Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18784 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 17/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12355 – cui è stato riunito quello iscritto al n.

12357/12, proposto da:

Is Murtas snc di P.E., in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, alla via Crescenzio n. 91, presso l’avv.

Claudio Lucisano, che la rappres. e difende, con procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 29.30/1/11 della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, depositate il 5/4/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/1/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Lucisano;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. G. Galluzzo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agenzia delle entrate, ufficio locale di Lanusei, notificò alla Is Murtas snc di P.E. due avvisi d’accertamento con cui fu rettificata la dichiarazione-iva, relativa agli anni 2002 e 2003, con recupero a tassazione di un maggior imponibile, contestando al contribuente l’uso di fatture, parzialmente o del tutto inesistenti, ritenute emesse sia da un’impresa cui la suddetta società aveva appaltato lavori, che da terzi, nell’ambito della realizzazione di un programma d’investimento afferente ad una struttura ricettiva, oggetto di agevolazioni previste dalla L. n. 488 del 1992.

In particolare, la società ricorrente contestò i rilievi posti a sostegno dell’accertamento effettuato nei suoi confronti, quali: aver assunto una condotta antieconomica per non aver eseguito indagini di mercato prima di attribuire l’incarico d’appalto a P.M.; i versamenti di denaro alla stessa società ricorrente, nei giorni immediatamente successivi al pagamento a favore dei fornitori, per somme di eguale importo; la mancata realizzazione del fatturato auspicato; il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dei lavori, oggetto del suddetto programma d’investimento, era il padre del legale rappresentante della stessa società appaltante, ricorrente; le imprese individuali subappaltatrici avrebbero emesso fatture ed incassato i relativi pagamenti con assegni bancari, senza però che fosse stato dimostrato l’effettivo incasso dei titoli emessi; alcuni lavoratori dell’impresa appaltatrice avrebbero dichiarato che quasi tutti i lavori in questione erano stati effettuati dalla medesima impresa.

Inoltre, dall’avviso d’accertamento sarebbe desumibile che l’Agenzia delle entrate recuperò varie somme relative a fatture ritenute afferenti ad operazioni inesistenti, per le modalità dei relativi pagamenti, ritenute incongrue e non plausibili.

Premesso ciò, la suddetta società impugnò il predetto avviso d’accertamento, formulando numerosi motivi, innanzi la Ctp di Nuoro, che rigettò il ricorso, argomentando che il p.c.a. aveva dimostrato la sussistenza di operazioni, del tutto o parzialmente inesistenti da ascrivere alla società ricorrente.

Quest’ultima propose appello avverso tale sentenza, contestando la motivazione adottata dal giudice di primo grado, adducendo: di aver effettuato numerosi pagamenti per i lavori eseguiti e che solo per alcuni di essi l’ufficio aveva rilevato un versamento corrispondente nelle casse sociali, come desumibile dagli estratti-conto esaminati; la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei terzi raccolte; l’omesso esame della consulenza tecnica di parte redatta in ordine all’effettiva corrispondenza tra le fatture emesse e i lavori realmente eseguiti; che la presunzione circa l’inesistenza delle prestazioni rese dalle varie imprese si fondava su documentazione acquisita nel corso di controlli incrociati di cui la ricorrente ignorava il contenuto.

Inoltre, la società allegò una sentenza emessa dal giudice penale, nelle more del giudizio di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei reati in ordine alle operazioni ritenute inesistenti.

La Ctr respinse l’appello, confermando la motivazione di primo grado, specie con riguardo alle somme versate alla società in concomitanza con i pagamenti ai terzi e alla genericità delle fatture emesse.

Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto i due ricorsi per cassazione – come indicati in epigrafe – formulando sette motivi per ciascuno di essi.

Resiste l’agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono infondati.

Preliminarmente, il collegio dispone la riunione del giudizio n. 12355/12 con l’altro pendente tra le stesse parti, n. 12357/12, con i medesimi motivi, aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso relativi agli anni 2003 e 2002.

Con i primi quattro motivi, parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione di varie norme.

In particolare, con il primo motivo è stato fatto riferimento all’art. 101 c.p.c.; art. 111 Cost., comma 1; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, commi 2 e 14 lamentando che la sentenza impugnata fosse stata emessa solo nei confronti della società e non anche dei tre soci.

Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, art. 24 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, adducendo l’irregolare redazione del p.v.c.

Con il terzo motivo, è stata denunciata l’inosservanza della L. n. 212 del 2000, artt. 12, commi 2 e 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè l’ufficio non aveva reso noti al contribuente i motivi della verifica ed invitato lo stesso a nominare un difensore.

Con il quarto motivo, è stata lamentata la violazione dell’art. 2687 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, art. 2909 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riferimento espresso ai vizi formulati nel ricorso introduttivo della lite, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, e la mancata conformazione all’eventuale giudicato della sentenza penale richiamata.

