Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18783 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18783 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26069-2017 RG. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro
LUMIA Francesco, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce
al controricorso, dall’avv. Pietro RABIOLO, ed elettivamente domiciliato
in Roma, alla via Monte Zebio, n. 28/S, presso lo studio legale dell’avv.
Gaetano ALESSI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/07/2018

contro

SERIT SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

intimata

avverso la sentenza n. 11653 del 2017 della CORTE di CASSAZIONE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

LA CORTE
— premesso che in controversia relativa ad impugnazione di una
cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di tributi dovuti ai fini
Irpef e Ilor per gli anni d’imposta 1995 e 1996, in relazione ad avvisi di
accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, l’Agenzia
delle entrate impugna per revocazione sulla base di un unico motivo, cui
replica con controricorso il solo contribuente, restando intimata l’agente
della riscossione, la sentenza in epigrafe indicata con cui veniva dichiarto
inammissibile il ricorso proposto dalla predetta Agenzia in quanto
tardivamente proposto; sostiene la ricorrente che la Corte non aveva
tenuto conto, nell’individuazione del dies ad quem, della “Proroga dei
termini per mancato funzionamento degli Uffici giudiziari di Roma
Capitale e dei Comuni della Provincia di Roma compresa la Corte di
Cassazione” disposta con decreto del Ministro della giustizia del
08/02/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17/02/2012;
fatto che, peraltro, non aveva formato oggetto di discussione tra le parti;
— premesso, inoltre, che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi
del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., di improcedibilità del ricorso per
omesso deposito della copia autentica della sentenza, regolarmente
costituito il contraddittorio, l’Agenzia delle entrate ricorrente ha
depositato memoria in cui ha evidenziato di aver tempestivamente
2

depositata 1’11/05/2017;

depositato, unitamente al ricorso per revocazione, una copia della
sentenza impugnata con l’attestazione di conformità all’originale;
— considerato che la circostanza è stata positivamente riscontrata
dall’esame della documentazione presente nel fascicolo d’ufficio, cosicché
il ricorso va esaminato nel merito;

civile di questa Corte ai sensi degli artt. 380-bis e 375, comma 1, n. 5,
c.p.c.;

P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta
Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma il 23/05/2018

— ritenuto, al riguardo, di dover rimettere la causa alla Quinta Sezione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA