Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18781 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 26/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9101-2012 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., LA FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 518/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLUCCIO GIUSEPPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ai fini che ancora rilevano nel presente processo, va solo detto che la sentenza del Tribunale di Napoli (del 17 gennaio 2011) viene impugnata da G.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi nella sola parte che concerne le spese del grado di appello.

Gli intimati non si difendono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, invocando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si sindaca la decisione nella parte in cui ha: – a) negato la spettanza del diritto di collazione (pari a Euro 114) riferibile alla fotocopia di decisioni di altre autorità giurisdizionali; – b) ulteriormente ridotto i diritti richiesti con la notula suppletiva (per ulteriori Euro 132) senza alcuna giustificazione. Entrambi i profili di censura sono inammissibili.

1.1. Quanto al primo profilo, la censura, che si esplica sostenendo l’erronea interpretazione del paragrafo 7, n. 80 della tariffa applicabile per essere in esso ricomprese anche le fotocopie di atti che “comunque” vengono depositati, non intacca la ratio decidendi della sentenza gravata. Infatti, il giudice di merito ha negato tale diritto ritenendo superflua la copiosa produzione di copie di sentenze di altre autorità giurisdizionali, essendo sufficiente l’indicazione del solo numero delle stesse.

1.2. Con il secondo profilo, si va valere un errore revocatorio. Infatti, mentre il giudicante ha fatto riferimento solo alla “notula” prodotta in appello, nel ricorso – per sostenere la mancata giustificazione di un ulteriore importo decurtato – si fa riferimento a quello risultante dalla “notula suppletiva” prodotta in appello. Come è chiaramente evincibile dalle due notule che il ricorrente riproduce in ricorso, se si considera la prima notula il giudicante ha solo detratto i 114 Euro per diritti di collazione sui quali ha argomentato. Invece gli ulteriori Euro 132, di cui parla il ricorrente, risultano solo in riferimento alla “notula suppletiva”. In definitiva, il ricorrente assume una differenza di importi che vale solo se si considera la notula suppletiva e non la prima notula, che è l’unica presa in esame dal giudice. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto far valere l’errore revocatorio dinanzi allo stesso giudice, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo – sempre invocando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., – si censura la sentenza nella parte in cui ha compensato per il 50% le spese processuali del grado di appello sulla base della considerazione che, pur risultando il G. vittorioso, alcune delle censure avanzate ed accolte avevano fatto conseguire all’appellante utilità assai modeste.

2.1. Ai fini del rigetto della censura è sufficiente considerare che la decisione impugnata, oltre a fondare la compensazione per la metà delle spese processuali sulla utilità monetaria assai limitata conseguita con alcuni motivi di appello ha oggettivamente fondato la decisione sul parziale accoglimento dell’appello, del quale le modeste utilità economiche conseguite erano una conseguenza.

Infatti, quanto al fermo tecnico che il giudice di pace aveva negato ritenendo necessario prova specifica dello stesso, ha parzialmente accolto l’impugnazione riconoscendo in via equitativa solo quelle spese comunque decorrenti ritenute non abbisognevoli di specifica prova (premio di assicurazione, tassa di circolazione, deprezzamento, tutto per 4 giorni, per un totale di Euro 11,) in mancanza di specifica prova necessaria per altre voci non addotte.

Il giudicante ha fatto ragionamento analogo in riferimento agli interessi (pag. 5 e 6 della sentenza).

La decisione, pertanto, è corretta essendo basata la compensazione parziale sulla reciproca soccombenza per non essere stato l’appello integralmente accolto.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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