Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18780 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. I, 20/08/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. LEONE IV 38,

presso l’avvocato LIVI VITTORIA e rappresentato e difeso, per procura

a margine del ricorso, dall’avvocato GABBRIELLI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

25/02/2008; n. 759/07 R.G.;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. FABRIZIO FORTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. ha chiesto, con ricorso del 19 novembre 2007, alla Corte d’appello di Genova di condannare il Ministero della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione per danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata del processo iniziato davanti al Tribunale di Montepulciano con citazione del 14 giugno 1994 nei confronti anche di una impresa assicuratrice per il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto nel (OMISSIS) per i quali aveva gia’ sottoscritto una transazione liberatoria, ritenuta preclusiva della domanda nei due gradi di merito, e definito dalla Cassazione con sentenza del 22 maggio 2007 n. 11874 di rigetto del suo ricorso. La Corte d’appello adita, con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato la domanda, dopo avere affermato che l’azione nel processo presupposto era stata intrapresa dal V. dopo che la pretesa risarcitoria era stata soddisfatta in sede stragiudiziale, e rilevando la decadenza del ricorso di equa riparazione, per essere decorso il termine di sei mesi per proporre la domanda di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 rispetto alla sentenza della Cassazione del 20 marzo 2007. Per la cassazione di tale decreto, il V. ha proposto ricorso di due motivi, lamentando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 per non essere decorso il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione (25 maggio 2007) e notifica del ricorso per l’equa riparazione del 24 novembre ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., lamentando:

1) violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 oltre che degli artt. 24 e 101 Cost., dalla Corte di merito, dovendosi negare che l’esito sfavorevole della lite nel processo presupposto sia ostativo al riconoscimento dell’equa riparazione, salvo il caso di lite temeraria, dovendo il giudice adito riconoscere per la sola durata del processo l’allegato danno non patrimoniale. Ai sensi dell’art. 101 Cost., come letto dalla Corte Costituzionale con sentenza 12 marzo 2004 n. 1, il diritto vivente non vincola il giudice, e la Corte europea di Strasburgo ha chiarito che anche l’esito negativo della lite non preclude il diritto ad una durata ragionevole del processo da indennizzare se violato, proponendosi il quesito se “la consapevolezza circa l’esito del procedimento giudiziale a quo, di cui la parte lamenta la irragionevole durata, ha concreta rilevanza ai fini della configurabilita’ del danno morale subito per la durata irragionevole della procedura”;

2) violazione delle norme di cui al primo motivo e dell’art. 96 c.p.c., anche per difetto di motivazione. A fronte della giurisprudenza sovranazionale che collega alla durata irragionevole il danno non patrimoniale da ansia per l’esito del giudizio, come effetto normale della ingiustizia della durata, nella fattispecie concreta tale danno si e’ negato senza adeguata motivazione, in violazione dell’art. 96 c.p.c., essendo mancata nel processo presupposto la condanni per l’azione in mala fede del V.;

3) e’ apodittica e immotivata la pronuncia impugnata nel definire l’azione esercitata nel processo presupposto non conforme alla legislazione vigente ed espressione di abuso dell’istante.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questa Corte ha piu’ volte enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, e’ irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacche’ l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo ne’ incide di per se’ sulla pretesa indennitaria della parte, che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che la stessa si sia resa responsabile di lite temeraria o comunque di un vero e proprio abuso del processo;

l’esito sfavorevole del giudizio puo’ tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo, allorche’ la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla comunque fortemente aleatoria” (Cass. 30 dicembre 2009 n. 28106, 12 novembre 2009 n. 24107) ovvero allorche’ non vi possa essere margine alcuno di incertezza sull’esito della lite, per esservi una unanime e massiccia giurisprudenza che ne escluda la fondatezza (Cass. 22 ottobre 2008 n. 25595).

