Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18785 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 14/09/2011), n.18785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BATTOCLETTI RINO;

– ricorrente –

contro

M.F., MI.FR., MI.CL., D.

I., T.E. nella qualità di eredi di T.S.;

– intimati –

sul ricorso 31753-2005 proposto da:

MI.FR., M.F., MI.CL.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONAI CARLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali-

e contro

T.B., D.I., T.E. nella qualità di

eredi di T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 457/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato BATTOCLETTI Rino, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato MONAI Carlo, difensore dei resistenti che ha chiesto

rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso

incidentale, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino che ha chiesto il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mi.Cl. e M.F. in Mi., anche per conto e in nome del figlio minore Mi.Fr., convenivano in giudizio dinanzi alla Pretura di Udine, sezione distaccata di Cividale dei Friuli, T.S. e T.B. esponendo di essere proprietari del fondo di cui al mappale n. 234 f. 31 in (OMISSIS), a favore della quale sussisteva una servitù di transito, di allacciamento elettrico, idrico, fognatura e gas gravante sulla stradella di acceso al confinante mappale n. 238 di proprietà dei convenuti, i quali peraltro ne ostacolavano il libero uso (da ultimo, l’interro di una tubazione di scarico delle acque verso un fondo sottostante, anch’esso di proprietà attorea).

Pertanto, gli istanti chiedevano che i convenuti fossero condannati a tollerare l’ultimazione di detti lavori e quelli di sistemazione della carreggiata di accesso, resa ormai impraticabile, con ripartizione delle relative spese ex art. 1069 c.c., comma 3.

I convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda, rilevando che la collocazione della tubazione, in quanto difforme da quanto previsto dal titolo costitutivo della servitù, era illegittima; le relative spese erano da porre a carico degli attori, essendo i medesimi responsabili del degrado della strada che era stato determinato dai lavori di pavimentazione del piazzale della loro abitazione, per effetto dei quali vi era stata l’alterazione del naturale assorbimento del acque, indebitamente smaltite con caditoie di raccolta costruite sulla stradella anzichè sul loro terreno. In via riconvenzionale chiedevano, previo accertamento della linea di confine, la condanna degli attori all’arretramento di un muretto di recinzione indebitamente dai medesimi costruito nonchè all’eliminazione dello scarico dell’acqua sulla stradella.

Con sentenza n. 38/2000 il Tribunale dichiarava: legittimo l’interro della tubazione; il diritto degli attori a procedere alla pavimentazione della strada e alla collocazione delle caditoie;

accertava che il confine tra i fondi 234 e 238 era individuato dalla stradella su cui insiste la servitù di passaggio. Con sentenza dep. il 3 agosto 2004 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione impugnata dai convenuti, dichiarava inammissibile, perchè nuova, la domanda avente a oggetto il diritto alla pavimentazione della stradella, proposta in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, in quanto la stessa si basava su presupposti fattuali diversi da quelli posti a fondamento della domanda originaria di manutenzione; determinava il confine nel tratto diverso da quello individuato dalla stradella secondo quanto risultante dalle mappe catastali a stregua degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio. Per il resto la sentenza di primo grado era confermata. In particolare, la domanda con cui i convenuti avevano chiesto la eliminazione dello scarico dell’acqua sulla stradella, era respinta sul rilievo che il fondo dei medesimi era tenuto, ex art. 913 cod. civ., a ricevere lo scolo naturale delle acque provenienti dal fondo superiore,essendo ininfluente che, per effetto della pavimentazione effettuata dagli attori nel loro fondo, potesse essere aumentata l’entità dello smaltimento delle acque da esso provenienti e destinate a scolare naturalmente nel sottostante fondo dei convenuti. Era confermato il rigetto della domanda di condanna all’abbattimento del muretto di recinzione, formulato dai convenuti sul rilievo che il manufatto era stato realizzato lungo il tracciato della stradella che individuava il confine a stregua di quanto al riguardo previsto nell’atto costitutivo della servitù di passaggio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.B. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Mi.Cl., M.F. in Mi. e Mi.Fr. proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 913 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la norma citata non trova applicazione quando sia intervenuta l’opera dell’uomo e tale è anche quella che determina una maggiore quantità di acque di scolo, atteso che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che le opere di pavimentazione realizzate nel fondo dominante avevano sicuramente alterato il deflusso naturale delle acque : d’altra parte, è illogico affermare, come ha fatto la sentenza impugnata, che la esistenza di uno scolo di acque sul terreno a valle non significa che non sia configurabile un aggravamento causato dalle opere realizzate nel fondo dominante, così come si era rivelata contraddittoria la motivazione dei Giudici che, pur avendo ritenuto necessario accertare l’aggravamento del deflusso del acque, lo aveva poi ritenuto privo di rilevanza sul piano giuridico, disattendendo le conclusioni al riguardo rassegnate dal c.t.u. senza adeguata motivazione. Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 913 cod. civ.- dettato in tema di rapporti di vicinato – il proprietario del fondo inferiore è tenuto a ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo superiore ovvero le acque il cui deflusso non sia prodotto artificialmente dall’opera dell’uomo; d’altra parte, il proprietario del fondo superiore non può compiere opere che alterino in modo apprezzabile il naturale deflusso delle acque, rendendo più gravosa la situazione del fondo inferiore.

