo camerate ha sempre consentito la delega ad un giudice del collegio delle inchieste sommarie ex art. 274 c.c., in applicazione del principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell’organo collegiale (Cass. 16.5.1994 n. 4784; 20.12.1985 n. 6526; 20.6.1978 n. 3027; 2.2.1977 n. 471; 27.7.1976 n. 2979).

Un siffatto principio, in difetto di esplicite norme contrarie, deve valere, infatti, in ogni ipotesi di procedimento camerate applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini, cui tale particolare tipo di procedimento è ispirato.

Tale principio è stato confermato anche da Cass. civ. Sez. I, n. 15100 del 2005 secondo cui: “Le lacune riscontrabili nella disciplina dei procedimenti camerati e di quelli speciali devono colmarsi, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, con il ricorso alle norme del rito ordinario, costituente il paradigma procedimentale del nostro ordinamento, dal quale essi si differenziano soltanto nei limiti espressamente previsti dalla legge. Pertanto, anche nel procedimento camerate applicato a diritti soggettivi – quale il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori innanzi al Tribunale per i minorenni – che non conosce la figura dell’istruttore, trova applicazione, in difetto di esplicite norme derogative, il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal Collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell’organo collegiale. (Alla luce dell’affermato principio la S.C. ha rigettato la tesi del ricorrente secondo cui in un giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità naturale doveva ritenersi nulla la prova assunta da un componente del Tribunale dei minorenni su delega del Collegio)”.

Peraltro, si è anche precisato che la maggiore semplicità di forme che connota il procedimento camerale si riverbera anche sulle modalità di assunzione delle prove che si deve ritenere possano essere assunte da un componente del collegio anche senza la preventiva delega del collegio stesso, essendo a tal fine sufficiente l’attribuzione delle funzioni di relatore disposta dal Presidente, così come previsto dell’art. 738 c.p.c., comma 1, che regola i suddetti procedimenti (Cass. civ. Sez. I, n. 13892 del 2000).

5.7 Le medesime esigenze di celerità e snellezza procedimentale ispirano anche il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Deve dunque affermarsi che anche in tali procedimenti trova applicazione, in difetto di esplicite norme derogative, il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal Collegio alla raccolta di elementi probatori o ad altri incombenti da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell’organo collegiale.

D’altra parte, anche il tenore letterale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, depone per l’applicabilità del principio generale di delegabilità al singolo giudice dell’audizione. Il citato art. 35 bis, comma 10, infatti, nel disciplinare i casi in cui deve essere disposta l’udienza di comparizione delle parti testualmente si riferisce al singolo giudice (è fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice…) mentre il comma 13 del medesimo articolo per quanto attiene alla fase decisionale stabilisce che “il Tribunale decide entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso”.

Infine, deve ribadirsi che non vi è un obbligo di procedere in ogni caso all’audizione del richiedente. Questa Corte, infatti, ha già detto che: “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, si limita a prevedere che nel caso di mancata acquisizione della videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, il giudice deve fissare, come in concreto è avvenuto, l’udienza, ma non vi è alcun obbligo di procedere all’audizione del richiedente. Si è detto, infatti, che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”. (Sez. 1, Sent n. 5973 del 2019).

5.8 I restanti motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili in parte infondati.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Peraltro, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto irrilevante il racconto del richiedente ed ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni di tale irrilevanza, sicchè il motivo si rivela del tutto infondato.

La critica formulata nei motivi costituisce, infatti, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. Ciò anche con riferimento alle fonti utilizzate per affermare che in Senegal la situazione è politicamente stabile.

Come si è detto, il Tribunale ha ampiamente motivato sia in relazione alla non credibilità del racconto del richiedente, sia alla sua irrilevanza e non attualità, sia in ordine alla situazione complessiva del Senegal, sicchè è del tutto evidente che non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente lamenta il riferimento a fonti non aggiornate ma non indica altre fonti più recenti che siano idonee a smentire quanto accertato dal Tribunale.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del Senegal, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto alla credibilità dei fatti narrati, sia quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Come si è detto il Tribunale ha ritenuto generico ed irrilevante il racconto del richiedente, indicando la non attualità della vicenda narrata. Il Tribunale ha, anche, esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Senegal, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile e irrilevante (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, sia la credibilità del ricorrente che l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità, anche tenuto conto dell’insufficienza della documentazione medica prodotta in relazione al suo stato di salute. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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