Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18780 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18780 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA ìív

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sul ricorso
ricorso iscritto al n. 11566/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

FONTANA AUTO s.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimataavverso la sentenza n. 4033/12/2016 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, depositata il 18/11/2016;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Lucio LucioTTI.

RILEVATO
— che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento di maggior reddito d’impresa ai fini IVA per l’anno

un unico motivo, nei confronti della Fontana s.r.1., che resta intimata,
avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, nel rigettare
l’appello proposto dalla predetta Agenzia avverso la sfavorevole
statuizione di primo grado, rilevava che la delega di firma degli atti
impositivi, depositata dall’amministrazione finanziaria, era priva della
sottoscrizione del delegante;
—che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.
380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO
—che con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, d.lgs. n. 39 del 1993 e 62, comma
1, d.lgs. n. 546 del 1992 e, al riguardo, richiama cass. n. 13512 del 2011,
secondo cui «il difetto di sottoscrizione autografa dell’atto amministrativo
non è, di per sé, motivo di invalidità dell’atto», posto che «l’autografia della
sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in
cui sia prevista dalla legge» atteso che «in mancanza di sanzione espressa […1
opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo
all’organo da cui promana» (Cass. n. 19761 del 2016);
—che, invero, è insegnamento ripetuto di questa Corte quello secondo
cui «l’atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal
procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura
provenienza dall’amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne
l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di
2

d’imposta 2008, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di

chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso
dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di
sottoscrizione autografa dell’atto amministrativo non è, di per sé, motivo di
invalidità dello stesso» (Cass. n. 13375 del 2009; conf. Cass. n. 13512 del
2011; Cass. n. 11458 del 2012 che ha ribadito che

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