Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18781 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 14/09/2011), n.18781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS) e per esso il suo procuratore

generale e C.E. (OMISSIS) giusta procura generale

notarile Rep. n. 70412 del 05.03.1997 per Dottor CORDASCO PASQUALE,

notaio in Roma, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORUSSO PIERO;

– ricorrenti –

contro

R.R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPUCCI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 210/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 1993, C.G., premesso di essere proprietario di una tenuta agricola in (OMISSIS), di aver ivi intrattenuto rapporti di lavoro con alcuni dipendenti, i quali, anche dopo la cessazione del rapporto, erano rimasti temporaneamente e gratuitamente negli alloggi siti nel casale, loro concessi in occasione di detto rapporto, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S.G., Or.

C. e R.R.R., nipote di Ri.Ri., deceduto, per sentirli condannare alla riconsegna degli alloggi e al pagamento dell’indennizzo per occupazione senza titolo dalla data della domanda al rilascio nella misura di L. 300.000 mensili per ciascuno di essi. Il Ca., costituitosi, depositò certificazione dalla quale risultava che gli immobili in questione risultavano essere stati venduti dal C. alla srl Edilizia La Brava in data 29 dicembre 1972.

Successivamente, l’attore dichiarò nella comparsa conclusionale di essere addivenuto ad un accordo stragiudiziale con il Ca. ed il S..

2. – Il Tribunale adito, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l’attore e Ca. e S., rigettò la domanda proposta nei confronti del R.R..

La sentenza fu impugnata dal C. innanzi alla Corte d’appello di Roma sul rilievo di aver avanzato non già una domanda di revindica, quale sarebbe stata inquadrata dal primo giudice, ma una azione personale obbligatoria di riconsegna dell’immobile per l’occupazione divenuta senza titolo una volta cessato il rapporto di lavoro per Ri.Ri..

3. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 19 gennaio 2005, rigettò il gravame. Osservò il giudice di secondo grado che il C., nell’atto introduttivo del giudizio, non solo si era dichiarato proprietario del casale, ma aveva altresì posto a base della domanda di riconsegna dello stesso tale qualità. Se, infatti, egli aveva concesso in uso gli alloggi ai suoi dipendenti nella sua qualità di datore di lavoro, ciò era stato possibile solo perchè di essi aveva la disponibilità in quanto proprietario, qualità preminente sulla prima. Cessato il rapporto di lavoro, l’unico rapporto giuridico ancora esistente era quello intercorrente tra gli ex dipendenti e il proprietario del casale, che nel 1993 non era più il C.. L’appellante, sostenendo di aver continuato a detenere il casale in nome e per conto della proprietaria, e di essersi impegnato con questa alla liberazione degli alloggi, agendo come mandatario della stessa, avrebbe mutato la causa petendi, proponendo inammissibilmente una domanda nuova in grado di appello.

Nè il fatto che il Ca. e il S. avessero riconsegnato gli alloggi da loro goduti al C., riconoscendone la legittimazione, rilevava nel rapporto con l’appellato, che aveva sempre contestato tale legittimazione.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso R.R. R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, che sarebbe generica, non essendo riportati tutti gli elementi che specificano il mandato conferito, e in particolare i dati identificativi della decisione da impugnare. Inoltre, il mandato difensivo era stato conferito da C.B.E., che aveva sottoscritto in proprio (apponendo la riduttiva firma E. C.) e non anche nella qualità di procuratrice, diversamente da quanto affermato nell’intestazione del ricorso; ed ancora, in detta intestazione era richiamato un atto notarile di procura senza alcuna precisazione del tipo di procura conferita – generale o speciale – e dei poteri attribuiti.

2.1. – La eccezione non è meritevole di accoglimento.

2.2. – Va al riguardo anzitutto richiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’erronea indicazione della decisione impugnata, nella procura speciale rilasciata in calce od a margine del ricorso per cassazione, non incide sull’ammissibilità del ricorso medesimo, che contenga tutti gli elementi prescritti, perchè la stretta e materiale inerenza del mandato all’atto d’impugnazione osta a che l’erroneità di detta indicazione, cosi come l’omissione della indicazione stessa, dedotta nella specie, determini alcuna incertezza sulla identificazione di quella decisione, alla stregua del contesto del ricorso (v. Cass., sent. n. 3200 del 1980).

2.3. – Nè assume rilievo, ai fini della valutazione della validità della procura, la mancata indicazione in essa, posta a margine del ricorso, della qualità della C. di procuratrice del ricorrente, specificata nella intestazione del ricorso con la menzione dell’atto notarile di conferimento di detta procura: atto prodotto in giudizio e dal quale è possibile inferire la natura della procura e la portata dei poteri con essa attribuiti.

3. – Ancora in via preliminare, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza per non avere il ricorrente riportato le eccezioni sollevate dall’attuale controricorrente nella comparsa di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Roma nè il ragionamento seguito dal giudice di prime cure per rigettare la domanda di C.G., e parimenti per non aver esplicitato nè i motivi di impugnazione nè le ragioni addotte dalla Corte di merito per giungere al rigetto dell’appello.

4.1. – Anche tale eccezione risulta infondata.

4.2. – Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere – come sicuramente è avvenuto nella specie – una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v.

Cass., S.U., sent. n. 11653 del 2006 e succ. conf.).

5. – Il controricorrente denuncia inoltre la inammissibilità del ricorso per la deduzione di contemporanea violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il ricorrente denunciato contemporaneamente la contraddittorietà della motivazione e l’insufficienza ed inconferenza della motivazione, e succintamente dedotto sia la violazione che la falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. omettendo di specificare in quale delle due ipotesi la Corte d’appello sarebbe incorsa.

6.1. – L’eccezione è immeritevole di accoglimento, sol che si consideri che la enunciazione dei motivi consente a questa Corte di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, che investe sia carenze motivazionali sia errori nell’applicazione della norma invocata.

7. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare come nuova, e perciò inammissibile, la domanda dell’appellante in conseguenza dell’asserito mutamento della causa petendi per avere lo stesso affermato di aver agito come mandatario giacchè la sua pretesa obbligazione verso la proprietaria, e cioè quella di liberare gli alloggi, si sarebbe risolta in un conferimento di poteri rappresentativi strumentale all’adempimento dell’obbligazione stessa.

Nella specie, ricorrerebbe, invece, solo una consentita emendatio, essendo rimasto inalterato il thema decidendum, ed essendo mutata solo la qualificazione giuridica della pretesa.

8. – Con il secondo motivo, si lamenta ancora contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Si rileva che non costituisce domanda nuova ai sensi della citata disposizione la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l’attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris.

9. – Con la terza censura si deduce ancora contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. La contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata emergerebbe anche dalla circostanza che il resistente non aveva mai prodotto alcuna modifica del dato probatorio già cristallizzato nel procedimento di primo grado, e che nemmeno era stata condotta alcuna istruttoria che potesse giustificare il convincimento della Corte d’appello. Invece, la decisione del giudice di secondo grado si fonderebbe su di una diversa ed arbitraria interpretazione della volontà del ricorrente e della documentazione probatoria riversata in atti, in quanto la circostanza che il C., oltre ad essere proprietario, avesse anche la disponibilità ed il possesso del terreno di cui si tratta risulterebbe per tabulas dalla predetta documentazione.

10. – Con il quarto motivo, si deduce contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Sarebbero infondate le affermazioni del giudice di secondo grado in merito alla titolarità del diritto di proprietà e/o possesso da parte del ricorrente, ove si consideri che il notaio aveva certificato che il terreno in questione risultava essere di proprietà del C..

11.1. – Le censure – che, avuto riguardo alla stretta connessione loqico-giuridica che le avvince, volte come sostanzialmente sono, tutte, non senza un qualche aspetto di contraddittorietà, ad ottenere una non consentita trasformazione della iniziale qualificazione della originaria domanda proposta dall’attuale ricorrente – sono infondate.

11.2. – La Corte di merito ha correttamente e motivatamente escluso che la causa petendi potesse essere altra che quella espressamente indicata dall’attore in primo grado, collegata alla sua qualità di proprietario. Ed ha specificato che a fondamento anche della domanda di appello – pur a voler prescindere dall’aspetto della novità della stessa – rimaneva detta qualità, in quanto la concessione di alloggi ai suoi dipendenti, se pure effettuata in occasione del rapporto di lavoro con essi, fu resa possibile solo dalla circostanza che egli ne fosse proprietario e ne avesse perciò la disponibilità: sicchè la cessazione del rapporto di lavoro non impedì la permanenza del godimento degli alloggi in virtù del rapporto con il proprietario, che dal 1992 non era più il C..

In tale quadro, è evidente il mutamento della causa petendi operata da quest’ultimo con il richiamo ad un preteso mandato in virtù del quale egli avrebbe assunto l’obbligazione verso la s.r.l. Edilizia La Brava, nuova proprietaria del casale, di liberare gli alloggi.

12. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al principio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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