Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18784 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24682-2013 proposto da:

F.F. (OMISSIS), T.A. (OMISSIS) in proprio e

unitamente ai genitori T.M. (OMISSIS) e A.M.

(OMISSIS), F.F. in proprio e unitamente ai genitori

F.G. (OMISSIS) e E.F.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLE FORNACI 126, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIA GINEFRA, i primi tre rappresentati e difesi

dall’avvocato DARIO D’ALESSIO, i secondi tre dall’avvocato

GIANFRANCO TROTTA giuste procure speciali a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI MILANO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 791/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLUCCIO GIUSEPPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In riferimento ad un sinistro stradale che aveva visto coinvolti un ciclomotore e un’auto e nel quale, per quanto ancora rileva, la conducente e la trasportata del ciclomotore, entrambe minorenni, avevano riportato lesioni personali, la domanda di risarcimento del danno proposta dai rispettivi genitori fu accolta dal Tribunale che ritenne la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura e condannò in solido la società proprietaria e l’assicurazione.

La Corte di appello di Salerno riformò la decisione facendo applicazione della presunzione di pari concorso di colpa, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 e ridusse il danno morale (sentenza del 16 ottobre 2012). Gli originari attori e le danneggiate, già divenute maggiorenni, propongono ricorso affidato a quattro motivi.

La società di assicurazione e la società proprietaria dell’autovettura, ritualmente intimate, non si difendono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza gravata ha fatto applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., ritenendo non accertabile la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità, dopo aver preso atto dell’assenza dì rilievi da parte dei Carabinieri, per essere stati i veicoli spostati, e all’esito dell’esame delle testimonianze. In particolare, ha messe in rilievo che i testi assunti, tutti rispettivamente collegati alle parti che ne avevano chiesto l’ammissione, rendevano dichiarazioni contrapposte in ordine alla dinamica del sinistro e in riferimento alla circostanza di quale dei due mezzi aveva invaso la corsia di pertinenza dell’altro. Quanto ad un altro teste ( D.P.) ha valutato la deposizione confusa e non obiettiva per aver affermato che la conducente del ciclomotore riportò gravi lesioni al volto; lesioni, invece, non repertate dal consulente tecnico.

2. E’ logicamente preliminare lo scrutinio del terzo motivo.

Si invoca espressamente la violazione dell’art. 246 c.p.c., deducendo l’incapacità per essere i due testi, richiesti dai convenuti, interessati quali trasportati nell’auto in ragione dei possibili danni agli stessi derivanti dal sinistro; nella parte esplicativa si invoca anche la violazione dell’art. 247 c.p.c., lamentando sostanzialmente la mancata valutazione della attendibilità degli stessi, per essere una trasportata moglie e l’altra cugina del conducente dell’auto, di proprietà della società in nome collettivo del quale il conducente era socio.

2.1. Il motivo è inammissibile

Anche a prescindere dalla configurabilità di un interesse giuridicamente apprezzabile rispetto a soggetti che, pacificamente, non hanno riportato danni, la censura in riferimento all’art. 246 c.p.c., è preliminarmente inammissibile per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Di recente, le Sez. Un. hanno ribadito che la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, e che qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. (Sez. Un. 23 settembre 2013, n. 21670).

I ricorrenti, invece, dichiarano in ricorso (pag. 15) di aver sollevato l’eccezione tempestivamente e di averla ribadita nei successici scritti difensivi, senza mai indicare specificamente gli atti (come individuati dalla richiamata sentenza) e senza fornire qualunque indicazione in ordine al luogo, parte, (punto) del documento assunto come rilevante; nè tali documenti sono stati allegati al ricorso ai sensi dell’art. 369 cit., dove, ai fini che rilevano, sono allegati solo i verbali di testimonianza, nè è stata indicata la loro collocazione nel fascicolo di parte. Di contro, ogni richiamo alla invalidità della testimonianza è assente nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata.

Sotto diverso profilo, è priva di autonomia la censura che sembra prospettata in riferimento all’art. 247 c.p.c., nella parte esplicativa del motivo.

Da un lato si fonda sul rapporto di parentela, mentre la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (da ultimo Cass. n. 25358 del 2015).

Dall’altro, sembra censurare un difetto di valutazione della attendibilità sotto il profilo dell’interesse economico come coniuge di un conducente che è socio del proprietario della autovettura, come difetto motivazionale, neanche specificamente dedotto.

3. Sempre logicamente preliminare è il secondo motivo, con il quale si deduce omessa e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione di un teste ( D.P.) assunto come chiave per essere stato testimone oculare.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Non rientra negli stretti limiti di ammissibilità dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato nel 2012, applicabile ratione temporis.

Secondo il principio affermato dalle Sez. Un. e consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 Prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (n. 8053 del 2014).

In applicazione di tale principio non assume alcun rilievo la prospettata insufficienza di motivazione. Nè nella sentenza impugnata può ravvisarsi motivazione apparente o omessa motivazione, atteso che la Corte di merito ha valutato la testimonianza, ritenendola confusa e mettendo a tal fine in evidenza un dato (le lesioni al volto, sicuramente inesistenti); dato che i ricorrenti cercano si sminuire mettendo in evidenza che c’era stato comunque il trauma cranico.

4. Con il rigetto delle censure relative alle argomentazioni della Corte di merito, sulla base delle quali la stessa era pervenuta alla conclusione della impossibilità della ricostruzione della dinamica e delle relative colpe, con applicazione della presunzione di pari responsabilità, viene in questione il primo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.p.c., comma 2.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Si tratta di censura apodittica, che si svolge mediante citazione di massime che riguardano una diversa ipotesi. Quella dell’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti, essendo in tal caso necessario il superamento della presunzione di responsabilità nei confronti dell’altro mediante la valutazione della condotta dell’antagonista – per escludere qualunque comportamento colposo, o mediante l’accertamento della esclusiva incidenza causale del comportamento del conducente di cui risulti accertata la responsabilità.

5. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di quantificazione del danno non patrimoniale.

5.1. La Corte di appello ha accolto l’impugnazione della assicurazione sul quantum solo in riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, quale danno morale in senso stretto, pretium doloris, diminuendo l’importo corrispondente riconosciuto dal giudice di primo grado. Rilevato che era stato liquidato come pari a 2/3 del danno biologico, al di là dei massimi, ha reputato “opportuno” ridurlo nella misura pari alla metà del danno biologico, che, per entrambe le danneggiate, era stato confermato nell’importo. Per la Tramontano, ha aggiunto che null’altro è dovuto, essendo altrimenti una duplicazione, per danno estetico e alla vita di relazione, ricompreso nel danno biologico.

5.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui non si rapporta criticamente alla decisione che, come detto, non ha intaccato la decisione del primo giudice relativa alla liquidazione del danno biologico. Nè ha alcun rilevo l’affermazione in sentenza in ordine alla esaustività del danno biologico rispetto all’esistenziale e alla vita di relazione atteso che la sentenza non decideva una impugnazione incidentale delle danneggiate.

Quanto alla censura che investa la mancanza di esplicitazione dei criteri in base ai quali il giudice di secondo grado ha provveduto ad una riduzione del danno morale in senso stretto, pur non potendosi negare l’ermetismo delle argomentazioni usate dal giudice del merito, la Corte di legittimità non è stata posta in grado di valutare la decisività della critica. Infatti, i ricorrenti non offrono – mediante il preciso e circostanziato richiamo agli atti processuali del giudizio di merito – elementi specifici inerenti al pretium doloris che avrebbero giustificato una maggiore quantificazione del danno. L’intero motivo è, pertanto, inammissibile.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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