Con il quinto motivo, è stata denunciata la violazione e mancata applicazione delle medesime norme di cui al precedente motivo, con specifico riferimento anche alle ulteriori sentenze penali di non luogo a procedere emesse, dopo la sentenza della Ctp, dal g.i.p. del Tribunale di Lanusei, in ordine ai reati di truffa e emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con il sesto e settimo motivo, parte ricorrente ha lamentato parimenti la violazione delle suddette norme, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, invocando anche un provvedimento d’archiviazione emesso dalla Procura della Corte dei conti in ordine all’illecito contabile ipotizzato di illecita percezione di finanziamenti regionali.

Il primo motivo è infondato, in quanto non sussistevano i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio con i soci della società ricorrente, venendo in rilievo accertamenti inerenti ail’iva, imputabile alla sola società che, pertanto, è l’unica parte legittimata nell’ambito del procedimento tributario.

Gli altri motivi sono inammissibili.

Al riguardo, il secondo motivo è privo del requisito dell’autosufficienza, fondato su circostanze non decisive, inerenti alla mancata sottoscrizione dei verbali di verifica giornalieri, il cui contenuto non è stato riprodotto in ricorso; inoltre, non è contemplata alcuna sanzione di nullità in ordine alla lamentata omissione.

Il terzo motivo è inammissibile poichè afferente a fatti non decisivi, quali la mancata indicazione dei motivi relativi all’inserimento della società ricorrente nel programma di verifica del programma governativo, e l’omessa informativa circa la possibilità di nomina di difensore all’atto dell’inizio della verifica dell’ufficio.

Invero, le lamentate omissioni non trovano sanzione nelle norme richiamate nel ricorso o in altre norme.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Anzitutto, va rilevato che attraverso tale motivo la parte ricorrente ha esposto una serie di questioni, in forma e successione non sempre chiare, afferenti: alla violazione di legge, all’omessa pronuncia, e all’insufficiente o contraddittoria motivazione.

Le doglianze formulate dalla parte ricorrente tendono, sostanzialmente, ad un riesame dei fatti di causa, non essendo peraltro chiare le violazioni di legge ascritte al giudice d’appello.

In particolare, la ricorrente ha riprodotto analiticamente le contestazioni mosse all’accertamento dell’ufficio, senza indicare chiaramente le violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la Ctr, ovvero le omissioni di pronuncia, considerato che la motivazione è esauriente e riguarda ogni capo dell’appello, come si evince dalla sentenza.

Inoltre, la ricorrente, pur premettendo di non aver contestato la ricostruzione dei fatti operata dall’ufficio, ha lamentato che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto delle prove contrarie fornite, attraverso la produzione della sentenza emessa dal giudice penale (di proscioglimento del legale rappresentante della società ricorrente), violando il precetto di cui all’art. 2697 c.c.

Occorre rilevare che la sentenza penale in questione non è rilevante, in quanto non configura un giudicato vincolante nel giudizio in esame, poichè formatosi in giudizio svoltosi tra parti diverse.

Inoltre, occorre confermare l’orientamento della Corte secondo cui, nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass., 22.5.2015, n. 10578).

Nel caso concreto, la Ctr ha argomentato che l’ufficio ha correttamente proceduto all’accertamento contestato, utilizzando le presunzioni di legge ed evidenziando che, in particolare, il contribuente non aveva fornito la prova contraria in ordine al comportamento anomalo rappresentato dai versamenti in contanti al fine di costituire la provvista per eseguire i pagamenti all’appaltatore e ai fornitori, e che in talune situazioni, le somme versate rientravano nella disponibilità del fornitore P.M. e per esso alla società ricorrente.

Gli altri motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi e fondati tutti sulle medesime violazioni di legge.

I motivi sono del pari inammissibili.

Non sussiste l’omessa pronuncia o l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese ai verificatori da vari soggetti, attesa la completezza della motivazione della Ctr; tale motivo tende chiaramente ad un riesame dei fatti ed è, dunque, inammissibile.

Inoltre, con tali motivi sono state riproposte alcune questioni oggetto dei motivi precedenti, quali il giudicato penale e l’esame della documentazione bancaria.

Quanto al provvedimento d’archiviazione emesso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di P.E., legale rappresentante della società ricorrente, va ribadita l’argomentazione relativa al giudicato penale, rilevando altresì che non è stato riprodotto nel ricorso l’intero contenuto di tale provvedimento.

Quanto alla doglianza afferente ai rapporti di parentela tra il legale rappresentante della società ricorrente e il padre Mario Pistas, quale titolare dell’impresa appaltante, va osservato che il giudice d’appello li ha richiamati nella motivazione a sostegno degli altri elementi documentali acquisiti, quali ulteriori indizi che supportavano quest’ultimi.

Inoltre, parte ricorrente ha genericamente criticato il riferimento a tali rapporti di parentela, per sostenere che, anzi, essi fossero funzionali ad una migliore realizzazione del progetto industriale della società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte, disposta la riunione del giudizio n. 12355/12 con il giudizio n. 12357/12, rigetta i ricorsi, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese dei giudizi riuniti, che liquida nella somma di Euro 9000,00, oltre la maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA