Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18785 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 31/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3333/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Tec Tool s.r.l.;;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, depositata il 7 dicembre 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Consigliere Tedesco Giuseppe;

udito l’avv. Dello Stato Giammarco Rocchitta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Piemonte (Ctr), decidendo in sede di rinvio, ha rigettato gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate contro quattro sentenze di primo grado, tutte favorevoli per la contribuente, in relazione a più avvisi di accertamento con il quali il Fisco aveva contestato, per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, fatturazioni per operazioni inesistenti intervenute fra la contribuente e altre società appartenenti al medesimo gruppo (il gruppo Rivan).

In particolare la Ctr regionale ha riunito i giudizi; ha identificato le ragioni del rinvio con riferimenti a ciascuna delle sentenze della Suprema corte; ha rigettato gli appelli dell’Amministrazione finanziaria.

Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, cha affida a quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso deducono tutti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, è bene ricordare che, secondo la ricostruzione operata dal Fisco, la Tec Tool s.r.l., società componente il gruppo Rivan, aveva posto in essere una serie di operazioni intese nel loro complesso a fare apparire quale macchinari nuovi, deputati alla produzione di “rivetti”, macchinari che tali non erano.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione si dispiegava nel modo seguente:

a) acquisto da parte di società del gruppo di macchinari usati, ma annotati in contabilità come semi lavorati;

b) avvio della lavorazione e successiva cessione del macchinario, ancora semi lavorato, ad altra società del gruppo che eseguiva la successiva fase di lavorazione;

b) attraverso tali fasi di produzioni distinte solo in apparenza si arrivava al prodotto finito) presentato come nuovo, che tale però non era, trattandosi di macchinari usati, ai quali erano stati sostituiti solo pezzi di ricambio soggetti a normale usura;

c) l’intera prassi prevedeva la sistematica abrasione delle targhette metalliche di identificazione dei macchinari, poi sostituite con targhette adesive, i cui dati veniva reiteratamente cambiati;

d) i macchinari erano infine ceduti a società di leasing, che a loro volta le concedevano a società facenti parte del gruppo, che potevano così usufruire di contributi pubblici previsti per l’acquisto di macchinari nuovi di fabbrica;

e) la pluralità di cessioni fra le società del gruppo, intese a dare consistenza alla realizzazione di macchinari nuovi, implicava la reiterata emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e la conseguente realizzazione di vantaggi indebiti.

La vicenda, oggetto di quattro giudizi distinti, si risolse nel merito in senso favorevole per la contribuente, ma tutte le sentenze sono state cassate con rinvio dalla Suprema Corte, che ha invitato il giudice di rinvio a un complessivo esame delle circostanze di fatto addotte dall’ufficio, tenendo conto anche delle dichiarazioni acquisite in sede di verifica da verbalizzanti, ch’erano state ritenute erroneamente non utilizzabili dai giudici di merito.

I giudizi, riassunti dalla contribuente, sono stati riuniti e definiti con un’unica sentenza, con la quale Commissione tributaria regionale ha rigettato gli appelli della Amministrazione finanziaria, ritenendo che non vi fosse frode, in primo luogo perchè quanto contestato in relazione alla abrasione delle targhette di identificazione si spiegava con esigenze, di segretezza industriale, trattandosi di macchinari di alta tecnologia.

Tale affermazione costituisce oggetto della censura di cui al primo motivo di ricorso, il quale è fondato. Emerge dalla sentenza che le esigenze di segretezza industriale sono state considerate dalla Ctr nella loro valenza astratta, in base all’assunto che “la elaborazione tecnologica di un pezzo già esistente, o di componenti di vari macchinari già esistenti, può dar luogo ad un macchinario nuovo il cui valore aggiunto è costituito dall’elaborazione tecnologica apportata e non dai singoli componenti. Tale processo industriale è noto e comporta la rimozione dei dati identificativi del vecchio macchinario, sia per tutelare i segreti industriali, sia perchè con le modifiche apportate si crea un nuovo macchinario”; sempre secondo la Ctr, per questa via, si evita altresì “che i medesimi dipendenti conoscessero tutto il processo produttivo”.

Fatto è, però, che nella specie, secondo le indicazioni tracciate dalle sentenze di rinvio, occorreva che tale astratta spiegazione fosse verificata in rapporto alla vicenda concreta e al tipo di produzione posta in essere dalla contribuente, laddove su tale essenziale aspetto (l’esigenza di segretezza sulla tecnologia utilizzata) la sentenza indica quale fonte del proprio convincimento “la posizione della società del gruppo Rivan, come segnalata dal contribuente”, incorrendo ovviamente nel vizio di motivazione denunciato con il motivo, posto che il positivo riscontro delle esigenze di segretezza doveva avvenire non sulla base delle semplici dichiarazioni di parte, ma in base e elementi oggettivi e verificabili.

E’ fondato anche il secondo motivo, con la quale si deduce che la Ctr, chiamata quale giudice di rinvio a valutare, nel complesso degli elementi offerti dall’Ufficio, anche le dichiarazioni rese dai terzi ai verificatori, si sia in pratica sottratta a tale compito, assumendo che vi erano altre dichiarazioni, favorevoli per la contribuente, di cui proprio sulla base del principio dato dalla Suprema Corte al giudice di rinvio, occorreva tenere conto.

E’ chiaro infatti che la esistenza di dichiarazioni contrastanti imponeva semmai al giudice di operare una complessiva verifica delle une e delle altre, mentre dall’esistenza del contrasto la sentenza ne ha tratto argomento per valorizzare solo quelle favorevoli per la contribuente a scapito di quelle rese a favore della tesi dell’Amministrazione finanziaria.

Lo stesso dicasi per il terzo secondo motivo di ricorso, con il quale il vizio motivazionale è dedotto in relazione al fatto che le società del Gruppo Rivan utilizzavano lo stesso personale, la stessa sede e gli stessi beni strumentali. Al riguardo la Ctr, dopo avere chiarito che, nella specie, tenuto conto delle indicazioni della Suprema Corte, si poneva l’esigenza di verificare se il contribuente avesse fornito la prova della effettività delle operazioni che il Fisco aveva reputato inesistenti, ha ritenuto assolto tale onere per il solo fatto che il contribuente aveva “esposto le ragioni per cui le società del Gruppo Rivan, pur utilizzando magazzini e personali comuni, effettuavano distinte lavorazioni, per cui i macchinari contestati, anche se costruiti con pezzi non nuovi, dovevano considerarsi nuovi come prodotto tecnologico”.

E’ evidente, infatti, come tutto ciò costituisca una petizione di principio, perchè considera come dimostrato ciò che invece costituiva il thema probandum con cui si sarebbe dovuta misurarsi la contribuente.

E’ infine fondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per avere ritenuto effettive le cessioni intervenute fra la contribuente e le società del medesimo gruppo. Anche in questo caso infatti, tenuto conto del complesso degli elementi addotti dall’ufficio, la frase secondo cui “l’interdipendenza economica delle società non è di ostacolo alla reciproca fatturazione, ove corrispondenti ad operazioni effettive”, costituisce petizione di principio, la quale ha finito per sollevare la contribuente dall’onere di provare l’effettività delle operazioni di cui il Fisco, sulla base di idonei elementi presuntivi, aveva ipotizzato l’inesistenza, così come chiarito della Suprema Corte nel disporre il rinvio.

In conclusione la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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