Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18785 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14305/2018 r.g. proposto da:

O.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Andrea Maestri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Ravenna, Via Meucci n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in

data 13.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sull’appello proposto da O.M., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna (con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente) – ha rigettato l’impugnazione riguardante solo quest’ultima forma di protezione richiesta (avendo il ricorrente fatto acquiescenza al rigetto delle altre domande di protezione), confermando, dunque, il provvedimento emesso dal primo giudice.

La corte del merito ha ritenuto che il richiedente non aveva allegato alcuna valida ragione di vulnerabilità quale fatto costitutivo del suo diritto all’invocata protezione umanitaria; ha, inoltre, evidenziato come il paese di provenienza non era neanche interessato da emergenze umanitarie tali da giustificare la permanenza del richiedente in Italia.

2. La sentenza, pubblicata il 13.4.2018, è stata impugnata da O.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 3 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 12, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, e dell’art. 33 della convenzione di Ginevra – si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Si denuncia l’omessa attivazione dei poteri di cooperazione istruttoria da parte dei giudici del merito per approfondire la questione della situazione socio-politica del Bangladesh. Si evidenzia come erronea la mancata ammissione di una c.t.u. diretta ad accertare la causa delle lesioni mostrate, come conferma della credibilità del racconto sulle ragioni del suo espatrio dal paese di origine. Il ricorrente denuncia, infine, come omessa la valutazione degli indici probatori dimostrativi dell’inserimento sociale e lavorativo del richiedente, sempre al fine di valutare la fondatezza della domanda di protezione umanitaria.

2. Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra. Si osserva come la motivazione impugnata non avesse in alcun modo considerato la situazione del paese di transito del richiedente (la Libia, ove aveva subito violenze e vessazioni), sempre al fine di valutare la situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

3. Con un terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo per essere la motivazione impugnata in relazione alla domanda di protezione internazionale fondata solo sul diniego delle altre due richieste di protezione internazionale, senza alcuna considerazione delle diverse condizioni poste a base del peculiare titolo di soggiorno temporaneo.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 il primo motivo di doglianza è inammissibile.

Si vuole far transitare, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, l’inammissibile richiesta avanzata alla Corte di legittimità di rilettura degli atti istruttori e di rivalutazione del merito della decisione.

Sotto questo peculiare profilo, non può essere dimenticato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, da ultimo, anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

4.2 Il secondo motivo presenta sia profili di inammissibilità che di infondatezza.

4.2.1 In primo luogo, occorre evidenziare come la doglianza sollevata in ordine alla mancata valutazione da parte del provvedimento impugnato della situazione del paese di transito si presenti come deduzione nuova, non introdotta, come tale, nel dibattito processuale delle parti innanzi ai giudici del merito, e dunque si connoti sotto tale profilo come irrimediabilmente inammissibile.

4.2.2 Ma anche a voler superare tale pur assorbente profilo, occorre evidenziare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già chiarito che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

Situazione quest’ultima neanche prospettata da parte del ricorrente.

Ne consegue il rigetto del secondo motivo di censura.

3. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile per genericità.

Sul punto osserva la Corte come la parte ricorrente, dopo aver allegato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non abbia dedotto, se non genericamente, quali fossero i fatti il cui omesso esame nel dibattito processuale avrebbe determinato il vizio denunciato. Del resto, i giudici del merito avevano evidenziato come la mancata credibilità del racconto della vicenda personale del richiedente (vicenda legata ad una faida familiare per una controversia ereditaria) e la situazione di relativa tranquillità del Bangladesh rendevano non ricevibile la richiesta di protezione umanitaria, profili quest’ultimi che non risultano neanche censurati dal richiedente nel ricorso introduttivo.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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