Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18783 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 02/07/2021), n.18783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17687/2018 proposto da:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento

n. 55, presso lo studio dell’avvocato Di Pierro Nicola, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bacchetti Michela,

giusta procura a margine del controricorso e procura in calce alla

comparsa costituzione nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8438/2018 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il

07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Roma, P.A.R. aveva agito per sentir accertare la natura illecita della condotta posta in essere dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito, MAECI), in violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 196 del 203, art. 15 e art. 2050 c.c. e per l’effetto condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in dipendenza della riferita condotta nella misura di Euro 30.000,00=, ovvero nella misura riconosciuta dal giudice. La condotta contestata consisteva nell’invio da parte del MAECI all’indirizzo PEC dell’Istituto scolastico (OMISSIS), ove ella prestava servizio, di due comunicazioni, contenenti dati personali – segnatamente informazioni relative ad un contenzioso intercorso con il MAECI, nel quale ella era risultata soccombente e tenuta al pagamento delle spese di lite ed alle operazioni volte al recupero delle spese.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione, utilizzando un canale di comunicazione istituzionale e con le modalità in concreto adottate, aveva posto in essere un trattamento in violazione degli obblighi di rispetto della riservatezza gravanti sulla stessa Amministrazione, perchè in tal modo il dirigente scolastico ed il personale di segreteria addetto alla ricezione della corrispondenza avevano avuto accesso a dati personali della P..

Quanto alla prima comunicazione a mezzo PEC del gennaio 2015, indirizzata personalmente a P., il Tribunale ha accertato che detta comunicazione conteneva dati personali – in quanto integrava una diffida ed una messa in mora, relativa al pagamento delle spese di lite di un procedimento svoltosi con esito favorevole per l’Amministrazione dinanzi al giudice del lavoro – ed avrebbe dovuto essere comunicata privatamente, non inerendo all’attività di insegnante prestata presso l’istituto stesso, mentre in tal modo vi avevano avuto accesso il dirigente scolastico ed il personale di segreteria; che l’amministrazione non aveva dimostrato di aver posto in essere le dovute cautele e la diligenza necessaria ad evitare il danno, a fronte della presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. in capo a chi effettua un trattamento ritenuto attività pericolosa dal legislatore.

Il Tribunale ha accertato la lesività del diritto alla riservatezza anche in relazione alla seconda comunicazione del novembre 2015, osservando che il canale comunicativo istituzionale (PEC) non era stato utilizzato solo per richiedere le coordinate stipendiali della P. funzionali al recupero forzoso del credito, perchè nella premessa era stata esposta tutta la vicenda privata relativa all’inadempimento ed alla messa in mora, in violazione dell’orientamento espresso dal garante circa la necessità di modalità riservate per le comunicazioni di diffida e messa in mora e circa la residualità dell’invio delle stesse presso il luogo di lavoro, solo in caso dell’infruttuoso esito di tentativi presso l’indirizzo privato del debitore.

Ha, quindi, accolto la domanda risarcitoria, ravvisata la responsabilità aquiliana dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 2043,2050 e 2059 c.c., oltre che del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, e condannato il MAECI al risarcimento del danno non patrimoniale subito da P., quantificato in Euro 10.000,00, in via equitativa.

Il MAECI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; P. ha replicato con controricorso corroborato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. In via preliminare è opportuno precisare che, poichè si discute di trattamento di dati personali avvenuto tra gennaio e novembre 2015, al caso in esame si applica il codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento).

1.2. Va quindi affermata la ammissibilità del ricorso per cassazione. In proposito va ribadito che nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10 – che non prevede la ricorribilità in appello -, quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all’immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell’apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice (Cass. n. 29336 del 22/12/2020); pertanto, qualora il Tribunale – come nel caso in esame – abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale mutuato dal diritto del lavoro, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell’illecita diffusione dei dati personali, risulta rettamente proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza in unico grado.

2.1. Con l’unico motivo il MAECI ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 15 e dell’art. 2050 c.c. in combinato disposto, sostenendo la liceità del trattamento di cui si discute.

Quanto alla prima comunicazione del 23 gennaio 2015, inviata all’indirizzo PEC dell’Istituto dove la P. prestava servizio, sostiene che si trattava, è vero, di una diffida rivolta alla dipendente, ma che andava considerato che la comunicazione costituiva “un provvedimento datoriale, come tale di competenza del Dirigente scolastico D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 25, comma 4” che prevede che “nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.

Sostiene che il Dirigente scolastico aveva, ad ogni modo, pieno titolo a conoscere e che l’Amministrazione avrebbe potuto incaricarlo di procedere al recupero.

Infine, osservando che la quantificazione del danno era stata compiuta dal Tribunale tenendo conto della recidiva, in ragione dell’invio della seconda mail, il MAECI ha rappresentato che ove venisse ritenuta lecita anche una sola mail la decisione andrebbe comunque cassata per consentire la nuova quantificazione del risarcimento.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Risulta incontestato che delle due mail inviate all’indirizzo PEC dell’Istituto scolastico ove la P. prestava servizio, la prima diretta alla P. – conteneva una diffida ad adempiere ed una messa in mora per spese legali, conseguenti ad un pregresso contenzioso, mentre la seconda – indirizzata all’Istituto, e solo per conoscenza alla P. – conteneva, oltre la richiesta dei dati stipendiali necessari a promuovere l’azione di recupero forzoso, la dettagliata esposizione di tutta la vicenda debitoria e della inutile diffida e messa in mora. Risulta altresì incontestato che, in ragione dell’utilizzo della PEC istituzionale vennero a conoscenza del contenuto di entrambe le mail il Dirigente scolastico ed il personale di segreteria, condotta ritenuta lesiva del diritto alla riservatezza della P..

2.4. Sul piano normativo va rammentato che il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, (vigente ratione temporis), nel fissare le modalità del trattamento ed i requisiti dei dati, stabilisce “1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti successivamente trattati”.

Per quanto riguardo lo specifico campo dell’attività di recupero crediti, si registra altresì l’intervento dell’Autorità per la protezione dei dati personali che, con un provvedimento generale emesso in data 30 novembre 2005, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 154, comma 1, lett. c), ha prescritto le misure necessarie perchè l’attività di recupero crediti, sia che si realizzi direttamente a cura del creditore, sia che venga attuata nel suo interesse da terzi, si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza fissati dall’art. 11, comma 1 cit., evitando comportamenti che possano ledere la riservatezza del debitore in merito alle sue vicende personali.

Il provvedimento è stato emanato per contrastare l’esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

Tra l’altro, l’Autorità ha puntualizzato che il trattamento dei dati personali del debitore, nell’ambito dell’attività di recupero crediti deve rispettare:

il “principio di liceità nel trattamento”, che può ritenersi violato, ad esempio, dal comportamento consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato;

il “principio di correttezza nel trattamento”, in ragione del quale devono ritenersi preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali; tale principio può ritenersi violato, tra l’altro, quando le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza di persone diverse dal debitore, come può accadere nel caso di utilizzo di cartoline postali o tramite l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili, dalle quali possa comunque desumersi l’informazione relativa all’asserito stato di inadempimento del destinatario);

il “principio di pertinenza e finalità”, desunto sempre dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, in ragione del quale possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

2.5. Nel caso in esame entrambe le comunicazioni, indubitabilmente, hanno comportato il trattamento dei dati personali e sono state espressione di attività volta al recupero del credito vantato dall’Amministrazione.

La decisione impugnata risulta immune dal vizi denunciati in quanto, in applicazione degli anzidetti principi, ha rettamente ravvisato la illiceità del trattamento, posto che i dati concernenti la debitoria della P. – in violazione del principio di correttezza – non sono stati comunicati a lei personalmente, ma ingiustificatamente avvalendosi della PEC istituzionale del datore di lavoro, il che ha consentito l’accesso e la conoscenza di tali dati – insita nell’utilizzo del mezzo di comunicazione adoperato – da parte dal dirigente scolastico e dal personale di segreteria, nonostante il carattere privato degli stessi; inoltre, per quanto riguarda la seconda comunicazione va osservato che la liceità della richiesta dei dati stipendiali della debitrice rivolta al datore di lavoro, pur ravvisata dal Tribunale, non esonerava il creditore dal rispettare i canoni di pertinenza e di finalità, che impongono di limitare allo stretto necessario i dati e le informazioni sulla posizione debitoria dell’interessato, e che – come accertato dal Tribunale – nel presente caso sono stati palesemente violati.

2.6. Nè quanto dedotto, peraltro in via solo ipotetica dal MAECI, circa la possibilità di delegare il Dirigente scolastico per l’esecuzione del recupero credito, è idoneo a mutare tali conclusioni: da un lato, ciò non integra una giustificazione alla ampia propalazione dei dati accertata nel caso specifico; dall’altro non appare decisiva, posto che il creditore, anche nel caso in cui intenda avvalersi di un terzo per il recupero del credito deve ugualmente rispettare i principi prima ricordati e deve altresì assicurarsi che ciò avvenga anche a cura dell’incaricato, mentre le modalità in concreto attuate non appaiono in alcun modo conformi ai principi anzidetti per le ragioni esposte.

2.7. Va pertanto affermato il seguente principio:

“In tema di trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, integra una violazione del diritto alla riservatezza e dell’art. 11 del cit. Cod. Privacy, il comportamento di un creditore il quale, nell’ambito dell’attività di recupero credito, svolta direttamente ovvero avvalendosi di un incaricato, comunichi a terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), piuttosto che al debitore, le informazioni, i dati e le notizie relative all’inadempimento nel quale questo versi oppure utilizzi modalità che palesino a osservatori esterni il contenuto della comunicazione senza rispettare il dovere di circoscrivere la comunicazione, diretta al debitore, ai dati strettamente necessari all’attività recuperatoria”.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Non trova applicazione l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei confronti dell’Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito ex art. 158 del D.P.R. cit., è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 29/01/2016; Cass. n. 20682 del 29/09/2020).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00=, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA