Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18784 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. II, 20/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 20/08/2010), n.18784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDRO 52,

presso lo studio dell’avvocato RICCIO ENZO, rappresentato e difeso

dagli avvocati SALADINO DANIELE, SPEDALE SALVATORE, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V., O.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato PRESTA

TONINO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

atto Notaio Nicola Criscuoli di Palermo del 2/10/2008, rep. n. 43513

allegata in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 944/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

30/05/08, depositata l’08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’avvocato Presta Tonino, difensore dei controricorrenti che si

riporta agli scritti;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Palermo ha respinto il 2 0 dicembre 2 004 la domanda proposta da B.G. avverso G.V. e O.G. di determinazione dei confini tra i fondi delle parti e di rilascio di una porzione di terreno posseduta dai convenuti. La Corte d’appello di Palermo l’8 luglio 2008 ha confermato la decisione di primo grado. B. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 27/9/2008. Gli appellati hanno resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. E’ stata comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c. che si riporta con mere correzioni formali.

Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 950 c.c. e si conclude con il seguente quesito: “Se nella fattispecie e’ stato stabilito l’esatto confine tra i fondi, in linea con le finalita’ della instaurata azione,” Siffatto quesito e’ del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08). Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata, poiche’ la citata disposizione e’ finalizzata a porre il giudice della legittimita’ in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cass. SU 2658/08).

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione della decisione assunta in ordine ai confini, ma non indica il fatto controverso ai sensi dell’art 366 bis c.p.c.. Nella norma citata, il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioe’ la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 16002/07; SU 20603/07). Inoltre il motivo e’ viziato sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, perche’ non riporta la risultanza che asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata.

Il Collegio condivide tali osservazioni, oggetto anche del controricorso, che aveva individuato i profili di inammissibilita’ riconducibili all’art. 366 bis c.p.c.. Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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