Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18784 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19622/2019 proposto da:

H.S.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

BOCCHERINI n. 3, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SPACCHETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.S.U., cittadino (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Pakistan perchè perseguitato dalla famiglia di un ex-cliente che lo ha sottoposto a minacce di morte.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto H.S.U. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè il Tribunale non avrebbe in alcun modo valutato la sussistenza di un pericolo di persecuzione ai suoi danni.

La censura è inammissibile. Dalla lettura della decisione impugnata si rileva infatti (cfr. pag. 5) che il Tribunale ha ritenuto che la storia riferita dal richiedente la protezione non presentasse i requisiti necessari per legittimare il riconoscimento dello status di rifugiato. Rispetto a tale valutazione il ricorrente nulla contrappone, limitandosi ad una generica censura sganciata da qualsiasi riferimento concreto e specifico alla sua condizione personale ed alla storia che egli aveva riferito a sostegno della propria domanda.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme in tema di protezione sussidiaria, dolendosi del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento di detta tutela, richiamando notizie non idonee ad escludere l’esistenza del pericolo generalizzato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Le due censure sono infondate. La decisione impugnata dà atto delle fonti consultate e delle specifiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan da esse tratte (cfr. pag. 2 e ss.) avendo cura anche di specificare la condizione relativa all’area del Punjab, dalla quale il richiedente aveva dichiarato di provenire. Rispetto a tale ricostruzione il ricorrente non contrappone alcuna diversa informazione, limitandosi ad una generica riproposizione delle proprie doglianze. In proposito, va ribadito il principio per cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Quando infatti il giudice di merito abbia assolto all’onere di indicare specificamente le fonti consultate e le informazioni da esse tratte, così consentendo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione posta a base della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174), il ricorrente ha l’onere di contrapporre precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base la Corte territoriale ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo se dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dalla Corte di Appello si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, allegando l’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, della sua condizione di vulnerabilità derivante dall’assenza di risorse economiche e dal rischio di persecuzione in caso di rientro in Patria.

La censura è inammissibile. Il Tribunale marchigiano, invero, dà atto dei motivi per cui non sono state ritenute sussistenti le condizioni per il riconoscimento della tutela umanitaria (cfr. pag. 8 del decreto impugnato) e rispetto a tale profilo il richiedente non allega alcuno specifico elemento che il giudice di merito, in ipotesi, avrebbe omesso di valutare.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di notifica di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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