Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18783 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19856/2019 proposto da:

O.O., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Trucco, con studio in

Torino via Guicciardini 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5539/2018 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 11/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da O.O., cittadino (OMISSIS), avverso la sentenza con cui è stato respinto il gravame articolato contro l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– a sostegno delle domande di protezione internazionale ed a quella di accertamento dei gravi motivi di carattere umanitario idonei al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il richiedente ha riferito di essere fuggito dalla Nigeria, Edo State, a seguito della scoperta della sua omosessualità, allorchè era stato sorpreso in atteggiamenti intimi con un altro ragazzo; i due erano stati percossi da chi li aveva scoperti ed egli era riuscito a fuggire a (OMISSIS) prima dell’arrivo della polizia; aveva appreso dal fratello che anche la madre aveva chiesto che si procedesse nei suoi confronti e per questo aveva deciso di lasciare la Nigeria ove l’omosessualità era considerate reato punito fino a 14 anni di carcere; aggiungeva di avere poi appreso di essere ricercato anche se non sapeva chi l’avesse denunciato;

– la corte d’appello rigettava il gravame argomentando che il ricorrente non aveva fornito alcun riscontro rispetto alla reale pendenza di un procedimento nei suoi confronti in Nigeria, nonostante la possibilità di dare indicazioni in proposito stante la presenza in Nigeria del fratello con cui dichiarava di essere in contatto;

– pertanto secondo la corte mancava la prova della persecuzione per l’orientamento sessuale rilevante ai fini dello status di rifugiato ovvero la prova del danno grave e concreto per le medesime ragioni rilevante ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

– secondo il giudice d’appello mancava pure la condizione per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), giacchè le più aggiornate COI davano conto della localizzazione nel nord del Paese della difficile situazione politica a causa degli attacchi terroristici da parte del gruppo di (OMISSIS), mentre il richiedente proveniva dalla zona sud; – veniva, infine, osservato dalla corte d’appello, con riguardo ai requisiti per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie, che non erano stati dedotti specifici profili di vulnerabilità e che dalla comparazione fra la condizione raggiunta nel Paese di accoglienza e quella che potrebbe essere determinata dal rimpatrio nel Paese di origine, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018), non emergeva una situazione di compromissione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo costitutivo dello statuto della dignità personale;

– la cassazione della sentenza è chiesta sulla base di tre motivi; -non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 ed 11, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la corte fondato il rigetto delle domande sulla ritenuta inattendibilità del richiedente per non avere provato la pendenza di un procedimento a suo carico in Nigeria ed avere conseguentemente ritenuto strumentale la dichiarata omosessualità;

– il motivo è infondato;

– è noto che la fondamentale valutazione di credibilità del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma scandita in una procedimentalizzazione legale della decisione seco do una griglia predeterminata di criteri fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

– tale valutazione è a sua volta ispirata al generale cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, sancito nel D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8 e cui consegue ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che il giudice non debba prendere in considerazione la maggiore o minore specificità del racconto ma debba valutare se egli abbia fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, come da lett. b), (cfr. Cass. 14998/2015);

– inoltre, questa corte ha precisato che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. 16925/2018; 28862/2018; 33058/2019);

– nel caso di specie la valutazione dell’attendibilità del richiedente è stata effettuata coerentemente a tali principi interpretativi;

– la corte d’appello ha cioè ritenuto l’intrinseca inattendibilità del richiedente con specifico riguardo alla realtà dell’allegata persecuzione soggettiva e del grave danno alla persona, rilevanti ai fini del riconoscimento della status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e lo ha fatto escludendo la situazione di impossibilità da parte del richiedente di fornire riscontri probatori della persecuzione soggettiva, in ragione della presenza del fratello in Nigeria; nè il richiedente risulta aver fornito una motivazione a giustificazione di tale mancanza di allegazione che la corte territoriale abbia omesso di valutare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. b);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c), per avere rigettato la domanda di protezione sussidiaria in ragione dell’inattendibilità del ricorrente nonchè dell’attuale situazione politica della Nigeria, reputata non presentare i requisiti richiesti dalla disposizione invocata, con particolare riguardo all’interpretazione del concetto di violenza indiscriminata ivi indicato;

– il motivo è infondato per quanto di seguito precisato;

– va chiarito, innanzitutto, che il fatto costitutivo della forma di protezione sussidiaria in esame è la situazione di pericolo generalizzato, conseguente alla violenza indiscriminata che si manifesta in conseguenza di un conflitto armato nel Paese o nella regione in cui l’istante deve essere rimpatriato;

– ai fini della prova di detta situazione è irrilevante l’eventuale inattendibilità del racconto del richiedente, sorgendo, una volta allegati dal richiedente i fatti costitutivi del suo diritto, il potere-dovere del giudice di accertare la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria in oggetto;

– ciò posto, il rigetto della corte d’appello, seppure non conforme a legge ove motivato con la ritenuta inattendibilità del racconto del richiedente, è, invece, legittimo ove fondato sull’esclusione della situazione di violenza indiscriminata come indicata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), avuto riguardo alla situazione politica dell’Edo State, regione dalla quale il richiedente proviene, per come accertata sulla base di fonti autorevoli ed aggiornate, specificamente indicate a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata ed a cui si rinvia integralmente (Human Watch Report 2018, Amnesty International Report 2017/2018, International Crisi Group, April 2018), nè potendo tale conclusione essere smentita sulla base del mero richiamo a precedenti di merito asseritamente di diverso avviso;

-con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 10 Cost., comma 3, per avere la corte territoriale proceduto alla comparazione fra la condizione del richiedente nel Paese di accoglienza e quella cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio in termini apodittici e tautologici e cioè sulla base di una descrizione della situazione in Nigeria che non tiene conto della mancanza di garanzia delle libertà fondamentali e della provenienza del richiedente da una zona caratterizzata da povertà;

– il motivo è infondato;

– la censura non evidenzia, infatti, l’errata applicazione dei parametri cui deve attenersi il giudice nella valutazione dei requisiti per il rilascio del permesso per motivi umanitari, ma contesta, piuttosto, la conclusione di merito cui il giudicante è pervenuto;

– diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la corte d’appello ha, nel caso concreto, condotto l’indagine verificando l’eventuale sussistenza di profili di vulnerabilità personale legati alle condizioni di salute, all’età, all’inserimento sociale, escludendoli per non essere stati allegati;

– la corte ha poi proceduto all’esame comparativo della situazione raggiunta in Italia dal richiedente con quella del Paese di provenienza e statuito, per un verso, che egli non risulta essersi integrato e, per l’altro, che il rientro in Nigeria non comporterebbe una limitazione della titolarità e dell’esercizio dei fondamentali diritti umani;

– occorre, infine, osservare come le situazioni di difficoltà, anche estrema, di carattere economico e sociale, prospettate dal ricorrente, per consolidata giurisprudenza, non sono sufficienti, in se stesse, in assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 3681/2019; n. 23757/2019);

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi, comporta il rigetto del ricorso;

– nulla è disposto sulle spese di lite in ragione della mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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