Nel caso di specie, la corte di merito ha ritenuto la transazione conclusa dal ricorrente con l’assicuratrice preclusiva per lo stesso dell’azione risarcitoria, avendo parte attrice, ricorrente in questa sede, liberato la convenuta da ogni conseguenza dell’illecito da lei subito e a base dell’azione risarcitoria oggetto del processo presupposto; nessuna deduzione vi e’ nel ricorso in ordine alla prova dell’abuso del processo ritenuto dalla Corte territoriale, ma non essendo l’eccezione di lite temeraria qualificabile “in senso stretto” (Cass. 9 aprile 2010 n. 8513), deve ritenersi che la valutazione delle reiterate pronunce di improponibilita’ della domanda del V., nei piu’ gradi del processo di cui ha denunciato la irragionevole durata, si sia ritenuta sufficiente a provare la temerarieta’ dell’azione preclusiva da sola di ogni diritto all’indennizzo del danno non patrimoniale, non configurandosi nel caso l’ansia o stress da attesa dell’esito dei processo a base della liquidazione di tale tipo di pregiudizio.

Il primo motivo del ricorso e’ quindi da rigettare perche’ nel caso non e’ la infondatezza in diritto della domanda a base del processo presupposto ma la esistenza della transazione scritta, con la quale le parti hanno voluto evitare la “lite che puo’ sorgere tra loro” (art. 1965 c.c.), quella invece poi iniziata in detto processo dal V., che ha reso improponibile la domanda, facendo venir meno il diritto, a cui tutela soltanto egli poteva agire, ai sensi dell’art. 24 Cost. Non e’ in gioco pertanto nella fattispecie il c.d. diritto vivente ne’ la giurisprudenza in materia di transazione liberatoria, ma solo l’eventuale inconfigurabilita’ della improponibilita’ della domanda per il pregresse accordo transattivo, su cui il ricorso non deduce alcuna circostanza che – in fatto o in diritto – possa giustificare la “inconsapevolezza” del ricorrente, che l’azione da lui iniziata avrebbe potuto avere un esito diverso da quello dell’improponibilita’ della domanda, per cui l’azione stessa correttamente si e’ ritenuta temeraria e inidonea a determinare i danni non patrimoniali chiesti nella fattispecie. Pur essendo la transazione un fatto esterno al processo irrilevante per determinarne la durata (Cass. 15 marzo 2010 n. 6185) in quanto ha come scopo la chiusura o prevenzione della lite, se essa interviene prima dell’inizio del processo presupposto, deve naturaliter ritenersi preclusiva di questo, salvo deduzione di una sua invalidita’ o nullita’ che consenta, nella concreta fattispecie, di dare inizio e di proseguire la causa, come invece non si e’ avuta sin dal primo grado con la dichiarazione di improponibilita’ della domanda, per cui l’azione si e’ qualificata come abuso del processo di natura temeraria, incompatibile con gli stati di ansia che si presumono connessi invece alla incertezza sull’esito del processo.

Anche il secondo motivo di ricorso e’ quindi infondato non essendo la fattispecie concreta sussumibile nell’art. 96 c.p.c. che riguarda l’azione iniziata “senza la normale prudenza” nei casi specificamente indicati dalla norma; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto l’azione risarcitoria oggetto del processo presupposto iniziata in assenza del potere di agire, cioe’ della legittimazione a domandare il risarcimento gia’ soddisfatto con l’accordo transattivo pregresso, indipendentemente dalla mala fede e colpa grave del V., di cui al comma 1 della norma da ultimo citata del codice diritto.

Il V., ad avviso della Corte d’appello, non poteva non avere piena consapevolezza che l’atto transattivo da lui sottoscritto gli impediva di domandare in sede giudiziale lo stesso danno di cui era stato reintegrato, per il quale aveva anche dato piena quietanza liberatoria: e’ in rapporto alla sottoscrizione della transazione, che esprime la coscienza e volonta’ del V. di prevenire la lite successivamente da lui intrapresa, che il decreto e’ di certo motivato nel rigettare la domanda di equa riparazione, con conseguente rigetto del terzo motivo di ricorso.

2. In conclusione il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato e, per la soccombenza, il V. deve essere condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il. ricorrente a pagare al controricorrente Ministero le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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