Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18786 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 31/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9198/2011 R.G. proposto da:

D.M.L., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Villani,

con domicilio eletto in Lecce, via Cavour 56, presso lo studio del

difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

e

Equitalia – E.Tr S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe

Fiertler, con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, presso lo

studio dell’avv. Salvatore Torrisi;

– controricorrenti –

sul ricorso iscritto al n. 9198/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale-

contro

D.M.L.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, depositata il 7 dicembre 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito l’avv. già dello Stato Giammarco Rocchitta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Calabria (Ctr) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato il ricorso contro cartella di pagamento, ch’era stata impugnata per vizi della notificazione.

Contro la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle entrate e Equitalia E.Tr. S.p.A. reagiscono con controricorso.

Il controricorso dell’Agenzia delle entrate contiene ricorso incidentale condizionato.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 57, là dove la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l’appellante avesse proposto domande nuove, mentre il contribuente aveva solo proposto nuove argomentazioni intese contrastare la sentenza ovvero aveva proposto nuove interpretazioni a sostegno di eccezioni già proposte.

Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo: in primo luogo perchè incorre in una carenza di autosufficienza, essendo omessa la trascrizione degli atti processuali dai quali avrebbe dovuto emergere la mancanza di novità. E’ trascritto in parte l’atto di appello, ma non il ricorso iniziale, per cui la Corte non è nelle condizioni di operare il confronto. A tal fine occorreva che nel ricorso fossero riportati “nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto,i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. 8 giugno 2016, n. 11738)”.

E’ poi da dire che la violazione della norma che vieta domande nuove in appello, sia perchè erroneamente ammesse, sia perchè erroneamente giudicate tali, si traduce comunque in un error in procedendo, che deve essere fatto valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1277).

E’ utile ricordare inoltre il principio secondo il quale “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. n. 20405/2006; conf. n. 21621/2007).

Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per aver la Ctr ritenuto inammissibile l’appello per mancanza dei motivi specifici dell’impugnazione.

Il motivo è inammissibile. In disparte il rilievo che l’appello del contribuente, trascritto nel primo motivo, non soddisfa realmente il requisito della specificità dei motivi di impugnazione come precisati) dalla giurisprudenza di questa Suprema corte (Cass. n. 18932/2016), posto che l’appellante aveva operato una esposizione puramente argomentativa, in assenza di specifica correlazione con la sentenza impugnata, c’è da evidenziare che la Ctr, seppure nel dispositivo abbia dichiarato inammissibile l’appello, ha ugualmente esaminato le ragioni di impugnazione, facendo propria la valutazione dei primi giudici.

Al contenuto della decisione sono infatti dedicati gli ulteriori motivi di ricorso (infra).

Il terzo e il quarto motivo di ricorso deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle norme riguardanti la notificazione della cartella di pagamento. In particolare la sentenza è censurata per non avere accolto la tesi del contribuente, che aveva eccepito l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto operata, a mezzo del servizio postale, direttamente dall’agente di riscossione, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973 cit., che imporrebbero che la cartella fosse comunque notificata da un agente notificatore, il quale avrebbe potuto anche avvalersi del servizio postale. Secondo il contribuente, inoltre, l’inesistenza della notificazione, erroneamente non rilevata dalla Ctr, derivava altresì dalla mancata compilazione della relazione di notificazione.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati in forza del seguente principio: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 6395/2014).

Ciò posto, rimangono assorbite le ulteriori considerazioni proposte nel motivo in esame, con il quale si sostiene che la norma dell’art. 156 c.p.c., sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, non sarebbe applicabile in materia di cartelle di pagamento: infatti il principio di diritto sopra richiamato porta ad escludere non solo l’invalidità (e a fortiori l’ipotesi della inesistenza) della notificazione, ma persino l’irregolarità del procedimento seguito nel caso di specie, il che rende in radice non configurabile qualsiasi violazione dell’art. 156 c.p.c., impropriamente denunciata con il motivo ora in esame.

Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto all’Agenzia delle entrate, nell’importo di Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e, quanto a Equitalia – E.tr, nell’importo di Euro 5.600,00, oltre rimborso spese forfetarie al 15% e accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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