Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18783 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 17/10/2016, dep.28/07/2017),  n. 18783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21699-2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE in persona dei Curatori,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 1658/2014 della COMM. TRIB. REG. DELLA

LOMBARDIA depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla s.r.l. (OMISSIS), poi sottoposta a fallimento, venditrice e distributrice di produzioni editoriali, atto di contestazione con cui ha irrogato sanzione pari a Euro 384.000, avendo la società presentato istanze di rimborsi accelerati infrannuali di credito i.v.a. in ordine a trimestri del 2004, invocando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 – bis, comma 2, che consente il rimborso stesso quando si verifichi una delle condizioni di cui all’art. 30, comma 3, avendo in particolare dichiarato di versare nella situazione di cui alla lett. a) di tal ultima disposizione, in quanto la differenza tra l’aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni avrebbe superato quella mediamente applicata sulle operazioni attive, con una maggiorazione del 10% (D.L. n. 250 del 1995, art. 3, comma 6, convertito dalla L. n. 349 del 1995); in sede di controllo, al contrario, l’ufficio ha appurato l’assenza del presupposto, avendo la società erroneamente determinato l’aliquota media includendovi le operazioni di cui al D.P.R. n. 622 del 1972, artt. 8, 9 e 74, non soggette a i.v.a. o non imponibili in virtù delle semplificazioni del regime di tale imposta nel settore della distribuzione dei prodotti editoriali.

La commissione tributaria provinciale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente.

La sentenza, appellata dall’ufficio, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, che ha dichiarato ammissibile il ricorso ma lo ha rigettato nel merito, ritenendo non essere spettante il rimborso.

Avverso questa decisione la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale l’agenzia deposita controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. a), e art. 74, comma 1, lett. c) e d), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto – richiamando la sentenza di questa Corte n. 6352 del 2002 circa l’equiparazione alle operazioni non imponibili delle operazioni non soggette a imposta ai sensi del cennato art. 74 nel settore dei prodotti editoriali – non spettante il rimborso.

3. – Il motivo è infondato. Invero, nell’applicare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 – bis, comma 2, che consente il rimborso infrannuale del credito i.v.a. quando si verifichi una delle condizioni di cui all’art. 30, comma 3, la commissione regionale ha con chiarezza fatto comprendere, nella sentenza impugnata, di ritenere non corretta la dichiarazione della contribuente di versare nella situazione di cui alla lett. a) di tale ultima disposizione, in quanto la differenza tra l’aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni avrebbe superato quella mediamente applicata sulle operazioni attive, con una maggiorazione del 10%. Ciò in quanto i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili (o, nel caso di specie, hanno effettuato operazioni assimilate a quelle non imponibili) non possono optare per il rimborso stesso (all’uopo la commissione ha citato sez. 6 – 5, n. 24889 del 2013).

4. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso la sentenza impugnata di esaminare l’eccezione, ritualmente sollevata in primo grado e in appello dalla contribuente, di applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, quale norma preclusiva delle sanzioni in caso di incertezza normativa oggettiva.

5. – Il motivo è fondato. Invero, la sentenza impugnata non pronuncia sull’eccezione in questione, che non può ritenersi assorbita dalla decisione circa la non spettanza in diritto del rimborso.

6. – La sentenza va dunque cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto, affinchè la stessa esamini la questione dell’eventuale riconducibilità del caso di specie all’ipotesi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e governi anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria della Lombardia in Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 17 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA