Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18782 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19938/2019 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago, 9,

presso lo studio dell’avvocato Edoardo Spighetti, rappresentato e

difeso dall’avvocato Silvana Guglielmo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro, depositata il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da T.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto che confermava il diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiara e di quella umanitaria;

– il richiedente aveva esposto di essere originario del Mali ed in particolare della regione del Kayes – regione sud-occidentale, vicina al confine con Senegal e Mauritania – e di essere fuggito dal suo paese per il timore di essere ucciso dagli abitanti del suo villaggio dopo che il padre, capo villaggio, era stato assassinato e derubato dei soldi, del valore di circa Euro 6000,00 in suo possesso che appartenevano agli abitanti del villaggio, i quali ne chiedevano a lui la restituzione, arrivando a minacciarlo di morte;

– il tribunale adito respingeva tutte le domande ritenendo intrinsecamente inattendibile il racconto del T., dal quale, comunque, non emergevano i presupposti nè per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè quelli per la protezione sussidiaria, nè, infine, quelli per la protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di cinque motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, artt. 12, 14, 31, 46 della Direttiva 2013/32 UE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per non avere proceduto all’audizione del richiedente;

– il motivo è infondato;

– costituisce orientamento consolidato che la norma richiamata e cioè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, impone la fissazione dell’udienza, adempimento diverso dall’obbligatorietà dell’audizione;

– è stato ribadito, anche recentemente (cfr. Cass. 9228/2020) che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio;tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (cfr. Cass. 17717/2018);

– nel caso in esame il tribunale si è attenuto a tale principio, fissando l’udienza cui il ricorrente è comparso e motivando la sua mancata audizione con l’esaustività dell’audizione effettuata in sede amministrativa, senza peraltro che il richiedente abbia in occasione dell’udienza avanti al tribunale chiesto di rendere proprie dichiarazioni;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per non avere il tribunale citato le informazioni sul Mali elaborate dalla Commissione asilo;

– il motivo è infondato;

– il tribunale ha esercitato il potere dovere di cooperazione officiosa verificando le condizioni socio-politiche del Mali, rilevanti ai fini della decisione sulle domande di protezione alla stregua delle fonti ufficiali ed in particolare dell’ultimo report disponibile elaborato dall’EASO, e cioè l’ente Europeo preposto per le richieste di asilo e di protezione internazionale che pubblica periodicamente le Country of Origin Information;

– tale ente è espressamente indicato nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, accanto alla Commissione nazionale, al UNHCR ed al Ministero degli Esteri fra le fonti utilizzabili per la valutazione delle domande e pertanto non ricorre la violazione di legge, tanto più che il richiedente non ha allegato fonti di conoscenza aventi segno diverso da quelle considerate;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, per non avere il tribunale considerato che la protezione sussidiaria diversamente dallo status di rifugiato non richiede che il rischio di grave danno dipenda da fattori causali specifici (razza, sesso, opinion politiche, credo religioso) sicchè ove analizzata la situazione socio-economica della regione di provenienza ed il contesto personale del richiedente, la conclusione sarebbe stata diversa;

– il motivo è infondato;

– il tribunale ha specificamente valutato la situazione del Paese di origine distinguendo, tuttavia, la diversità fra la condizione della parte nord-orientale e quella sud-occidentale dalla quale proviene il richiedente ed ha ritenuto tale differenza rilevante ai fini della decisione sulle forme di protezione che non attengono alla condizione soggettiva ma che riguardano la sola presenza in caso di rimpatrio forzoso, escludendo che la regione di provenienza del richiedente sia interessata da una situazione di conflitto generalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– nell’ambito del medesimo terzo motivo si denuncia altresì la violazione dell’art. 15, lett. c) della Direttiva 2004/83 CE per non avere il tribunale al di là della credibilità soggettiva del richiedente, valutato la sua effettiva esposizione al fumus persecutionis nel paese di origine;

– il motivo è infondato perchè il tribunale ha indagato, anche al di là della ritenuta inattendibilità intrinseca del racconto reso dal dichiarante, l’eventuale sussistenza di una situazione personale del richiedente sussumibile nelle fattispecie del rifugio o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), anche in relazione alla fonte non statuale della prospettata minaccia ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8;

– con motivazione, conforme a diritto, il tribunale è pervenuto ad esito sfavorevole ma insindacabile da questa Corte;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il tribunale ignorato il grave danno derivante dalla minaccia grave ed individuale alla persona del richiedente emergente dalle fonti internazionali autorevoli ed aggiornate riguardanti il Mali;

– il motivo è infondato per quanto già enunciato in relazione ai precedenti secondo e terzo motivo, con la precisazione che le fonti indicate dal ricorrente non fanno espresso riferimento alla regione di Kayes, distante centinaia di chilometri dalla capitale Bamako;

– le fonti valorizzate dal tribunale sono quelle normativamente ammesse dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e come già rimarcato da questa Corte il sito “(OMISSIS)” del Ministero degli esteri, appare inidoneo a descrivere la situazione socioeconomica alla luce del principio secondo cui le notizie ivi contenute sono destinate all’informazione turistica e si rivolgono all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine, e non sono quindi idonee a descrivere l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (cfr. Cass. n. 16202/2012; id. 8901/2020);

– con il quinto motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e conseguente violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8CEDU per avere errato il tribunale la valutazione dei requisiti per il riconoscimento della situazione individuale di vulnerabilità, escluso sulla scorta della ritenuta non credibilità del richiedente e trascurando che il Mali non può definirsi un Paese terzo sicuro;

– il motivo è infondato;

– il tribunale ha proceduto a verificare la condizione personale del richiedente anche in comparazione (cfr. Cass. 44552/2018) fra quella raggiunta in Italia rispetto a quella ipotizzabile nel Paese di origine sulla base delle fonti di informazioni ed ha legittimamente evidenziato la mancata integrazione in Italia del richiedente che non aveva allegato neppure una minima conoscenza dell’italiano e lo svolgimento di regolare attività lavorativa e la insussistenza di un comprovato rischio personale in caso di rimpatrio forzoso;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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