Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18783 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22981-2013 proposto da:

D.G.R. (OMISSIS) in qualità di tutore del germano di

D.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARA MERLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CORSO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA già INA-ASSITALIA SPA a mezzo della propria

mandataria e rappresentante di GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA in

persona di P.V. e DI.GI., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 204, presso lo studio

dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREINA DI TORRICE giusta procura speciale

in calce al controricorso;

MINISTERO DIFESA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrenti –

nonchè contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3072/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLUCCIO GIUSEPPA;

udito l’Avvocato MARIA MERLO anche per delega;

udito l’avvocato ANDREINA DI TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G.R., nella qualità di tutore di D.G.B., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi esplicati da memoria, avverso la sentenza (del 25 luglio 2013) della Corte di appello di Napoli, la quale – per quel che ancora rileva nel presente giudizio – confermò la decisione di primo grado.

Quest’ultima aveva ritenuto la pari responsabilità concorrente del pedone ( D.G.B.) e dell’autocarro, condotto da R.A. e di proprietà del Ministero della difesa, nella causazione del sinistro dal quale erano derivate gravi lesioni al pedone, condannando in solido i convenuti al risarcimento del danno pari a quasi Euro 320, oltre accessori.

Si difendono con controricorso il Ministero della difesa e Generali Italia Spa (già INA Assitalia spa), quest’ultima deposita memoria.

Non si difende il R..

Diritto

RAGIONI DELA DECISIONE

1. La sentenza gravata, in ordine all’an della responsabilità, ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva accertato:

a) la responsabilità del conducente dell’autocarro che procedeva a velocità non adeguata alle condizioni temporali ed ambientali (buio in strada extraurbana non illuminata), in violazione dell’art. 102 C.d.S.;

b) la concorrente e paritaria responsabilità del pedone, il quale, nelle stesse condizioni di tempo e di luogo, procedeva ai margini della strada, sulla destra, nella stessa direzione di marcia dell’autocarro affiancato ad altro pedone non in fila indiana, in violazione dell’art. 134 C.d.S. e delle regole di prudenza e diligenza;

c) il paritario concorso eziologico delle condotte nella causazione del sinistro.

In particolare, nella ricostruzione fattuale della condotta del pedone, la Corte di merito ha richiamato le testimonianze come idonee a smentire la tesi dell’appellante, secondo la quale il pedone procedeva sulla banchina esistente sul margine destro della carreggiata e, comunque, all’interno della linea gialla.

Inoltre, si è soffermata sull’interpretazione dell’art. 134 C.d.S., anche alla luce del testo del nuovo art. 190, confutando la tesi del danneggiato secondo la quale la suddetta norma non impone ai pedoni di procedere sul lato sinistro della strada.

In proposito, ha ritenuto l’obbligo dei pedoni di circolare solo sul marciapiede, sulla banchina e sui viali rialzati, essendo vietata la circolazione sulla carreggiata e consentita la deroga solo in mancanza dei primi, ma con l’obbligo di camminare sul margine in senso opposto ai veicoli in caso, come nella specie, di doppio senso di circolazione.

Il ricorso investe tale decisione con i primi due motivi.

2. Il primo motivo riguarda la parte della decisione che concerne la condotta del pedone, deducendo la violazione di norme (art. 2733 c.c., comma 2, e artt. 115 e 116 c.p.c.) in collegamento con omessa motivazione.

Si invoca l’omessa considerazione dell’esito dell’interrogatorio formale del conducente dell’autocarro, dal quale risulterebbe che i pedoni erano dentro la banchina, sostenendo il valore di prova legale quale confessione per essere il confitente solo conducente e non anche proprietario, e l’erronea valutazione delle altre testimonianze nella ricostruzione dell’esatta posizione dei pedoni.

2.1. A prescindere dalla erronea invocazione del secondo comma del 2733 c.c., stante la giurisprudenza consolidata che nei processi di circolazione stradale lo fa valere sempre come liberamente valutabile, la censura è preliminarmente inammissibile non essendo la Corte neanche posta in grado di valutare la decisività della censura.

Da un lato, il controricorrente (assicurazione) rileva che il conducente non ha risposto all’interrogatorio formale ed, invece, è stato liberamente interrogato.

Dall’altro, oltre al richiamo parziale di quello che il ricorrente qualifica interrogatorio formale, anche il richiamo di alcune testimonianze è fatto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando indicato dove gli atti sono reperibili nel fascicolo processuale, nè gli stessi sono stati allegati nel ricorso.

Mentre, del tutto priva di autonomia risulta l’invocato difetto di omessa motivazione, rispetto al quale risulterebbe applicabile ratione temporis, la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata nel 2012.

Inoltre, la censura, all’evidenza, prospetta una diversa valutazione riferita alle stesse espressioni usate nel preteso interrogatorio e nelle testimonianze.

In conclusione il motivo di ricorso è inammissibile.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1227 e art. 2054, comma 1, oltre che degli artt. 40 e 41 c.p., unitamente a omessa motivazione (anche come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.). Fondamentalmente, si sostiene che la Corte di merito non avrebbe considerato specificamente l’incidenza causale di ciascun comportamento considerando il grado specifico e diverso di colpa, così applicando la pari responsabilità.

Il motivo è inammissibile.

E’ sufficiente rinviare al p. 1, che precede, dove si sono sottolineate le argomentazioni della sentenza impugnata proprio in riferimento alla distinta condotta dei soggetti coinvolti e alla loro causalità rispetto al sinistro.

4. La Corte di merito, nel rigettare l’impugnazione volta ad ottenere il riconoscimento dell’aumento dell’invalidità permanente dal 50% al 65%, ha richiamato i risultati della consulenza tecnica e, in particolare, le osservazioni dello specialista neurologo che aveva messo in evidenza la difficoltà di distinguere la base organica da fenomeni sovrastrutturali a proposito del deficit psicologico.

In ordine alla censura sul quantum per omessa considerazione del danno esistenziale e alla vita di relazione, la Corte di merito ha ritenuto che il primo giudice aveva considerato tutti gli elementi personalizzanti, secondo i parametri delle tabelle milanesi, pervenendo ad una quantificazione rispondente alla integrità del danno subito; altrimenti trattandosi di duplicazione.

4.1. La statuizione è censurata invocando congiuntamente, omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c..

Sostanzialmente il motivo si limita a sostenere che nell’appello si era lamentata l’omessa considerazione del danno esistenziale e alla vita di relazione, in particolare sotto il profilo della omessa considerazione della interdizione civile.

La censura è inammissibile. Il ricorrente non ha dimostrato – mediante il richiamo rituale e specifico degli atti del giudizio di merito, in specie dell’atto di appello – di aver addotto tale specifico profilo del danno esistenziale, quale elemento di personalizzazione del danno non patrimoniale.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore dei controricorrenti. Non avendo il R. svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida: in favore del Ministero della difesa, in Euro 7.800,00, per onorari, oltre spese prenotate a debito; in favore della Generali Italia spa, in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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