Orbene, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti era diretta all’eliminazione dello scarico sul presupposto che i medesimi non erano tenuti nè per legge nè per titolo a ricevere le acque provenienti per saltum dalla villa degli attori: sostanzialmente è stata formulata un’actio negatoria servitutis, volta all’accertamento negativo di alcuna limitazione a carico del loro fondo. E, decidendo per l’appunto alla stregua del petitum e della causa petendi azionati, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di condanna alla eliminazione dello scarico delle acque provenienti dal fondo (superiore) degli attori statuendo che, ai sensi dell’art. 913 citato, il fondo dei convenuti è tenuto a ricevere le acque che scolavano e scolano naturalmente a prescindere dalla pavimentazione eseguita nel proprio fondo dagli attori e dalla maggiore quantità di acqua smaltita, in sostanza ritenendo la soggezione del fondo inferiore in presenza delle condizioni previste dal comma 1 della norma citata.

La denuncia della mancata valutazione dell’aggravamento della situazione del fondo inferiore per la maggiore quantità di acqua riversata introduce una questione che ha il carattere della novità e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità perchè- secondo quanto si è detto – l’aggravamento della condizione del fondo inferiore non costituiva l’oggetto della domanda e anzi era con essa incompatibile, avendo i convenuti addirittura negato in radice l’esistenza di alcun peso derivante dalla condizione naturale dei luoghi e che il deflusso delle acque fosse stato determinato artificialmente dalle opere eseguite dagli attori nel loro fondo (circostanza, quest’ultima, che è stata esclusa dalla sentenza impugnata).

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ. nonchè omessa e insufficiente motivazione, deduce che la sentenza impugnata aveva motivato per relationem confermando il rigetto della domanda riconvenzionale di abbattimento del muretto, senza confutare la tesi dell’appellante che aveva evidenziato come il contratto stipulato fra le parti non conteneva alcuna determinazione del confine; la motivazione era del tutto inadeguata e l’interpretazione resa era avvenuta in violazione dei canoni ermeneutici, posto che l’interpretazione letterale e quella risultante dal coordinamento delle varie clausole portava a escludere che le parti avessero inteso determinare la linea di confine: il patto richiamato aveva la finalità di disciplinare la servitù e non il confine. Il motivo è infondato.

La sentenza ha ritenuto che la linea di confine andava individuata nel tracciato della strada così confutando – in base all’interpretazione del contratto – la tesi degli appellanti: la doglianza si risolve nella critica dell’interpretazione della clausola compiuta dai Giudici. Al riguardo, occorre ricordare che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione decisività. Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l’erroneità del risultato interpretativo ovvero che la corretta applicazione dei criteri ermeneutici avrebbe portato con certezza a una diversa soluzione: il motivo difetta di autosufficienza, non essendo trascritto il testo integrale delle clausole contrattuali.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che erroneamente il giudice aveva ritenuto pacifico che il muro fosse stato costruito a margine del tracciato, quando la circostanza era stata dibattuta fra le parti e il consulente aveva accertato lo sconfinamento verso la stradella di proprietà; la sentenza aveva omesso l’esame dei documenti, oltrechè della consulenza, da cui era risultato che l’opera era stata costruita in difformità della concessione edilizia; era stata chiesta prova testimoniale per dimostrare che il restringimento della strada per effetto della costruzione del muretto aveva comportato sconfinamento secondo il grafico allegato alla c.t.u.

Il motivo va disatteso.

In primo luogo, va ricordato che l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, quando sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto – come appunto nella specie laddove la sentenza ha affermato che il muretto di recinzione era stato pacificamente costruito sulla linea di confine – può configurare travisamento del fatto denunciabile soltanto con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Cass. 28421/2005).

D’altra parte, la censura difetta di autosufficienza laddove, nel denunciare il mancato esame delle risultanze istruttorie si fa riferimento a quanto constatato dal consulente, di cui viene dal contesto della relazione estrapolata una frase, o ai documenti di cui non viene trascritto il testo integrale, dovendo qui ricordarsi che in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d’ufficio o di parte, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

Poichè, alla stregua delle considerazioni che precedono, si sono rivelate infondate le censure sollevate alla sentenza è inattaccabile la statuizione laddove ha escluso che vi fosse stato sconfinamento: ne consegue che la prova testimoniale – di cui è stata denunciata la mancata ammissione – non ha carattere decisivo e non può dunque configurare il dedotto vizio di motivazione.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ.; nonchè illogica, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove – senza ammettere, con motivazione illogica, le prove testimoniali articolate aveva ritenuto che il confine era quello individuato dal consulente in base alle mappe catastali che hanno carattere meramente sussidiario senza esaminare i titoli e le altre prove di cui pure gli attori avevano chiesto l’ammissione.

Il motivo va disatteso, in quanto difetta di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto dei titoli richiamati nè delle circostanze oggetto delle prove articolate, che il ricorrente il quale ne lamenti la mancata ammissione, deve indicare in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità del motivo. Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. nonchè illogica e contraddittoria motivazione, censura la sentenza laddove aveva dichiarato inammissibile, perchè nuova, la domanda di accertamento del diritto alla pavimentazione quando la stessa era da considerarsi accessoria e già implicita in quella originaria di manutenzione; in ogni caso su tale domanda vi era stata accettazione del contraddittorio della controparte. Comunque era ammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, che consente la domanda dei danni sofferti dopo la sentenza, atteso che la domanda in questione è un minus rispetto alla domanda risarcitoria (consistente nel dissesto della strada e nel rimborso dei costi di ripristino) ed era preordinata solo a estinguere in forma specifica il danno da essi resistenti sofferto, che è quello della impraticabilità dell’accesso alla loro abitazione. Il motivo è infondato.

La sentenza ha, con motivazione corretta e congrua, evidenziato che la domanda di pavimentazione, involgendo la risoluzione di una serie di problemi tecnici che comportavano un indagine del tutto diversa da quella oggetto della domanda originaria, era fondata su presupposti fattuali diversi da quelli su cui era basato l’atto di citazione con cui era stata proposta domanda di manutenzione della stradella, consistita nel semplice livellamento e di sistemazione del piano stradale, dovendo qui ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si configura la mutatio libelli vietata in primo grado dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. quando la parte immuti l’oggetto della pretesa (inteso non come petitum immediato, cioè come il provvedimento richiesto al giudice, sebbene come petitum mediato, che riguarda il conseguimento di un determinato bene giuridico) ovvero introduca nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione, completamente nuovo perchè fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio e tali da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, pertanto, il regolare svolgimento del contraddittorio.

La questione dell’accettazione o meno del contraddittorio, la cui verifica è compito del giudice di merito il quale deve compiere un accertamento di fatto sulla concludenza e il significato da attribuire al comportamento della controparte, non risulta trattata nel giudizio di merito, sicchè sarebbe stato onere dei ricorrenti incidentali allegare e dimostrare di averla tempestivamente proposta nel giudizio di appello in cui la controparte aveva impugnato l’accoglimento della relativa domanda da parte del Tribunale.

Per quel che concerne l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., va considerato al riguardo che la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d’appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado. La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo “petitum”, costituisce inammissibile domanda nuova (Cass. 5067/2010; 1054/2006; S.u.

9405/1997).

Nella specie il richiamo del citato art. 345 appare del tutto fuori luogo, tenuto conto dell’oggetto della domanda e delle considerazioni sopra compiute sulla novità della domanda di pavimentazione rispetto a quella di manutenzione: il che porta evidentemente a escludere che la prima potesse essere in qualche modo ricompresa nella seconda.

Anche il ricorso incidentale va rigettato. Tenuto conto della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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