Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18786 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18786 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 13/07/2018

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8986-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SISTEMI QUALITA’ SRL;
– intimate avverso la sentenza n. 1045/7/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA ‘r depositata il
03/10/2016;

“t)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI

n(‘

PRISCOLI.

Ric. 2017 n. 08986 sez. MT – ud. 07-06-2018
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FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Corte, costituito il contraddittorio camerale
sulla relazione prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., delibera
di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Belluno
notificava alla Sistemi Qualità s.r.l. un avviso di accertamento

con il quale, a seguito di una verifica fiscale effettuata nel
2013, veniva contestata l’utilizzazione di rimborsi spese
inesistenti e di costi non inerenti per l’annualità 2010;
che contro tale avviso proponeva ricorso la società Sistemi
Qualità s.r.l. dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
chiedendone l’annullamento ed eccependone la carenza di
motivazione e la mancanza di prova circa l’inesistenza delle
operazioni contestate e la non inerenza di costi;
che con sentenza n. 21/05/2015 del 05/03/15 la
Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso;
che contro tale decisione proponeva appello il contribuente
dinnanzi la Commissione Tributaria Regionale la quale
accoglieva il ricorso e riformava la sentenza di primo grado
annullando il titolo impositivo;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla
Corte di Cassazione affidato a tre motivi e che il contribuente
non si costituiva in giudizio;
che ai fini della decisione del presente procedimento, con
ordinanza interlocutoria n. 4855 del 2016, veniva acquisito il
fascicolo di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare e d’ufficio, una volta rilevato che il
contribuente non si è costituito nel giudizio avanti questa
Corte, deve esaminarsi la questione relativa alla validità della
notifica del ricorso per cassazione presentato dall’Agenzia delle
Ric. 2017 n. 08986 sez. MT – ud. 07-06-2018
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entrate nei confronti del contribuente stesso, resistente nel
presente giudizio.
A tal proposito, si rileva che con ordinanza interlocutoria n.
4854 del 2016 si è acquisito il fascicolo di merito, dal quale si
evince che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso al

che in precedenza, in data 13 maggio 2016, quindi nel corso
del giudizio di secondo grado e prima della sentenza di appello
del 14 giugno 2016, si era costituito in giudizio il nuovo
difensore presso il quale la società Sistemi Qualità s.r.l. aveva
eletto nuovo domicilio.
In premessa di diritto va richiamata la pronuncia delle
Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «l’inesistenza della
notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base
ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e
del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza
materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in
essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali
idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come
notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal
modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi
consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un
soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità
giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere
esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di
consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno
qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba
comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando,
pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito
puramente e semplicemente al mittente, così da dover
Ric. 2017 n. 08986 sez. MT – ud. 07-06-2018
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domicilio dell’ex difensore del contribuente, senza considerare

reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta,
cioè, in definitiva, omessa»; inoltre, sempre secondo tale
pronuncia, «il luogo in cui la notificazione del ricorso per
cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi
essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione,

destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto,
come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per
raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della
parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la
nullità), o in conseguenza della rinnovazione della
notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa
oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (Cass., Sez.
Un., n. 14916 del 20/07/2016).
Tutto ciò premesso, occorre rilevare che la notifica del
ricorso per cassazione al difensore costituito della parte
appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima
nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché il
professionista presso il quale la notifica è stata eseguita è stato
pur sempre un difensore del destinatario (Cass. n. 3648/2016;
Cass. n. 1108/2006): si ritiene pertanto che nel caso di specie
vi siano gli elementi sostanziali minimi per ritenere la notifica
de quo “giuridicamente esistente”, secondo le indicazioni di cui
al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. Infatti, è
stato affermato che nel caso in cui nella notificazione della
sentenza la parte elegga domicilio a norma dell’art. 330 cod.
proc. civ. presso un professionista diverso da quello che l’aveva
difesa ed ove essa aveva eletto domicilio nel precedente corso
di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato
defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali
gradi del medesimo giudizio, la notifica dell’atto
Ric. 2017 n. 08986 sez. MT – ud. 07-06-2018
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anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col

d’impugnazione eseguita nello studio di quel primo avvocato è
nulla, ma non giuridicamente inesistente (Cass. 2 novembre
2017, n. 26091);
Ritenuto dunque, in applicazioni di tali principi, di disporre il
rinvio a nuovo ruolo per il rinnovo della notifica del ricorso

Tommaso Lenarda del foro di Venezia, con studio in Mestre
piazzale Leonardo da Vinci 8.
P.Q.M.

la Corte rinvia la causa

a

nuovo ruolo, disponendo

rinnovo della notifica del ricorso nei confronti dell’attuale
dornicinatario della Sistemi Qualità s.r.I., l’avv. Tommaso
Lenarda del foro di Venezia, nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7
giugno 2018.

Marcello jlacobellis

all’attuale domiciliatario della Sistemi Qualità s.r.I., l’avv.

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